Ordinanza n. 187 del 2009

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ORDINANZA N. 187

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Francesco            AMIRANTE          Presidente

- Ugo                     DE SIERVO          Giudice

- Alfio                    FINOCCHIARO              "

- Alfonso                QUARANTA                   "

- Franco                 GALLO                          "

- Luigi                    MAZZELLA                    "

- Gaetano               SILVESTRI                     "

- Sabino                 CASSESE                       "

- Maria Rita            SAULLE                         "

- Paolo Maria         NAPOLITANO               "

- Giuseppe              FRIGO                           "

- Alessandro           CRISCUOLO                  "

- Paolo                   GROSSI                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), promossi dal Giudice di pace di Morbegno, con due ordinanze del 16 aprile e con ordinanze del 17 giugno, dell'1, 2, 4 e 10 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. da 297 a 299 e da 331 a 334 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2008.

    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

    Ritenuto che il Giudice di pace di Morbegno, con sette ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 297, 298, 299, 331, 332, 333 e 334 del 2008) – premesso che i soggetti di cui alle sette ordinanze emesse in altrettanti giudizi erano stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, che tutti si erano volontariamente sottoposti ad alcool-test e che il prefetto competente aveva emesso provvedimento di sospensione della patente – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che «la sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcool-test e coloro che non vi si sottopongono, perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti, con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi»;

    che, secondo il rimettente, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;

    che è intervenuto in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stato impugnato l'art. 186 del codice della strada, mentre il giudizio verte sul provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida emesso ex art. 223 dello stesso codice;

    che, inoltre, la questione sarebbe comunque infondata, per essere state apprestate sanzioni di natura diversa per fattispecie diverse, dal momento che la condotta di cui all'art. 186, comma 7, del codice della strada si esaurisce nel rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, mentre quella descritta dall'ipotetico tertium comparationis di cui all'art. 186, comma 2, consiste nella guida in stato di ebbrezza alcolica.

    Considerato che il Giudice di pace di Morbegno in ciascuna delle ordinanze in epigrafe dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico;

    che i giudizi, in quanto riguardanti la stessa norma, oggetto di identiche censure da parte delle ordinanze di remissione, devono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;

    che le ordinanze presentano un petitum oscuro e di difficile interpretazione, che non consente a questa Corte l'esatta identificazione del thema decidendum e determina, per ciò solo, la manifesta inammissibilità della questione;

    che, inoltre, il rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 186 del codice della strada, in tema di rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico, di cui non deve fare applicazione nei giudizi a quibus, centrati sull'opposizione avverso il decreto di sospensione della patente ex art. 233 del codice della strada;

    che l'indicazione quale oggetto di censura di una norma irrilevante nel giudizio a quo comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis: ordinanze nn. 50 del 2009, 265 e 263 del 2008).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.