Ordinanza n. 13 del 2010

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ORDINANZA N.13

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Francesco      AMIRANTE        Presidente

-   Ugo               DE SIERVO          Giudice

-   Paolo             MADDALENA           "

-   Alfio             FINOCCHIARO         "

-   Franco           GALLO                      "

-   Luigi             MAZZELLA               "

-   Gaetano         SILVESTRI                "

-   Sabino           CASSESE                   "

-   Maria Rita     SAULLE                    "

-   Giuseppe       TESAURO                  "

-   Paolo Maria   NAPOLITANO           "

-   Giuseppe       FRIGO                       "

-   Alessandro    CRISCUOLO              "

-   Paolo             GROSSI                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Trento con ordinanza del 22 dicembre 2008, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con una ordinanza del 12 settembre 2008, con due ordinanze del 22 gennaio 2009 e con una ordinanza del 28 luglio 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con ordinanza del 31 ottobre 2008 rispettivamente iscritte ai nn. da 161 a 164, 203 e 209 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica nn. 23, 24, 34 e 35, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione della Equitalia Polis s.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito  nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trento, con ordinanza pronunciata il 20 ottobre e depositata il 22 dicembre del 2008 (r.o. n. 161 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per violazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione;

che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 prevede quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

che la Commissione tributaria rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale hanno impugnato due cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione in data anteriore al 1° giugno del 2008, deducendo, fra l’altro, l’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

che il giudice a quo ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata;

che il collegio rimettente, sul presupposto che l’indicazione del responsabile del procedimento fosse da ritenersi imposta a pena di nullità prima dell’introduzione della norma censurata, ritiene che quest’ultima avrebbe l’effetto di sanare il vizio di nullità delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno del 2008 e, quindi, sarebbe affetta da gravissimi vizi di illegittimità costituzionale;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata si porrebbe innanzitutto in contrasto con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di uguaglianza, «per evidente disparità di trattamento del contribuente destinatario della notificazione di una cartella di pagamento prima e dopo il 1° giugno 2008», sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, perché la norma riconosce e sanziona un vizio di nullità per il futuro, al contempo sanandolo per il passato;

che, in secondo luogo, sarebbe violato l’art. 24 Cost., risultando leso il diritto di difesa di tutti coloro che, prima del 1° giugno del 2008, hanno ricevuto una cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile;

che, infine, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe altresì in conflitto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., «in base al quale il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere l’autore dell’atto impositivo»;

che la Commissione tributaria regionale del Veneto, con tre distinte ordinanze pronunciate il 27 giugno del 2008 e depositate il 12 settembre del 2008 (r.o. n. 162 del 2009) e il 22 gennaio del 2009 (r.o. nn. 163 e 164 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

che la Commissione tributaria rimettente riferisce che, in tutti e tre i giudizi principali, gli appellanti chiedono, in riforma di sentenze di primo grado, l’annullamento di cartelle di pagamento emesse nei loro confronti, deducendo, fra l’altro, la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

che in tali giudizi il collegio rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, osservando, in punto di rilevanza, che le cartelle di pagamento si riferiscono a ruoli resi esecutivi nel periodo in cui opera la sanatoria disposta dalla norma impugnata, la quale, pertanto, «comporta inevitabilmente il rigetto de[gli] appell[i] in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza ex lege dell’eccezione di nullità della cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio rimettente ritiene, innanzitutto, che la norma censurata violi i canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità di cui all’art. 97 Cost., perché rappresenterebbe un «irragionevole esercizio di competenze riservate in via esclusiva all’amministrazione», alla quale non verrebbe consentito «alcuna valutazione sull’esercizio dell’autotutela»;

che, in secondo luogo, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, nel sottrarre indiscriminatamente le cartelle di pagamento al sindacato del giudice, «è difforme dalla neutralità della funzione legislativa nei confronti della funzione giurisdizionale, cui devono comunque adeguarsi le leggi provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost.»;

che, infine, la Commissione tributaria rimettente considera la «discriminante temporale» del 1° giugno 2008, «oltre che palesemente illogica», anche «lesiva del precetto di uguaglianza» e, quindi, sotto tale duplice profilo in contrasto con l’art. 3 Cost.;

che la Commissione tributaria regionale del Veneto, con ordinanza pronunciata il 17 luglio e depositata il 28 luglio del 2008 (r.o. n. 203 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli articoli 3, 53, 97 e 111 Cost., nonché degli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che il collegio rimettente riferisce che l’appellante nel giudizio principale, nell’impugnare la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso una cartella di pagamento notificatagli in data 23 marzo 2006, ha dedotto, fra l’altro, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e, nelle more del giudizio, successivamente all’entrata in vigore della disposizione censurata, ha eccepito l’illegittimità costituzionale di quest’ultima;

che la Commissione tributaria rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, osservando, quanto alla rilevanza, che la norma censurata, «esplicando il proprio effetto in relazione alle cartelle emesse precedentemente la propria entrata in vigore, coinvolge anche quella impugnata con il ricorso de quo, impedendo, quindi, la possibilità di ritenere fondata la questione pregiudiziale sollevata dal contribuente, questione che, se accolta positivamente […], consentirebbe di disporre la totale riforma dell’impugnata decisione esonerando dall’esame delle altre eccezioni sollevate dall’appellante»;

che il giudice a quo, in ordine alla non manifesta infondatezza, ritiene innanzitutto che la norma censurata si ponga in contrasto con i principi generali e con le norme costituzionali richiamate dalla legge n. 212 del 2000, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1 di tale legge, «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali», mentre la disposizione censurata di fatto abrogherebbe, senza alcun richiamo espresso, gli articoli 3 e 7 della predetta legge n. 212 del 2000, ponendosi in particolare in contrasto con l’art. 97 Cost. e con il principio, da esso sancito, di responsabilità dei funzionari;

che, inoltre, secondo il collegio rimettente, la norma censurata, «penalizzando colui che abbia ricevuto la cartella esattoriale […] in un momento anteriore al 1° giugno 2008», prevede un diverso trattamento di situazioni sostanzialmente identiche in violazione del «principio di uguaglianza dei cittadini di cui ai richiamati artt. 3 e 53 della Costituzione»;

che, in terzo luogo, il giudice a quo ravvisa una violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., determinata dalla disparità di trattamento fra cittadini contribuenti prodotta dal meccanismo di sanatoria retroattiva introdotto dalla norma censurata;

che, infine, secondo la Commissione tributaria rimettente, risulterebbe leso anche il principio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, dal momento che la disposizione impugnata garantisce unicamente gli interessi della pubblica amministrazione;

che la Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza pronunciata il 6 ottobre e depositata il 31 ottobre del 2008 (r.o. n. 209 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli articoli 3, 97, 111 e 136 della Costituzione;

che il collegio rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio a quo ha impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, deducendo, fra l’altro, il vizio della mancata indicazione del responsabile del procedimento ed eccependo l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata;

che la Commissione tributaria rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, osservando, quanto alla rilevanza, che la applicabilità retroattiva della disposizione censurata alle cartelle esattoriali emesse «porterebbe ad un rigetto del ricorso, mentre la eventuale dichiarazione di incostituzionalità della seconda parte del comma 4-ter, dell’art. 36 […] determinerebbe l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 7 dello Statuto del contribuente, come letto dall’ordinanza (n.d.r. n. 377 del 2007) del giudice delle leggi, con conseguente accoglimento del ricorso»;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata violi, in primo luogo, l’art. 111 Cost., «che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, posto che, nella specie, l’amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda veste, nel corso del giudizio ha introdotto una disposizione che, non potendo del tutto obliterare il dictum della Corte costituzionale, ha fatti salvi gli effetti negativi (per l’amministrazione) delle pregresse violazioni»;

che, inoltre, ad avviso del collegio a quo, sarebbe leso l’art. 97 Cost., «perché la pubblica amministrazione ha sempre l’obbligo di essere e di apparire imparziale»;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengano dichiarate non fondate;

che, nei giudizi di cui al r.o. nn. 163, 164 e 203 del 2009, si è costituita la società Equitalia Polis S.p.A., insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in via gradata, manifestamente infondata.

Considerato che, con sei distinte ordinanze, la Commissione tributaria provinciale di Trento (r.o. n. 161 del 2009), la Commissione tributaria regionale del Veneto (r.o. nn. 162, 163, 164 e 203 del 2009) e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto (r.o. n. 209 del 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

che le Commissioni tributarie rimettenti ritengono che la disposizione censurata, nell’escludere la nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore, si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 97, 111 e 136 Cost., nonché con le norme, asseritamente interposte, di cui agli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi a parametri in larga parte coincidenti;

che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, con riferimento all’art. 53 Cost. (r.o. n. 203 del 2009), e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con riferimento all’art. 136 Cost. (r.o. n. 209 del 2009), devono essere dichiarate manifestamente inammissibili perché prive di autonoma motivazione e, quindi, del tutto generiche;

che sulle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata, con riferimento a tutti gli altri parametri richiamati dalle Commissioni tributarie rimettenti, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 58 del 2009 e, successivamente, con le ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009;

che, con le predette pronunce, la Corte ha chiarito che la disposizione stessa «dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore»;

che, in particolare, nella sentenza n. 58 del 2009, la Corte ha affermato che la norma censurata non viola l’art. 3 Cost. (non essendo irragionevole «prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma»), né lede gli articoli 24 e 111 Cost. (perché «non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato»), né, ancora, contrasta con l’art. 97 Cost. (che «non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile del procedimento»), né, infine, può ritenersi illegittima in quanto confliggente con «le previsioni della legge n. 212 del 2000» (le quali non «hanno rango costituzionale», «neppure come norme interposte»);

che, di conseguenza, avendo questa Corte dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata con riferimento a tutti i parametri evocati dalle Commissioni tributarie rimettenti, tali questioni devono essere dichiarate, nel presente giudizio costituzionale, manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevate, con riferimento agli artt. 53 e 136 della Costituzione, rispettivamente dalla Commissione tributaria regionale del Veneto e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), dalla Commissione tributaria provinciale di Trento, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.