ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
-
Giovanni
Maria FLICK Presidente
-Francesco AMIRANTE Giudice
-Ugo DE SIERVO "
-Alfio FINOCCHIARO "
-Alfonso QUARANTA "
-Franco GALLO "
-Luigi MAZZELLA "
-Gaetano SILVESTRI "
-Sabino CASSESE "
-Maria
Rita SAULLE "
-Giuseppe TESAURO "
-Paolo
Maria NAPOLITANO "
-Giuseppe FRIGO "
-Alessandro CRISCUOLO "
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito
dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), promossi con ordinanze
del 14 marzo, del 2 aprile, del 16 maggio (nn. 2 ordinanze), del 3 aprile e del 27 maggio 2008, dal Giudice di
pace di Morbegno, rispettivamente iscritte ai nn. 211, 212, 269, 27 0, 280 e 281 del registro
ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 29, 38 e 39, prima
serie speciale, dell'anno 2008.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto
che, con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 211, 212, 269, 270, 280
e 281 del 2008), il Giudice di pace di Morbegno -
premesso che i soggetti di cui alle sei ordinanze erano stati sorpresi alla
guida di veicoli in stato di ebbrezza, che tutti si
erano volontariamente sottoposti ad alcool test e che il Prefetto competente
aveva emesso provvedimento di sospensione della patente - ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione),
convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione),
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che «la sanzione
pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell'accertamento determina una
discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che non
si sottopongono, perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi
di scegliere se rischiare il procedimento penale in caso di superamento dei
limiti con un periodo massimo di sospe nsione della patente di guida fino a due anni, ovvero
pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei
mesi»
che,
secondo il rimettente, il giudizio non può essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;
che
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stato impugnato l'art. 186
del codice della strada, mentre il giudizio verte sul provvedimento prefettizio
di sospensione della patente di guida emesso ex art. 223 dello stesso
codice;
che,
inoltre, la questione sarebbe comunque infondata, per essere state apprestate
sanzioni di natura diversa per fattispecie diverse, dal momento che la condotta
descritta dall'art. 186, comma 7, del codice della strada consiste e si
esaurisce nel rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, mentre quella di cui all'art. 186, comma 2,
consiste nella guida in stato di ebbrezza alcolica.
Considerato che
il Giudice di pace di Morbegno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative
del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), convertito, con
modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione), per
violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che
costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione
all'esame alcolimetrico;
che
i giudizi, in quanto riguardanti la stessa norma, oggetto di identiche censure
da parte delle ordinanze di remissione, devono essere riuniti per essere
congiuntamente decisi;
che
le ordinanze presentano un petitum oscuro
e di difficile interpretazione, che non consente a questa Corte l'esatta
identificazione del thema decidendum e determina, per ciò solo, la manifesta
inammissibilità della questione;
che,
inoltre, il remittente sottopone a scrutinio di
costituzionalità il comma settimo dell'art. 186 del codice della strada, in
tema di rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico,
di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo,
centrato sull'opposizione avverso il decreto di sospensione della patente ex
art. 233 del codice della strada;
che l'inesatta indicazione della norma oggetto
di censura comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta
inammissibilità della questione (ex plurimis:
ordinanze nn. 265, 263, 150 del 2008).
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
riuniti
i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con
modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti mod ificative del codice della
strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 18 febbraio 2009.