Ordinanza n. 23 del 2010

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 23

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                    AMIRANTE                                    Presidente

- Ugo                             DE SIERVO                                      Giudice

- Paolo                           MADDALENA                                       "

- Alfio                            FINOCCHIARO                                     "

- Franco                         GALLO                                                    "

- Luigi                            MAZZELLA                                            "

- Gaetano                       SILVESTRI                                             "

- Sabino                         CASSESE                                                "

- Maria Rita                   SAULLE                                                  "

- Giuseppe                     TESAURO                                               "

- Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

- Giuseppe                     FRIGO                                                     "

- Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

- Paolo                           GROSSI                                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2054, primo comma, del codice civile promosso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, nel procedimento vertente tra G. O. ed altri e C. A. ed altri, con ordinanza del 26 febbraio 2009, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 febbraio 2009, il Tribunale ordinario di Siracusa – sezione distaccata di Lentini – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2054, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l’ipotesi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa dipendere il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno da parte di terzi dalla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, a seguito di un incidente stradale tra una moto e un pedone in cui erano deceduti il conducente della moto ed il pedone, gli eredi del pedone avevano proposto domanda di risarcimento nei confronti degli eredi del conducente;

che quest’ultimi avevano spiegato domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti degli attori;

che, intervenuta transazione sulla domanda risarcitoria spiegata dai congiunti del pedone nei confronti degli eredi del motociclista, la materia del contendere residua aveva ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dai congiunti del motociclista nei confronti degli eredi del pedone;

che il giudice a quo osserva che dal materiale probatorio in suo possesso non constava la prova che il motociclista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre risultava che il pedone aveva violato l’art. 190, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per avere attraversato la carreggiata non in senso perpendicolare;

che secondo l’art. 2054, primo comma, cod. civ. «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», e che tale prova può dirsi raggiunta solo in quanto risulti che l’evento si è verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo ovvero a caso fortuito o forza maggiore;

che il testo della disposizione appare chiaramente rivolto a disciplinare i casi in cui la condotta del conducente abbia prodotto ad altri un danno ingiusto, obbligando colui il quale ha cagionato il danno a risarcirlo, a meno che egli fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitarlo;

che lo stesso art. 2050 cod. civ. fa testuale riferimento a «chiunque cagioni danno ad altri»;

che la circostanza che l’art. 2054 cod. civ. nulla preveda per i casi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente farebbe ritenere che – in caso di collisione tra un veicolo senza guida di rotaie ed un pedone, da cui conseguano danni non solo al pedone ma anche al conducente del veicolo – la stessa fattispecie produttiva di danno debba essere normativamente regolata in maniera diversa;

che, infatti, una volta accertato il fatto storico della collisione, mentre l’imputazione di responsabilità in capo al conducente per i danni subiti dal pedone dipende, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., dalla circostanza che il conducente – cioè colui il quale ha posto in essere l’attività pericolosa – abbia fornito o meno la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, l’imputazione di responsabilità in capo al pedone, dipende, in base all’art. 2043 cod. civ., dalla prova, ancora una volta posta a carico del conducente, che il pedone abbia compiuto un fatto doloso o colposo causativo del danno;

che la sopraindicata diversità di trattamento appare irragionevole in quanto all’unicità del fatto storico, essenzialmente connotato dall’esercizio di un’attività oggettivamente pericolosa non solo per i terzi ma anche per lo stesso agente, corrispondono due diversi meccanismi di imputazione di responsabilità, uno dei quali (quello a carico del pedone) è indifferente alla natura pericolosa (rectius: presuntivamente pericolosa ex lege) dell’attività nell’ambito del cui esercizio si è originata la fattispecie produttiva del danno;

che, secondo il giudice a quo, appare ragionevole far soggiacere le due imputazioni di responsabilità ad una regola di disciplina unitaria, la quale tenga conto dell’unicità del fatto storico e della connaturale pericolosità dell’attività del conducente da cui il fatto essenzialmente si origina;

che sarebbe necessaria una regola uniforme non soltanto per quanto riguarda la responsabilità del conducente nei confronti del pedone (cioè come contenuto della prova liberatoria), ma anche con riferimento alla responsabilità del pedone nei confronti del conducente (cioè come contenuto della prova del fatto costitutivo della pretesa di danno);

che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale la questione è manifestamente inammissibile, in quanto il remittente cercherebbe l’avallo da parte della Corte costituzionale di una sua particolare interpretazione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Siracusa – sezione distaccata di Lentini – dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2054, primo comma, cod. civ., «nella parte in cui non considera i casi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa dipendere il diritto del conducente al risarcimento del danno da parte di terzi alla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno», per violazione del «principio di eguaglianza secondo il canone della ragionevolezza, consacrato dall’art. 3 della Costituzione»;

che il giudice rimettente chiede una pronuncia additiva che affermi, in caso di collisione fra conducente di un veicolo senza guida di rotaie e un pedone, il diritto del primo, o dei suoi eredi, al risarcimento del danno subito, a carico del secondo, qualora il conducente, o i suoi eredi, abbiano fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (sentenze nn. 91 e 77 del 2009), dal momento che se, per ipotesi, la questione, così come prospettata, venisse accolta, la decisione non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, in quanto lo stesso giudice remittente afferma, come risulta dalle premesse in fatto, la colpa del conducente nella causazione del sinistro, per non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2054, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa – sezione distaccata di Lentini – con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.