Sentenza n. 241 del 2009

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SENTENZA N. 241

ANNO 2009

 

Commento alla decisione di

 

Giuseppe Arconzo

A chi spetta l’ultima parola in tema di ministerialità dei reati?

 

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                     AMIRANTE                                      Presidente

-          Ugo                              DE SIERVO                                        Giudice

-          Paolo                            MADDALENA                             "

-          Alfio                             FINOCCHIARO                           "

-          Franco                          GALLO                                                     "

-          Luigi                             MAZZELLA                                              "

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               "

-          Sabino                          CASSESE                                                 "

-          Maria Rita                    SAULLE                                                   "

-          Giuseppe                      TESAURO                                                "

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        "

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      "

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           "

-          Paolo                            GROSSI                                                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005 del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui tale organo, nell’ambito del procedimento penale a carico dell’allora Ministro Altero Matteoli, dichiarata la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali, disponeva direttamente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, nonché del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ribadiva l’insussistenza nel caso di specie dell’obbligo di richiedere alla Camera competente l’autorizzazione a procedere, giudizio promosso con ricorso della Camera dei deputati notificato il 15 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 3 marzo 2008 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.

            Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Roberto Nania per la Camera dei deputati e Massimo Luciani per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

            1. – Con ricorso del 28 giugno 2007, depositato nella cancelleria di questa Corte il 2 luglio successivo, la Camera dei deputati, nella persona del Presidente in carica, in forza di deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza e poi dell’Assemblea adottate il precedente 16 maggio, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali (cosiddetto Tribunale dei ministri) costituito presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’art. 96 della Costituzione), nonché del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione ad atti compiuti in un procedimento penale per rivelazione di segreto d’ufficio (art. 326 del codice penale) e favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), concernente fatti in ipotesi avvenuti nell’agosto del 2003, nel quale era stato sottoposto ad indagini e poi imputato il Ministro per l’ambiente del tempo, Altero Matteoli, deputato – quando il procedimento era stato trattato dal Tribunale dei ministri – e successivamente senatore.

            Come risulta dagli atti e dai documenti allegati al ricorso, il procedimento penale (della cui pendenza e successivo svolgimento aveva dato informazioni alla Presidenza della Camera dei deputati lo stesso senatore Matteoli con lettere del 18 aprile 2005 e del 14 luglio 2006) aveva avuto origine da una nota, inviata il 10 agosto 2004 dalla Procura della Repubblica di Genova alla Procura della Repubblica di Firenze, in cui si riferiva che, nell’ambito di indagini su altri soggetti, erano emerse, nei confronti del Ministro Matteoli, quelle ipotesi di reato, che – si reputava – sarebbero state di competenza del Tribunale di Firenze. La Procura destinataria, a sua volta, «previa formulazione delle imputazioni, omessa ogni indagine», aveva rimesso il 12 gennaio 2005 gli atti al locale Collegio per i reati ministeriali, che di seguito aveva svolto indagini, ascoltando sia persone informate dei fatti, sia indagati nel procedimento collegato, sia lo stesso Matteoli e, a conclusione delle medesime, ritenendo «preliminare rispetto ad ogni altra valutazione di merito accertare se i fatti contestati al Ministro Matteoli» fossero «da includere nella categoria dei “reati ministeriali”, così come previsti dall’art. 96 della Costituzione», su conforme parere del pubblico ministero lo aveva escluso, «in quanto oggettivamente e strumentalmente non riconducibili alle funzioni proprie della carica istituzionale … rivestita dall’indagato». Quindi, facendo applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione), con provvedimento in data 31 marzo 2005, non formalmente qualificato secondo la tipologia dei provvedimenti giurisdizionali, comunque depositato il 4 aprile 2005, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Pisa, che ulteriormente li trasmetteva a quella di Livorno.

            Qui, parzialmente disattesa da parte del Giudice per le indagini preliminari la richiesta del pubblico ministero di archiviazione (accolta solo per l’imputazione avente ad oggetto il reato di rivelazione di segreto d’ufficio), l’imputato veniva citato a giudizio dibattimentale avanti il Tribunale di Livorno in composizione monocratica, sezione distaccata di Cecina, per la residua imputazione di favoreggiamento. In sede di atti introduttivi del dibattimento i difensori avevano sollevato, tra le altre, due questioni preliminari, entrambe rigettate con ordinanza del 4 dicembre 2006: la prima, per ottenere il promovimento di questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, per contrasto con l’art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto non prevede che il Tribunale dei ministri, dichiaratosi funzionalmente incompetente per avere escluso la qualità “ministeriale” dei reati oggetto delle imputazioni, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’immediata rimessione al Presidente della Camera competente per l’autorizzazione a procedere, prevista dall’art. 96 Cost.; la seconda, per ottenere che il Giudice, ritenuta la qualità “ministeriale” del residuo reato oggetto del processo (diversamente da quanto opinato dal Tribunale dei ministri), sollevasse conflitto di competenza ai sensi degli artt. 23 e 28 del codice di procedura penale.

            Con la stessa ordinanza era altresì respinta una istanza di rinvio del dibattimento «per consentire al Parlamento una preliminare valutazione dei fatti contestati all’ex Ministro Matteoli al fine di evitare una potenziale lesione delle sue prerogative costituzionali».

            Intanto, era attivata la procedura parlamentare, conclusa con il ricorso in esame.

            2. – Ad avviso della Camera dei deputati, le decisioni del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, sarebbero lesive delle proprie attribuzioni costituzionali, recate dall’art. 96 Cost. e dagli artt. 5, 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, operata in modo tale da impedire l’esercizio di tali attribuzioni, anche e particolarmente con riguardo alle valutazioni sulla natura “ministeriale” dei reati, oltre che – in caso affermativo – sulla concessione o sul diniego dell’autorizzazione a procedere. Ciò sarebbe avvenuto in conseguenza del fatto che, da un lato, il Tribunale dei ministri ha declinato la propria competenza funzionale in favore di quella del giudice ordinario, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il secondo per il seguito del procedimento, senza un previo “coinvolgimento” della Camera dei deputati per quanto di competenza di questa; dall’altro, il Tribunale di Livorno, davanti al quale il pubblico ministero ha promosso l’azione penale per il solo reato di favoreggiamento personale, ha dato seguito agli atti del dibattimento senza considerare quel mancato “coinvolgimento” e, anzi, espressamente ritenendolo non dovuto.

            Ove fosse corretta, a sostegno di queste determinazioni, l’applicazione dell’art. 2, comma 1, della citata legge n. 219 del 1989, si dovrebbe rilevare – ad avviso della ricorrente – l’illegittimità costituzionale della disposizione stessa, in quanto idonea a rendere impraticabile l’esercizio delle attribuzioni del Parlamento previste dall’art. 96 Cost., ogni qual volta lo speciale organo inquirente costituito dal Tribunale dei ministri disponesse l’archiviazione ritenendo che il fatto integri un reato diverso da quelli indicati in detta norma costituzionale; onde la Corte dovrebbe rimettere a sé la relativa questione incidentale di costituzionalità.

            Questa particolare ipotesi di archiviazione – a differenza di tutte le altre considerate dalla stessa disposizione di legge, che adducono alla conclusione del procedimento ed escludono l’esercizio dell’azione penale – implica, viceversa, il seguito del procedimento medesimo presso l’autorità giudiziaria ordinaria, che potrebbe, quindi, paralizzare discrezionalmente le prerogative delle Camere in relazione ai reati ministeriali, “aggirandone” la potestà autorizzatoria, in contrasto con le esigenze di certezza delle attribuzioni costituzionali nonché con il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, una volta che il potere delle Camere stesse sarebbe posto «irragionevolmente nel nulla a seguito di una unilaterale valutazione operata dall’autorità giudiziaria». Ulteriore causa di illegittimità costituzionale sarebbe da ravvisare anche nella circostanza che una norma di rango ordinario (quella appunto della legge n. 219 del 1989 citata) modificherebbe in senso peggiorativo la disciplina costituzionale dei rapporti tra procedimento penale a carico dei ministri e poteri autorizzatori delle Camere, incidendo sul bilanciamento di interessi operato dall’art. 96 Cost. e sostanzialmente espropriando le Camere della loro competenza. Di qui, la prospettata incostituzionalità.

            Peraltro, la ricorrente considera anche che la disposizione in parola è suscettibile di una interpretazione conforme alla Costituzione, articolata sulla «indispensabile presenza della Camera ogni qual volta il procedimento a carico del ministro debba proseguire, quale che sia la qualificazione che l’autorità giudiziaria all’esito delle indagini attribuisca al relativo reato (ministeriale o non ministeriale)», precisando, peraltro, che non si evoca in capo alla Camera il potere «di apprezzare in via esclusiva il carattere ministeriale del reato, sebbene quello di poter esprimere, secondo le apposite cadenze procedurali, una autonoma valutazione al riguardo». Il che dovrebbe comportare, anche nel caso di ritenuta qualità non ministeriale del reato, l’invio degli atti alla Camera competente per l’esercizio di tali sue prerogative.

            Dalla mancanza, nel caso di specie, di questo passaggio procedurale discenderebbe «l’automatico e conseguente accertamento dell’avvenuta lesione», mentre «in caso contrario» non potrebbe questa Corte «esimersi dal sollevare innanzi a sé medesima la questione di legittimità costituzionale» anzi detta.

            In effetti, con il ricorso conclusivamente si chiede che «la Corte costituzionale – previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219/1989 in parte qua, ai fini della declaratoria di incostituzionalità della predetta disposizione di legge – voglia statuire che nella specie non spetta al Tribunale dei Ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 96 Cost., senza avere prima richiesto l’autorizzazione camerale e, comunque, senza avere previamente trasmesso alla Camera dei deputati gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della guarentigia di cui trattasi; così come non spetta al Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina, proseguire il giudizio non ritenendo necessario che nella specie si richieda l’autorizzazione a procedere e che la Camera dei Deputati comunque interloquisca nel procedimento». Si chiede altresì l’annullamento del provvedimento 31 marzo-4 aprile 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze e dell’ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.

            3. – Con ordinanza n. 8 del 2008, depositata il 18 gennaio 2008, questa Corte, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato ammissibile il ricorso, pur con riserva di ogni diversa e ulteriore determinazione sul tema, disponendo la notificazione del ricorso stesso e dell’ordinanza al Tribunale dei ministri di Firenze e al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nonché al Senato della Repubblica, «stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare».

            Con atto del 27 febbraio 2008, depositato il successivo giorno 29, è intervenuto nel giudizio il Senato con richiesta – previa conferma dell’ammissibilità del ricorso – di accoglimento di esso, di conseguente statuizione che non spettava all’Autorità giudiziaria adottare gli atti impugnati e di annullamento dei medesimi.

            Sia la ricorrente che l’interveniente, in vista e in prossimità dell’udienza pubblica di trattazione, hanno depositato memorie, sviluppando gli argomenti oggetto rispettivamente del ricorso e dell’atto di intervento e ribadendone le conclusioni.

Considerato in diritto

            1. – In relazione ad atti di un procedimento penale per rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale, relativi a fatti in ipotesi avvenuti nell’agosto del 2003, nel quale è stato indagato e poi imputato il Ministro per l’ambiente del tempo, la Camera dei deputati solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali (cosiddetto Tribunale dei ministri) costituito presso il Tribunale di Firenze e del Tribunale ordinario di Livorno, sezione distaccata di Cecina, per essere stata espropriata delle proprie prerogative – risultanti dagli artt. 96 della Costituzione, 5, 8 e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’art. 96 della Costituzione) – con riguardo alla valutazione dei presupposti e, di seguito, all’esercizio del potere di autorizzazione a procedere.

Al termine delle indagini preliminari compiute ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 citata, il Tribunale dei ministri, opinando che i fatti non rivestissero i connotati dei reati ministeriali ipotizzati, ma quelli di reati comuni, aveva emesso un provvedimento declinatorio della propria competenza funzionale, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, ritenuto territorialmente competente, senza né compiere né disporre che fosse compiuto alcun atto diretto a evocare una cognizione ed una eventuale conseguente iniziativa del ramo del Parlamento competente ai sensi dell’art. 96 Cost. e della succitata legge costituzionale n. 1 del 1989. Di qui, la prima ritenuta lesione del corrispondente potere.

Nel seguito processuale, dopo l’esercizio dell’azione penale per uno solo dei due reati in origine ipotizzati, il Tribunale monocratico di Livorno, sezione distaccata di Cecina, aderendo, a sua volta, all’assunto circa la natura “non ministeriale” di detto reato, escludeva la necessità di un qualsivoglia “passaggio” parlamentare, disponendo di procedere nel dibattimento e rigettando anche una richiesta di rinvio del medesimo in attesa delle determinazioni della Camera dei deputati, ancorché aliunde informata. Di qui la seconda ritenuta lesione di quel medesimo potere.

Ad avviso della ricorrente e dell’interveniente Senato, all’origine di detta lesione starebbe una lettura delle disposizioni combinate dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell’art. 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione), che escluderebbe la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l’immediata rimessione al Presidente della Camera competente e comunque ogni “coinvolgimento” di questa Camera in tutti i casi di archiviazione: non solo, quindi, in quelli idonei a concludere il procedimento ed enumerati sulla falsariga del diritto processuale comune, ai sensi degli artt. 408 e 411 del codice di procedura penale (cioè, l’infondatezza della notizia di reato, la mancanza di una condizione di procedibilità, l’estinzione del reato, il non essere il fatto previsto dalla legge come reato o il non averlo l’indiziato commesso), ma anche nel caso – eterogeneo rispetto all’istituto dell’archiviazione, ma unificato nominativamente ai primi dall’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 – costituito dalla ritenuta corrispondenza del fatto ad una ipotesi di «reato diverso da quelli indicati nell’art. 96 Cost.»; un caso, questo, che implica necessariamente un seguito procedimentale, per il quale è prevista «la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente».

2. – Questa lettura, in quanto produttiva della lesione, porrebbe la norma dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 in contrasto con la Costituzione, sicché la ricorrente chiede che questa Corte ne faccia rimessione avanti a se stessa come oggetto di una questione incidentale di legittimità costituzionale. Tuttavia, per quanto nella parte conclusiva del ricorso possa apparire che la richiesta di accoglimento del conflitto sia subordinata a tale “auto-rimessione” e al conseguente riconoscimento di detta incostituzionalità, passaggi argomentativi del ricorso stesso chiariscono in modo non equivoco che ciò costituisce oggetto di una richiesta subordinata, avanzata ove si disattenda ogni altra lettura possibile e costituzionalmente orientata della disciplina in parola; in particolare, quella, proposta dalla ricorrente medesima (e condivisa dall’intervenuto), della necessità di rimessione alla sede parlamentare degli atti per le valutazioni e le determinazioni di competenza in ogni caso diverso da quello dell’archiviazione vera e propria, la sola idonea ad escludere un seguito procedimentale.

3. – Preliminarmente, sciogliendo ogni riserva, va confermata l’ammissibilità del proposto conflitto, sussistendone i requisiti soggettivi e oggettivi, sia per le ragioni già espresse nell’ordinanza emessa nella fase preliminare, sia, con riguardo ai possibili residui dubbi relativamente ai secondi, per la ricostruzione del petitum fatta al precedente punto 2.

4.1. – Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

4.2. – Occorre, innanzi tutto, delineare il quadro normativo entro il quale deve essere assunta la decisione del presente conflitto.

L’art. 96 Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, stabilisce: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

            La stessa legge costituzionale, che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 96 Cost., ha istituito, presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio, un collegio, cui il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, deve trasmettere, con le sue richieste, i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall’art. 96 Cost.

Tale collegio, se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente (art. 8, comma 1). In caso diverso, sentito il pubblico ministero, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile (art. 8, comma 2). Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell’avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente (art. 8, comma 4).

La legge n. 219 del 1989 ha precisato (art. 2, comma 1) i casi in cui il collegio, esperite le necessarie indagini, deve disporre l’archiviazione. Tra questi è compresa l’ipotesi che il fatto integri un reato diverso da quelli indicati nell’art. 96 Cost. In tale evenienza, si prevede che il collegio disponga altresì, contestualmente all’archiviazione, la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

4.3. – Dal quadro normativo così esposto si deduce l’intento del legislatore costituzionale di apprestare per il Presidente del Consiglio e per i ministri una speciale guarentigia.

            Questa non implica, tuttavia, l’istituzione di un giurisdizione speciale per i cosiddetti reati ministeriali, come era stabilito dalla Costituzione prima della novella del 1989, ma assoggetta gli stessi alla giurisdizione ordinaria, introducendo, al contempo, una serie di norme processuali, destinate a contemperare la garanzia della funzione di governo e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

            Per realizzare un ragionevole bilanciamento tra questi due principi, sia le norme costituzionali che quelle della legge ordinaria, mirano a porre tanto l’autorità giudiziaria quanto quella politica in condizione di tutelare, nei reciproci rapporti, la prima, il potere-dovere di perseguire i reati commessi da qualunque cittadino, indipendentemente dalla carica ricoperta, la seconda, il potere-dovere di attuare in concreto la guarentigia prevista dall’art. 96 Cost.

            Il risultato ora detto si consegue, da un lato, mantenendo all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di svolgere le indagini necessarie rispetto alle notizie di reato a carico di ministri e, dall’altro, assicurando alla Camera competente, ai sensi dell’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, l’adeguata e tempestiva informazione sugli sviluppi e l’esito dei procedimenti penali a carico dei componenti del Governo.

A questo fine è stabilito (art. 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989) che, nell’ipotesi in cui il tribunale dei ministri ritenga di non dover disporre l’archiviazione, deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione alla Camera competente, affinché questa possa pronunciarsi sull’autorizzazione prevista dall’art. 96 Cost.

Anche nei casi di archiviazione è previsto un “coinvolgimento” parlamentare. Prescrive, infatti, il comma 4 dello stesso art. 8 che il procuratore della Repubblica dia comunicazione al Presidente della Camera competente dell’avvenuta archiviazione, sia perché l’organo parlamentare possa prendere atto di tale esito del procedimento, sia perché, nell’ipotesi di conclusione ritenuta non satisfattiva, possa adottare le iniziative consentite dalla Costituzione e dalle leggi vigenti a tutela dell’integrità della funzione di Governo.

4.4. – Tra i casi in cui il collegio deve disporre l’archiviazione, l’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 include quello della qualificazione del reato contestato come non appartenente a quelli indicati dall’art. 96 Cost. Si tratta, per vero, di una archiviazione, per così dire, anomala o comunque asistematica, in quanto non pone fine al procedimento e non implica una determinazione negativa sull’esercizio dell’azione penale; anzi, implica proprio un seguito procedimentale nelle forme ordinarie, sicché il provvedimento ha solo il significato di una declinatoria della propria competenza funzionale da parte del tribunale dei ministri.

È evidente che, anche e soprattutto in questa situazione, la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell’avvenuta archiviazione, come prescrive, senza eccezioni, il citato comma 4 dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale comunicazione è, del resto, l’unico strumento che consente alla Camera stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri.

All’organo parlamentare, infatti, non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno – ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciutale dall’art. 96 Cost.

4.5. – Nel caso concreto sottoposto al giudizio della Corte nel presente conflitto, si rileva che il Tribunale dei ministri di Firenze ha dichiarato, con il provvedimento del 31 marzo-4 aprile 2005, la propria incompetenza funzionale, ritenendo i reati contestati al Ministro non compresi tra quelli indicati dall’art. 96 Cost. ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. Successivamente, il Tribunale di Livorno, individuato come competente per territorio in luogo di quello di Pisa, con l’ordinanza del 4 dicembre 2006, ha dichiarato manifestamente infondata una eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall’imputato, sul presupposto che l’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 impone la trasmissione degli atti soltanto all’autorità competente e non anche alla Camera competente e sul rilievo che, nel caso di nuova qualificazione del reato come non ministeriale, non sia necessaria l’autorizzazione a procedere da parte dell’organo parlamentare. Non solo, ma, sollecitato ad una propria rivalutazione della qualità ministeriale del reato e conseguentemente a proporre conflitto di competenza avanti la Corte di cassazione ai sensi degli artt. 23 e 28 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta.

            Tuttavia, sia il Tribunale dei ministri di Firenze che il Tribunale di Livorno hanno ignorato che il comma 4 dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prescrive che il procuratore della Repubblica debba dare comunicazione al Presidente della Camera competente di ogni provvedimento che disponga l’archiviazione. Poiché l’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 prescrive l’archiviazione nell’ipotesi di ritenuta “non ministerialità” dei reati per cui si procede, la conseguenza costituzionalmente corretta sarebbe stata che il Tribunale dei ministri di Firenze, a prescindere dal nomen iuris conferito al proprio provvedimento, trasmettesse gli atti al Procuratore della Repubblica, affinché desse comunicazione del provvedimento medesimo alla Camera competente, così da consentire a questa di adottare le iniziative ritenute necessarie. Non risulta che questo adempimento sia stato effettuato. Da tale omissione deriva la menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Camera dei deputati, che, se del caso, potrebbe sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, ritenendo, in ipotesi, che l’asserita indebita qualificazione come non ministeriale del reato contestato abbia precluso alla Camera competente la possibilità di fare valere la guarentigia di cui all’art. 96 Cost.

            Quanto al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, lo stesso ha omesso di prendere atto che il Procuratore della Repubblica non aveva dato la necessaria comunicazione della precedente archiviazione, declinatoria di competenza per ritenuta “non ministerialità” dei reati, e ha omesso altresì di adottare ogni conseguente provvedimento per consentire alla Camera dei deputati di compiere le suddette proprie valutazioni e adottare le conseguenti iniziative. Anche da queste omissioni deriva la menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Camera dei deputati.

4.6. – L’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 non si pone in contrasto con le norme di rango costituzionale che disciplinano la materia, in quanto si limita a prescrivere che, in caso di archiviazione per diversa qualificazione del reato, sia disposta «altresì» la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente. Rimane fermo in ogni caso (e, quindi, anche in questo) l’obbligo di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, cui la norma di legge ordinaria prima citata non ha inteso apportare deroga alcuna, ponendosi soltanto come disciplina integratrice della fattispecie processuale in esame. A prescindere, quindi, da ogni altro possibile rilievo, non sussistono comunque i presupposti affinché questa Corte debba sollevare davanti a se stessa questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione legislativa, come richiesto in via subordinata dalla ricorrente.

4.7. – La ricorrente – pure in ciò con l’adesione dell’intervenuto – chiede anche che, di seguito alle denunciate menomazioni, sia disposto l’annullamento del provvedimento 31 marzo-4 aprile 2005 del Tribunale dei ministri di Firenze e dell’ordinanza 4 dicembre 2006 del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina.

Questa Corte non ritiene di accogliere tale parte della domanda. Le menomazioni riconosciute derivano essenzialmente dalle suindicate omissioni, cui potrebbe tuttora essere posto rimedio con il compimento degli atti omessi. Quanto alle eventuali conseguenze più strettamente processuali, spetterà all’autorità giudiziaria competente rilevarle e dichiararle.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che:

a) non spettava al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze non trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica perché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’art. 96 della Costituzione), del provvedimento in data 31 marzo-4 aprile 2005, con il quale detto Collegio ha escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all’imputato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti stessi all’autorità giudiziaria competente;

b) non spettava al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, omettere di rilevare che non era stata data dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del suindicato provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze e di adottare i provvedimenti conseguenti di competenza al fine di rimediare alla mancata comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.