Ordinanza n. 36 del 2010

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ORDINANZA N. 36

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Francesco      AMIRANTE          Presidente

-   Ugo               DE SIERVO            Giudice

-   Paolo             MADDALENA             “

-   Alfio             FINOCCHIARO           “

-   Franco           GALLO                        “

-   Luigi             MAZZELLA                 “

-   Gaetano         SILVESTRI                  “

-   Maria Rita     SAULLE                      “

-   Giuseppe       TESAURO                    “

-   Paolo Maria   NAPOLITANO             “

-   Giuseppe       FRIGO                         “

-   Alessandro    CRISCUOLO               “

-   Paolo             GROSSI                       “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con quattro ordinanze del 16 marzo 2009, tre ordinanze del 24 aprile 2009 e tre ordinanze del 20 maggio 2009, rispettivamente iscritte ai nn. da 172 a 175 e da 216 a 221 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Guido Sertorio, Roberto Pomé, Marino Bin, Giorgio Pellicelli e Sergio Zoppi nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con dieci ordinanze di analogo tenore depositate in data 16 marzo 2009 (r.o. nn. 172, 173, 174, 175 del 2009), in data 24 aprile 2009 (r.o. nn. 216, 217, 218 del 2009), in data 20 maggio 2009 (r.o. nn. 219, 220, 221 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);

che, secondo il dettato di tale norma, «A decorrere dal 1°gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico»;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciare in dieci giudizi, promossi da altrettanti professori universitari (Sergio Chiarloni, Guido Sartorio, Roberto Pomé, Marino Bin, Giorgio Cerruti Di Castiglione, Giorgio Pellicelli, Valeria Ramacciotti, Sergio Zoppi, Ettore Gliozzi, Paolo Arese), per l’annullamento dei decreti, adottati dal Rettore dell’Università degli studi di Torino (o, nel caso dell’ordinanza n. 174 del 2009, dal Direttore amministrativo del Politecnico di Torino), con i quali i ricorrenti sono stati collocati fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante, in quanto i provvedimenti impugnati si basano sulla norma censurata e, anche se sono stati in parte annullati dal medesimo TAR con separata sentenza parziale, in ordine all’applicazione della disciplina transitoria essi esplicano ancora effetti in relazione alla riduzione, comunque sussistente, del periodo di fuori ruolo rispetto al periodo previgente;

che, inoltre, la disposizione non può essere interpretata in senso conforme a Costituzione, avuto riguardo al suo contenuto ed all’espressa disciplina dettata per i rapporti pendenti;

che, prosegue il rimettente, l’unica plausibile interpretazione della suddetta norma conduce a ritenere che soltanto per i professori collocati fuori ruolo nel novembre 2005 sia stato mantenuto il periodo triennale di fuori ruolo fino al termine dell’anno accademico nel novembre 2008, mentre per i professori fuori ruolo dal novembre 2006 si deve ritenere applicabile in via immediata la riduzione di tale periodo a due anni accademici, con conseguente collocamento a riposo nel novembre 2008;

che progressivamente il periodo di fuori ruolo è ridotto e destinato ad essere soppresso nel 2010;

che tale interpretazione è l’unica in grado di attribuire alla norma un significato, in relazione alla indubbia volontà legislativa di prevedere la riduzione progressiva del fuori ruolo dei professori universitari;

che, in questo quadro, la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta non è manifestamente infondata sotto diversi profili;

che, in primo luogo, la disposizione censurata sembra porsi in contrasto con l’art. 3 Cost., per la retroattività dei suoi contenuti precettivi, nonché per la sua irragionevolezza, valutata con riferimento alla particolare attività svolta dai professori universitari nel periodo del fuori ruolo e alla tendenza dell’ordinamento verso il prolungamento dell’attività lavorativa;

che, inoltre, risulta violato il principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, che il legislatore deve rispettare nell’emanazione di norme con carattere retroattivo;

che la norma censurata viola anche l’art. 97 Cost., in quanto contrasta con il principio di buon andamento dell’amministrazione universitaria, privandola di studiosi ancora in grado di fornire contributi rilevanti all’istituzione cui appartengono e creando una grave inefficienza del sistema, con inutile dispendio di risorse già destinate a progetti di ricerca;

che nei giudizi di legittimità costituzionale di cui alle ordinanze nn. 172, 173, 174 e 175 del 2009 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, ad avviso della difesa statale, la norma censurata è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, il quale ha ritenuto di limitare progressivamente il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, modificando in senso sfavorevole la disciplina dei relativi rapporti di durata, nel rispetto del criterio di ragionevolezza;

che, infatti, la ratio della disposizione impugnata va individuata nell’esigenza, avvertita dal sistema universitario italiano, di agevolare il ricambio generazionale, anche per dare nuovo slancio alle attività di ricerca scientifica;

che, nel caso in esame, il legislatore ha operato una graduale riduzione del periodo di fuori ruolo, fino alla sua eliminazione e, per evitare una disparità di trattamento basata soltanto sull’adozione del relativo provvedimento tra docenti in servizio (in relazione ai quali il fuori ruolo è abolito) e docenti già collocati in tale posizione (in relazione ai quali il periodo di fuori ruolo avrebbe durata triennale), ha previsto la graduale riduzione di detto periodo per la seconda categoria di professori, onde non è ravvisabile violazione dell’art. 3 Cost.;

che, secondo la difesa statale, la norma non viola l’art. 97 Cost., in quanto i programmi di ricerca ben possono essere proseguiti dalla struttura scientifica con altri docenti in ruolo;

che si sono costituite le parti ricorrenti nei giudizi a quibus, professori Guido Sertorio, Roberto Pomè, Marino Bin, Giorgio Pellicelli, Sergio Zoppi, formulando rilievi di analogo tenore e chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma censurata;

che, in prossimità della camera di consiglio, le parti private costituite hanno depositato memorie con le quali, dopo aver riassunto il contenuto dei ricorsi presentati al TAR del Piemonte, hanno ripreso e sviluppato (sulla scia delle ordinanze di rimessione) gli argomenti già addotti in sede di costituzione, chiedendo, in via subordinata, che sia disposta la trattazione della questione in pubblica udienza.

Considerato che, con le dieci ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte dubita, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), norma che ha progressivamente ridotto il periodo di fuori ruolo dei professori universitari, fino ad abolirlo;

che i dieci giudizi, avendo ad oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale, vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, infatti, come si evince dalle ordinanze di rimessione e dagli scritti difensivi delle parti private costituite, i ricorsi introduttivi dei giudizi, promossi davanti al TAR per l’annullamento dei provvedimenti rettorali che avevano riconosciuto ai docenti soltanto un anno di servizio fuori ruolo, erano articolati su due motivi, il primo diretto a denunziare la violazione dell’art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, in quanto in base a tale norma gli anni di servizio fuori ruolo dovevano essere due, il secondo volto a far valere l’illegittimità dei detti provvedimenti derivata dalla illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 97 Cost. ed al principio di ragionevolezza;

che, come emerge sempre dalle ordinanze di rimessione e dai menzionati scritti difensivi, il TAR, con separate sentenze parziali, in accoglimento della prima censura ha annullato i provvedimenti impugnati affermando che ai ricorrenti, in base alla citata norma, andava riconosciuto un periodo di fuori ruolo pari a due anni, e poi, pronunziandosi sul secondo motivo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.;

che, tuttavia, il TAR, statuendo nei sensi ora indicati, ha fatto applicazione della norma così esaurendo la potestas decidendi sulla relativa questione, della quale gli resta precluso il riesame (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 18898 del 2009, n. 18510 del 2004, n. 2332 del 2001 e n. 4821 del 1999);

che, pertanto, il giudice a quo, anche in ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, non potrebbe adottare una (nuova) pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati, al fine di portare a tre anni la durata del fuori ruolo, perché ciò comporterebbe una modifica delle sentenze parziali, invece vincolanti per il giudice che le ha emesse;

che, per conseguenza, la detta questione di legittimità costituzionale non è rilevante nei giudizi a quibus per difetto di pregiudizialità, in quanto il giudice amministrativo ha pronunziato nel corso dello stesso giudizio sentenza parziale, con la quale, in applicazione della norma denunciata, ha accolto il primo motivo del ricorso, così esaurendo la propria cognizione (ordinanze n.215 del 2003 e n. 264 del 1998, sentenze n. 315 del 1992 e n. 242 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2010.