ORDINANZA N. 8
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo – 4aprile 2005
del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui –
stabilita, nell’ambito del procedimento penale a carico dell’allora ministro
Altero Matteoli, il quale all’epoca ricopriva la carica di membro della Camera
dei deputati, la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti
non ministeriali – veniva disposta, in forza dell’articolo 2, comma 1, della
legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall’articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale competente senza l’autorizzazione
della Camera dei deputati e del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il
quale il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ribadiva
l’insussistenza nel caso di specie dell’obbligo di avanzare richiesta alla
Camera competente dell’autorizzazione a procedere di cui sopra, promosso con
ricorso della Camera dei deputati depositato in cancelleria il 2 luglio 2007 ed
iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di
ammissibilità.
Udito
nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ricorso
depositato il 2 luglio 2007,
che,
con il medesimo ricorso,
che, premette la ricorrente,
nel corso di indagini vertenti su altri soggetti,
che, prosegue
che,
all’esito delle indagini, il Tribunale dei ministri di Firenze, ritenendo che i
fatti per cui si procedeva non fossero stati commessi nell’esercizio delle
funzioni ministeriali, con provvedimento del 31 marzo
che
che nel corso di tale
giudizio, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ordinanza
del 4 dicembre
che, ad avviso della Camera dei deputati, detti provvedimenti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno sarebbero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali;
che tale lesione deriverebbe dall’applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, il quale stabilisce – a parere della ricorrente in modo costituzionalmente illegittimo – che se il fatto per cui si procede integra un reato diverso da quelli di cui all’art. 96 Cost., il tribunale dei ministri dispone la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, «senza prescrivere che anche in detta ipotesi si debba comunque richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera competente»;
che, secondo la ricorrente, non sarebbe discutibile né la propria legittimazione a sollevare il conflitto, né quella delle Autorità giudiziarie a resistervi;
che
ricorrerebbe parimenti il requisito oggettivo del conflitto, «attesa
l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 per
violazione delle disposizioni di rango costituzionale che attribuiscono alla
Camera competenze in materia», anche
nell’ipotesi in cui il tribunale dei ministri escluda che il reato sia stato
commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali;
che
che irrilevante, ai fini della permanenza di tale interesse, sarebbe il successivo mutamento della Camera di appartenenza del ministro Matteoli – eletto, nelle more del giudizio penale, al Senato della Repubblica –, dal momento che l’art. 96 Cost. radicherebbe la competenza in capo all’organo che ne disponeva al momento dell’esercizio delle funzioni ministeriali da parte dell’imputato;
che, in ogni caso, il procedimento in esame avrebbe preso avvio nel corso della precedente legislatura, quando l’ex ministro Matteoli ricopriva anche la carica di deputato;
che,
pertanto, essendo
che, secondo la ricorrente, competerebbe a questa Corte decidere il conflitto, dopo avere sollevato innanzi a sé in via incidentale la pregiudiziale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 219 del 1989, di cui i provvedimenti impugnati sarebbero fedele applicazione;
che,
infatti, l’art. 96 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989
imporrebbero di investire della richiesta di autorizzazione a procedere
che
che, nel caso in cui, invece, la disposizione fosse interpretata nel senso di legittimare una archiviazione, stante il carattere comune del reato, antecedente alla fase parlamentare, essa contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 8 della legge cost. n. 1 del 1989, il quale delineerebbe una netta alternativa tra archiviazione che conclude la procedura e per la quale non vi è trasmissione degli atti alla Camera, e prosecuzione del giudizio penale, in relazione alla quale la trasmissione sarebbe sempre necessaria;
che
ciò sarebbe confermato dal fatto per cui, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della
1egge cost. n. 1 del
che, secondo la ricorrente, le disposizioni costituzionali attribuirebbero infatti alla Camera competente il potere di esprimere una autonoma valutazione in ordine al carattere ministeriale del reato e, se del caso, in ordine alla sussistenza delle esimenti indicate nell’art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989;
che, a ritenere diversamente, si ammetterebbe che l’autorità giudiziaria possa paralizzare discrezionalmente le prerogative delle Camere in relazione ai reati ministeriali, aggirando, attraverso l’archiviazione per difetto di ministerialità del reato, la competenza prevista dall’art. 96 Cost.;
che,
pertanto,
Considerato che in
questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
che,
quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, e impregiudicata ogni
ulteriore e diversa valutazione,
che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va parimenti riconosciuta in capo al Tribunale dei ministri di Firenze, in quanto esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall’art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione) (sentenza n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);
che è ugualmente legittimato a resistere il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, quale organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, sentenza n. 290 del 2007);
che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989;
che questa preliminare valutazione, adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l’altro, alla natura degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un’idonea “materia di conflitto”;
che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenze n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).
per questi
motivi
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Camera dei deputati;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale dei ministri di Firenze e al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE,
Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 18 gennaio 2008.