ORDINANZA
N. 54
ANNO 2010
[ELG:SOMMARISENTENZA N. 50ANNO 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
- Maria
Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
-
Giuseppe FRIGO ”
-
Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art.
14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti
dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi dal Tribunale
di Agrigento con ordinanze dell’8 aprile e del 29 giugno 2006, iscritte,
rispettivamente, ai nn. 104 e 105 del registro
ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
15, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto
che, con due ordinanze di analogo
tenore, deliberate l’8 aprile e il 29 giugno 2006, il Tribunale ordinario di
Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12
novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni
urgenti in materia di immigrazione) –, nella parte in cui,
rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito
trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l’arresto obbligatorio del
soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies);
che i rimettenti, chiamati a provvedere in merito alla
convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all’ordine
di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi
dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs.
n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con
motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i
giudizi di convalida per sollevare le questioni in oggetto;
che le censure prospettate concernono in primo luogo
l’asserito contrasto della previsione dell’arresto obbligatorio con i principi
sanciti dagli artt. 13 e 27 Cost.;
che infatti, a parere dei rimettenti, il legislatore
avrebbe imposto la misura precautelare, cui dovrebbe
ricorrere con criterio di eccezionalità, nei
confronti di soggetti che generalmente non si trovano «nelle condizioni materiali
di adempiere spontaneamente all’ordine di espulsione», perché privi di
documenti, carenti di mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare
mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni
nelle quali l’ottemperanza all’ordine di allontanamento può risultare
inesigibile;
che, proseguono i giudici a quibus, in mancanza del trasferimento
del cittadino extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad opera
dell’autorità, e stante «l’impossibilità pratica da parte dello straniero di
fare utilmente rientro da solo nel suo paese», non potrebbe «oggettivamente
pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui
pregiudizievole»;
che, inoltre, l’ottemperanza all’ordine di
allontanamento potrebbe esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze
anche «più gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in Italia»,
ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese d’origine, sia
costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio «certamente
inesigibile» di subire ulteriori limitazioni della libertà;
che le norme censurate, in violazione dell’art. 136
Cost., sarebbero anche elusive della pronuncia della Corte costituzionale con
la quale è stata dichiarata l’illegittimità del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998,
che stabiliva «identico congegno normativo»: al solo fine di ripristinare
l’arresto obbligatorio, il legislatore avrebbe «surrettiziamente» trasformato
la precedente fattispecie contravvenzionale in una
previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe
giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e principio di
inviolabilità della libertà personale;
che i giudici a quibus denunciano il contrasto delle previsioni
censurate con il principio di uguaglianza, rilevando come tale normativa
realizzi «una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta
incriminata e altri fatti per i quali, invece, malgrado la loro obiettiva maggiore
gravità, l’arresto è reso solamente facoltativo in base ai principi generali
dettati dal codice di procedura penale»;
che in un caso (r.o. n. 105
del 2009) è prospettato anche il contrasto della normativa predetta con l’art.
10 Cost., per violazione degli obblighi assunti dall’Italia per la tutela delle
vittime del traffico internazionale di esseri umani;
che in entrambi i giudizi, con atti di identico tenore,
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità delle questioni o, in subordine, di non fondatezza;
che preliminarmente la difesa erariale segnala la
carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni, affermata dai
rimettenti con il generico riferimento agli effetti favorevoli che
deriverebbero, in capo agli indagati, dall’eventuale pronuncia di accoglimento;
che inoltre, sempre in via preliminare, la soluzione
delle questioni poste risulterebbe oggettivamente ininfluente sui procedimenti
principali di convalida di arresto, avendo i rimettenti disposto la liberazione
degli arrestati per carenza dei gravi indizi di colpevolezza;
che sul punto l’Avvocatura generale richiama la sentenza n. 236 del
2008 della Corte costituzionale, nella quale questioni in tutto identiche a quelle odierne sono state dichiarate
inammissibili per difetto di rilevanza;
che, nel merito, la difesa erariale sottolinea come,
con la citata sentenza
n. 236 del 2008,
che, inoltre, risulterebbe non pertinente il richiamo
all’art. 136 Cost., la cui violazione è prospettata in riferimento alla sentenza n. 223 del
2004 di illegittimità costituzionale dell’arresto obbligatorio, e ciò in
quanto tale pronuncia ha riguardato un testo di legge diverso dall’odierno;
che sarebbe poi da escludere, ad avviso della difesa
dello Stato, una irragionevolezza della norma incriminatrice
presupposta, l’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998, non solo perché i rimettenti non hanno indicato tertia comparationis,
ma anche perché nella sentenza n. 22 del
2007
che, infine, risulterebbe inammissibile per l’assoluta
genericità di motivazione, e comunque infondata nel merito, la censura
prospettata in riferimento all’art. 10, primo comma, Cost. e alle «convenzioni
e protocolli delle Nazioni unite» in materia di repressione della criminalità organizzata
transnazionale e di repressione del traffico di esseri umani;
che, infatti, la previsione dell’arresto obbligatorio
dello straniero il quale, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine
di allontanamento dal territorio dello Stato legittimamente emesso, non si
porrebbe di per sé in contrasto con le norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute.
Consideratoche le due ordinanze di rimessione sollevano
questioni aventi ad oggetto l’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies,
del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui configura la fattispecie delittuosa dell’indebito
trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato e l’arresto
obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto;
che, stante la parziale coincidenza delle questioni, i
giudizi debbono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia;
che, ancora in via preliminare, va rilevato come
questioni identiche a quelle odierne siano state dichiarate inammissibili da
questa Corte con la sentenza n. 236 del
2008;
che, oggi come allora, dalle ordinanze di rimessione
emerge che i giudici a quibus hanno disposto
l’immediata liberazione degli arrestati per la ritenuta carenza
di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato loro contestato;
che pertanto, avendo i rimettenti già escluso la
possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l’esito del presente giudizio
incidentale di legittimità non può spiegare alcun effetto nei giudizi
principali;
che di conseguenza, difettando il presupposto della
rilevanza, le questioni sollevate debbono essere dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti
dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n.
241, recante disposizioni urgenti in materia
di immigrazione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e
136 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Agrigento, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
febbraio 2010.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in