Ordinanza n. 87 del 2010

 CONSULTA ONLINE 

 

ordinanza N. 87

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

 

- Francesco                            AMIRANTE Presidente

- Ugo                            DE SIERVO  Giudice

Paolo                      MADDALENA             "

- Alfio                      FINOCCHIARO           "

- Alfonso                  QUARANTA                "

- Franco                    GALLO                        "

- Luigi                    MAZZELLA                        "

- Gaetano                  SILVESTRI                  "

- Sabino                    CASSESE                    "

- Maria Rita                  SAULLE                  "

- Giuseppe                TESAURO                   "

- Paolo Maria            NAPOLITANO             "

- Giuseppe                FRIGO                         "

- Alessandro              CRISCUOLO               "

- Paolo                      GROSSI                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva), promosso dal Giudice di pace di Padova, nel procedimento vertente tra Maragno Deborah ed altro e il Comune di Padova, con ordinanza dell’8 ottobre 2008, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza dell’8 ottobre 2008, pervenuta a questa Corte il 24 giugno 2009, il Giudice di pace di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva), nella parte in cui sospende l’“obbligo vaccinale” «per tutti i nuovi nati a far data dal 1° Gennaio 2008», in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che la disposizione impugnata, al comma 1, stabilisce infatti che, a partire dal termine appena indicato, venga meno l’obbligo, previsto dalla legislazione statale, di sottoporre i minori alle vaccinazioni antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l’epatite virale B;

che il rimettente, dopo avere premesso di essere investito di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione adottata dal Comune di Padova, afferma, in ordine alla rilevanza della questione, che «l’eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l’obbligatorietà della vaccinazione per la figlia della coppia» che ha proposto il ricorso;

che ciò determinerebbe, sempre a parere del giudice a quo, «una palese disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che la nascita dei bimbi sia avvenuta prima o dopo la data indicata nella norma regionale», in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.;

che è intervenuta in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e comunque infondata»;

che la Regione eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità della questione, a causa della carente “individuazione” e della “indeterminatezza della materia del contendere”, poiché il rimettente non avrebbe precisato che oggetto della questione di legittimità costituzionale è il solo comma 1 dell’art. 1 della legge impugnata, disposizione che si compone di altri due commi;

che, in secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile poiché il giudizio a quo avrebbe per oggetto l’impugnazione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai genitori di una minore, in ragione della violazione dell’obbligo di sottoporla a vaccinazione: sarebbe pertanto contraddittorio, da parte del rimettente, sostenere, quanto alla rilevanza, che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata tale obbligo verrebbe meno;

che, al contrario, secondo la Regione si dovrebbe ritenere la persistenza di esso, in quanto imposto dalla normativa nazionale;

che l’odierno incidente di legittimità pare piuttosto alla difesa regionale «strumentale al tentativo di sottrarsi all’applicazione di un obbligo, e delle relative sanzioni, che discendono da fonte normativa affatto diversa»;

che, infine, la Regione Veneto, dopo avere osservato che la disposizione censurata intende «favorire un approccio più attivo e consapevole della popolazione rispetto agli strumenti della profilassi vaccinale», ritiene che lo stesso fluire del tempo giustifichi la scelta del legislatore regionale di individuare una data certa, a partire dalla quale soltanto venga sospeso l’obbligo di vaccinazione.

Considerato che il Giudice di pace di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva), nella parte in cui tale norma sospende l’obbligo di vaccinare i minori “solo” per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che la disposizione impugnata, sospendendo tale obbligo con riguardo alle vaccinazioni previste obbligatoriamente dalla normativa statale contro difterite, tetano, polio ed epatite virale B, troverebbe applicazione esclusivamente con riguardo a chi sia nato a partire dal 1° gennaio 2008;

che, secondo il rimettente, tale discrimine temporale, escludendo i minori nati anteriormente al 2008, creerebbe «una palese disparità di trattamento tra cittadini», in violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost;

che la disposizione impugnata, di cui il rimettente sollecita l’estensione, non viene, viceversa, apprezzata con riguardo all’osservanza, da parte del legislatore regionale, dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, affidati dall’art. 117, terzo comma, Cost., alla competenza della legge statale;

che il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie del giudizio principale, con riguardo non solo ai fatti verificatisi, alla data di nascita del minore coinvolto e alla tipologia della vaccinazione di cui si controverte, ma anche all’oggetto dell’ordinanza-ingiunzione, sulla cui legittimità è chiamato a giudicare;

che tale carenza impedisce a questa Corte di verificare la plausibilità dell’asserzione svolta dal medesimo rimettente in punto di rilevanza, circa il fatto per cui «l’eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l’obbligatorietà della vaccinazione per la figlia» dei ricorrenti;

che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale va motivata con riguardo all’oggetto del giudizio principale;

che, sotto tale prospettiva, è del tutto inverosimile, alla luce della competenza assegnata dalla legge al giudice di pace, che tale oggetto sia costituito dall’accertamento dell’obbligo di sottoporre i minori a vaccinazione;

che, quand’anche ciò fosse, questa Corte ha già evidenziato che «la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore» (ordinanza n. 262 del 2004), sicché l’affermazione del rimettente in ordine all’obbligatorietà del vaccino, mancando ogni osservazione su quest’ultimo fondamentale punto della questione, è per di più inesatta, in quanto incompleta;

che il difetto di motivazione sulla rilevanza per carente descrizione della fattispecie comporta la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 219 e n. 211 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.