Ordinanza n. 186 del 2009

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ORDINANZA N. 186

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Francesco                 AMIRANTE          Presidente

- UgoDE                     SIERVO                Giudice

- Paolo                       MADDALENA                "

- Alfio                         FINOCCHIARO              "

- Alfonso                     QUARANTA                   "

- Franco                      GALLO                          "

- Luigi                         MAZZELLA                    "

- Gaetano                    SILVESTRI                    "

- Sabino                      CASSESE                       "

- Maria Rita                 SAULLE                         "

- Giuseppe                  TESAURO                      "

- Paolo Maria              NAPOLITANO               "

- Giuseppe                  FRIGO                           "

- Alessandro                CRISCUOLO                  "

- Paolo                       GROSSI                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 23 ottobre 2008, di approvazione del disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 31 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 7 novembre 2008 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2008.

    Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

    Ritenuto che con ricorso notificato il 31 ottobre 2008, depositato il 7 novembre 2008 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi dell'anno 2008, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) e per interferenza nella materia penale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 23 ottobre 2008, che approva il disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette);

    che l'art. 1 della delibera legislativa censurata sostituisce il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), prevedendo che «[n]ei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attività agro-silvo-pastorali, gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati»;

    che l'art. 4, comma 1, della medesima delibera legislativa censurata integra l'articolo 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), aggiungendo dopo la parola «minerali» le parole «e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà in area di parco»;

    che l'art. 3, comma 1, della stessa delibera legislativa, infine, prevede che «[i] piani di cattura – prelievi faunistici o di abbattimento controllato – predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento; le modalità di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.); le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell'ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre Amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano»;

    che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in particolare, censura, sotto vari profili, l'art. 1 della citata delibera, limitatamente agli incisi «di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà» e «o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attività agro-silvo-pastorali» ed il successivo art. 4, comma 1, limitatamente all'inciso «di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà in area di parco»;

    che per il Commissario dello Stato tali previsioni, anzitutto, violerebbero l'art. 9 Cost., esorbiterebbero dalle competenze statutarie primarie in materia di caccia e di pesca di cui all'art. 14 dello statuto speciale della Regione siciliana e sarebbero in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto consentono all'interno della aree protette prelievi ed abbattimenti di animali anche per ragioni ulteriori e diverse da quelle di ricomposizione degli equilibri ecologici, che sarebbero, invece, le uniche consentite dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

    che tali ultime disposizioni, per il Commissario dello Stato, sarebbero vincolanti per il legislatore regionale perché recherebbero principi fondamentali della materia ambientale ed atteso che la materia faunistica, anche quando concerne aspetti legati alla caccia, dovrebbe ritenersi ricompresa in quella più ampia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale;

    che per altro verso le disposizioni censurate, in quanto privilegiano attività, quali quelle silvo-pastorali, che possono essere regolamentate, limitate ed addirittura vietate all'interno delle aree protette, sarebbero, per il ricorrente, affette da irragionevolezza, «con ciò ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione»;

    che le disposizioni censurate, inoltre, «nell'estendere i piani di cattura e/o di abbattimento alle specie domestiche inselvatichite e alle specie viventi delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà», introdurrebbero una definizione non contemplata nell'ordinamento e si porrebbero in contrasto con le norme di tutela degli animali domestici di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), nonché costituirebbero una ingiustificabile deroga alla disciplina di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

    che le previsioni degli artt. 1 e 4, comma 1, della delibera legislativa regionale censurata, infine, costituirebbero, per il ricorrente, una «palese interferenza in materia penale, esclusa dalla competenza legislativa regionale, laddove legittima[no] comportamenti sanzionati penalmente dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 poiché potrebbero rientrare nella nuova definizione testè introdotta anche gli animali oggetto di tutela da parte del titolo IX bis del libro II del codice penale»;

    che il Commissario dello Stato censura, sotto vari profili, altresì, l'art. 3, comma 1, della delibera legislativa 23 ottobre 2008 dell'Assemblea regionale siciliana, limitatamente all'inciso «le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.)»;

    che, anzitutto, tale disposizione, che consente ipotesi di utilizzo della fauna selvatica (compresa quella della commercializzazione) diverse da quelle previste dallo Stato, esulerebbe dalla competenza regionale e sarebbe in contrasto con l'art. 1 della legge n. 157 del 1992, che riconosce la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato, posto che solo allo Stato, in quanto proprietario ope legis della fauna selvatica, spetterebbe disciplinarne l'utilizzo;

    che, per altro verso, la previsione in questione, «nel contemplare tra le finalità dell'abbattimento cui destinare gli animali oggetto dei piani di cattura ed abbattimento anche la commercializzazione costituisce un'interferenza in materia penale giacché rende lecite attività (vendita e detenzione di fauna selvatica) vietate dall'art. 21 della legge n. 157/1992 e sanzionate penalmente dall'art. 30 della medesima legge».

    Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché in relazione all'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale della Regione Siciliana) e per interferenza nella materia penale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 23 ottobre 2008, che approva il disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette);

    che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 14 novembre 2008, n. 12, con omissione delle parti delle disposizioni oggetto di censura;

    che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanza n. 304 del 2008);

    che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.