Ordinanza n. 304 del 2008

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ORDINANZA N. 304

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                           Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                          Giudice

- Francesco               AMIRANTE                    "

- Ugo                        DE SIERVO                    "

- Paolo                      MADDALENA                "

- Alfio                       FINOCCHIARO              "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                       MAZZELLA                    "

- Gaetano                  SILVESTRI                            "

- Sabino                    CASSESE                       "

- Maria Rita               SAULLE                         "

- Giuseppe                 TESAURO                      "

- Paolo Maria             NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008», approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 2 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2008 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2008.

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2008 e depositato il successivo 12 febbraio, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008», per violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 14 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);

che la disposizione impugnata prevede che «Al fine di assicurare la necessaria gradualità nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli stessi di cui all’articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. L’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alle consequenziali modifiche dei contratti di affidamento provvisorio stipulati»;

che il Commissario dello Stato sostiene che tale disposizione comporta, mediante il rinvio da essa operato alla fonte normativa comunitaria, la proroga ope legis dei contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati nelle more della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale;

che, in particolare, i suddetti contratti sarebbero prolungati automaticamente, indipendentemente dall’espletamento di procedure di evidenza pubblica, fino al 3 dicembre 2019 e, quindi, per un periodo di tempo tre volte superiore rispetto all’originario termine di durata;

che, infatti, l’art. 8 del Reg. (CE) n. 1370/2007, la cui entrata in vigore è prevista per il 3 dicembre 2009, prevede che «Fatto salvo il paragrafo 3, l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all’articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019», richiamando il citato art. 5 i criteri di conferimento di cui alle direttive 2004/17/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi);

che, a parere del Commissario dello Stato, la proroga attuata con la disposizione impugnata si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto viola gli obblighi comunitari in materia di affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto pubblico, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come recepite dal r.d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

che, secondo il ricorrente, il legislatore regionale nel disporre la indicata proroga avrebbe, altresì, violato l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto la tutela della concorrenza è materia trasversale che «incide nel limite della sua specificità e dei contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella totalità degli ambiti materiali entro cui si applicano» e, quindi, è solo con l’affidamento dei trasporti pubblici locali mediante procedure concorsuali che si opera una effettiva apertura del settore con il conseguente superamento di assetti monopolistici;

che, a parere del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata «è altresì censurabile sotto il profilo dell’interferenza in materia di diritto privato, poiché impone la modifica unilaterale e autoritativa, da parte dell’amministrazione regionale, dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati all’origine per una durata di trentasei mesi, imponendo di fatto a privati imprenditori oneri ed obbligazioni non preventivamente valutati e negoziati all’atto della conclusione del contratto»;

che, infine, l’art. 31, comma 2, violerebbe anche l’articolo 97 della Costituzione, poiché, nel prevedere una così lunga proroga degli affidamenti provvisori in vigore, si pone in contraddizione con il concetto di norma transitoria tra due discipline ed elude sostanzialmente l’obbligo di rispetto dei criteri di economicità ed efficacia cui dovrà essere ispirato il nuovo assetto del servizio pubblico attraverso il redigendo Piano regionale, nel quale dovrà essere prevista la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi minimi e delle unità di rete.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 14 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008»;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6 febbraio 2008, n. 1, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.