Ordinanza n. 101 del 2009

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ORDINANZA N. 101

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                     AMIRANTE                    Presidente

- Ugo                             DE SIERVO                      Giudice     

- Paolo                           MADDALENA                       “

- Alfio                            FINOCCHIARO                     “

- Alfonso                        QUARANTA                          “

- Franco                         GALLO                                 “

- Luigi                            MAZZELLA                           “

- Gaetano                        SILVESTRI                            “

- Sabino                          CASSESE                              “

- Maria Rita                    SAULLE                                “

- Giuseppe                      TESAURO                             “

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                      “

- Giuseppe                      FRIGO                                  “

- Alessandro                    CRISCUOLO                         “

- Paolo                           GROSSI                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Kondaj Enkeleda contro il Comune di Rho con ordinanza del 6 giugno 2008, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2008.

                   Udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 6 giugno 2008 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione;

  che il censurato art. 7, introducendo l’art. 98-bis nella legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), dispone che «i Comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso» (comma 1);

che il successivo comma 2 del medesimo art. 98-bis introdotto dal censurato art. 7 prevede che «le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti di PGT, ovvero, fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23 del 1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i)»;

che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 98-bis introdotto dal censurato art. 7, «nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione di centri preesistenti»;

  che la ricorrente nel giudizio principale, subentrata «di fatto» ad altri nella conduzione di un centro di telefonia in sede fissa dal dicembre 2007, si è vista negare dalla competente amministrazione comunale l’autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 6 del 2006 per effetto della operatività del divieto posto dal censurato art. 7;

che il rimettente eccepisce la violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, in quanto la censurata disposizione si tradurrebbe in una «programmazione quantitativa dell’offerta» e fisserebbe «vere e proprie preclusioni temporali» all’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, con ciò disattendendo le esigenze di salvaguardia della concorrenza, come consacrate in ambito comunitario (direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE) e come attuate dalle conseguenti norme statali di recepimento (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), e violando i princìpi fondamentali di matrice statale in materia di «ordinamento della comunicazione»;

che il giudice a quo lamenta, altresì, la violazione dell’art. 41 della Costituzione, in relazione ai rilevanti ostacoli che le suddette prescrizioni frapporrebbero alla libertà di iniziativa economica, con particolare riferimento all’accesso al mercato di nuovi operatori.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione;

che le suesposte questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente inammissibili;

che, infatti, questa Corte, con la sentenza n. 350 del 2008, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006;

che, in particolare, con tale pronuncia questa Corte ha statuito che confligge con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale l’introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei centri di telefonia;

che per effetto di tale sentenza le questioni di costituzionalità delle medesime disposizioni sono divenute prive di oggetto;

che, invero, l’efficacia ex tunc della citata dichiarazione d’incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (ex multis, ordinanze n. 45 del 2009; n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.