Ordinanza n. 291 del 2009

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ORDINANZA N. 291

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                        AMIRANTE               Presidente

- Ugo                                 DE SIERVO                Giudice

- Paolo                               MADDALENA                      “

- Alfio                                 FINOCCHIARO                    “

- Alfonso                            QUARANTA                         “

- Luigi                                 MAZZELLA                           “

- Gaetano                           SILVESTRI                            “

- Sabino                             CASSESE                              “

- Maria Rita                        SAULLE                                 “

- Giuseppe                          TESAURO                             “

- Paolo Maria                     NAPOLITANO                      “

- Giuseppe                          FRIGO                                   “

- Alessandro                       CRISCUOLO                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con ordinanza del 13 ottobre 2008 e dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre con tre ordinanze del 27 novembre 2008 e con una ordinanza del 18 dicembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 57, 130, 141, 142 e 143 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 19 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2009.

    Visto l'atto di costituzione di Equitalia Polis S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.

    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Chieti, con ordinanza pronunciata il 13 ottobre del 2008 (r.o. n. 57 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) [recte, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008], per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

    che l'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come modificato dalla legge n. 31 del 2008, stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

    che la Commissione tributaria rimettente riferisce che il ricorrente nel giudizio principale ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti sulla scorta di ruolo reso esecutivo in data 24 settembre 2007, deducendo, «oltre ad altri motivi di doglianza, la nullità della cartella perché carente di adeguate indicazioni sulla data della notifica della stessa [...] e perché mancante di sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento»;

    che il collegio rimettente, dopo aver concesso la sospensione cautelare dell'atto impugnato, riservandosi la decisione nel merito, a scioglimento della riserva formulata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, considerandola rilevante e non manifestamente infondata;

    che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, nel circoscrivere la sanzione di nullità della cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile ad un determinato ambito temporale, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità, violando, innanzitutto, l'art. 3, primo comma, Cost., dal momento che essa introdurrebbe «una evidente e tangibile discriminazione tra soggetti che, pur versando in situazioni giuridico-tributarie identiche, potranno o meno far valere la nullità dell'atto inficiato dalla medesima omissione, solo in relazione ad un dato temporale che non ha alcun fondamento logico-giuridico»;

    che, inoltre, la Commissione rimettente ritiene che la norma impugnata si ponga in conflitto con l'art. 24 Cost., in quanto la preclusione della facoltà di far valere la nullità dell'atto, per un vizio che, per il futuro, è colpito con la massima sanzione prevista dall'ordinamento, lederebbe il diritto di difesa del contribuente;

    che, infine, secondo il giudice a quo, la norma oggetto di censura violerebbe anche l'art. 97 Cost., in quanto, in base ad essa, l'amministrazione finanziaria conserva, pur in presenza di vizi di gravità tale da essere ritenuti causa di nullità degli atti azionabili, piena facoltà di perseguire i contribuenti solo in ragione di una delimitazione temporale priva di alcun plausibile fondamento logico-giuridico;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

    che la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, con ordinanza pronunciata e depositata il 27 novembre del 2008 (r.o. n. 130 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, della legge n. 31 del 2008 [recte, del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008], per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

    che il collegio rimettente è chiamato a decidere sull'appello proposto dalla società Equitalia Polis S.p.a avverso la sentenza di primo grado con cui la Commissione tributaria provinciale di Padova ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento relativa a un ruolo notificato anteriormente alla data del 1° giugno 2008 e priva dell'indicazione del responsabile del procedimento;

    che il giudice a quo rileva che egli dovrebbe dare applicazione alla norma censurata, nella parte in cui stabilisce che l'atto non è nullo;

    che, tuttavia, la Commissione rimettente ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, dal momento che essa violerebbe, innanzitutto, l'art. 3 Cost., apparendo «irrazionale – e perciò lesivo del principio di uguaglianza – che, una volta ravvisata per le cartelle notificate a partire da una certa data l'obbligo, sancito a pena di nullità, di indicare il responsabile del procedimento, tale regola non debba valere [...] anche con riferimento agli atti notificati anteriormente a tale data», realizzandosi così una «disparità di trattamento dipendente da un dato assolutamente casuale»;

    che, inoltre, ad avviso della commissione tributaria, la disposizione oggetto di censura si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., perché l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento è imposto dal legislatore «in funzione della piena attuazione del diritto di difesa del contribuente a fronte dei comportamenti dell'amministrazione finanziaria»;

    che, infine, il collegio rimettente ritiene sia altresì leso l'art. 97 Cost., dal momento che l'indicazione del responsabile del procedimento ha anche lo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

    che si è costituita nel giudizio costituzionale la società Equitalia Polis S.p.a., appellante nel giudizio principale, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in via gradata, manifestamente infondata;

    che la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, con ordinanza pronunciata il 12 maggio del 2008 e depositata il 25 novembre del 2008 (r.o. n. 141 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli articoli 3, 53, 97 e 111 della Costituzione;

    che il collegio rimettente riferisce che l'appellante nel giudizio principale ha proposto gravame avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha respinto il ricorso con il quale egli aveva impugnato una cartella di pagamento, relativa alla dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2000, deducendo numerosi vizi di legittimità, fra cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

    che, ciò premesso, la Commissione rimettente ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione oggetto di censura, considerandola rilevante e non manifestamente infondata;

    che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la norma oggetto di censura, «esplicando il proprio effetto in relazione alle cartelle emesse precedentemente la propria entrata in vigore, coinvolge anche quella impugnata con il ricorso de quo», in particolare impedendo di ritenere fondato il motivo di nullità della cartella relativo alla mancata indicazione del responsabile e di «disporre la totale riforma dell'impugnata decisione, esonerando dall'esame delle altre eccezioni sollevate dall'appellante»;

    che, quanto alla non manifesta infondatezza, secondo la Commissione tributaria rimettente, la norma censurata, da un lato «penalizzando colui che abbia ricevuto la cartella esattoriale [...] in un momento anteriore al 1° giugno 2008» e, dall'altro lato, «creando una disparità di trattamento fra cittadini contribuenti», violerebbe, rispettivamente, il «principio di uguaglianza dei cittadini di cui ai richiamati artt. 3 e 53 della Costituzione» e l'art. 97 Cost.;

    che, inoltre, secondo la Commissione tributaria rimettente, la norma impugnata confliggerebbe anche con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, dal momento che essa garantisce unicamente gli interessi della pubblica amministrazione;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

    che la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, con ordinanza pronunciata il 25 settembre 2008 e depositata il 27 novembre del 2008 (r.o. n. 142 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 [recte, del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008], per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

    che il collegio rimettente è chiamato a decidere su un appello proposto avverso sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza in ordine all'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a un ruolo notificato anteriormente alla data del 1° giugno 2008 e priva dell'indicazione del responsabile del procedimento;

    che il giudice a quo rileva che egli dovrebbe dare applicazione alla norma censurata, nella parte in cui stabilisce che l'atto non è nullo;

    che, tuttavia, la Commissione rimettente ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, dal momento che essa violerebbe, innanzitutto, l'art. 3 Cost., apparendo «irrazionale – e perciò lesivo del principio di uguaglianza – che, una volta ravvisata per le cartelle notificate a partire da una certa data l'obbligo, sancito a pena di nullità, di indicare il responsabile del procedimento, tale regola non debba valere [...] anche con riferimento agli atti notificati anteriormente a tale data», realizzandosi così una «disparità di trattamento dipendente da un dato assolutamente casuale»;

    che, inoltre, ad avviso della commissione tributaria, la disposizione oggetto di censura si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., perché l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento è imposto dal legislatore «in funzione della piena attuazione del diritto di difesa del contribuente a fronte dei comportamenti dell'amministrazione finanziaria»;

    che, infine, il collegio rimettente ritiene sia altresì leso l'art. 97 Cost., dal momento che l'indicazione del responsabile del procedimento ha anche lo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

    che la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, con ordinanza pronunciata il 27 novembre 2008 e depositata il 18 dicembre del 2008 (r.o. n. 143 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 [recte, del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008], per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

    che il collegio rimettente espone che l'appellante nel giudizio principale ha proposto gravame avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Padova ha rigettato il suo ricorso avverso una cartella di pagamento emessa a suo carico e relativa a ruolo notificato anteriormente alla data del 1° giugno 2008, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, la dichiarazione di nullità o inesistenza, oppure l'annullamento della cartella impugnata per diversi motivi, fra cui l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;

    che, in punto di rilevanza, il giudice a quo rileva che egli dovrebbe dare applicazione alla norma censurata, nella parte in cui stabilisce che l'atto non è nullo;

    che, tuttavia, la Commissione rimettente ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, dal momento che essa violerebbe, innanzitutto, l'art. 3 Cost., apparendo «irrazionale – e perciò lesivo del principio di uguaglianza – che, una volta ravvisata per le cartelle notificate a partire da una certa data l'obbligo, sancito a pena di nullità, di indicare il responsabile del procedimento, tale regola non debba valere [...] anche con riferimento agli atti notificati anteriormente a tale data», realizzandosi così una «disparità di trattamento dipendente da un dato assolutamente casuale»;

    che, inoltre, ad avviso della commissione tributaria, la disposizione oggetto di censura si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., perché l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento è imposto dal legislatore «in funzione della piena attuazione del diritto di difesa del contribuente a fronte dei comportamenti dell'amministrazione finanziaria»;

    che, infine, il collegio rimettente ritiene sia altresì leso l'art. 97 Cost., dal momento che l'indicazione del responsabile del procedimento ha anche lo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

    che si è costituita nel giudizio costituzionale la Equitalia PolisS.p.a., appellante nel giudizio principale, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in via gradata, manifestamente infondata;

    che, con riferimento ai giudizi di cui al r.o. nn. 130 e 143 del 2009, la Equitalia PolisS.p.a. ha depositato memoria in data 10 settembre 2009, ribadendo quanto affermato nell'atto di costituzione e insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.

    Considerato che, con cinque distinte ordinanze, la Commissione tributaria provinciale di Chieti (r.o. n. 57 del 2009) e la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre (r.o. nn. 130, 141, 142 e 143 del 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

    che le Commissioni tributarie rimettenti ritengono che la disposizione censurata, nell'escludere la nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore, si ponga in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: art. 3 Cost. (r.o. nn. 57, 130, 141, 142 e 143 del 2009), art. 24 Cost. (r.o. nn. 57, 130, 142 e 143 del 2009), art. 53 Cost. (r.o. n. 141 del 2009), art. 97 Cost. (r.o. nn. 57, 130, 141, 142 e 143 del 2009), art. 111 Cost. (r.o. n. 141 del 2009);

    che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi a parametri in larga parte coincidenti;

    che la questione sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre (r.o. n. 141 del 2009), con riferimento all'art. 53 Cost., deve essere dichiarata manifestamente inammissibile perché non autonomamente argomentata e, quindi, del tutto generica;

    che sulle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata, con riferimento a tutti gli altri parametri richiamati dalle Commissioni tributarie rimettenti, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 58 del 2009 e, successivamente, con l'ordinanza n. 221 del 2009;

    che, con le predette pronunce, la Corte ha chiarito che la disposizione censurata «dispone per il futuro, comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore»;

    che, in particolare, con la sentenza n. 58 del 2009, la Corte ha affermato che la norma censurata non viola l'art. 3 Cost. (non essendo irragionevole «prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma»), né lede gli articoli 24 e 111 Cost. (perché «non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato»), né, infine, contrasta con l'art. 97 Cost. (che «non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento»);

    che, di conseguenza, avendo questa Corte dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata con riferimento a tutti i parametri evocati dalle Commissioni tributarie rimettenti, tali questioni devono essere dichiarate, nel presente giudizio costituzionale, manifestamente infondate.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 141 del 2009);

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti e dalla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre con le ordinanze in epigrafe;

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.