Ordinanza n. 45 del 2009

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ORDINANZA N. 45

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                     AMIRANTE                            Presidente

- Ugo                             DE SIERVO                              Giudice

- Paolo                           MADDALENA                               “

- Alfio                            FINOCCHIARO                             “

- Alfonso                        QUARANTA                                  “

- Franco                         GALLO                                         “

- Luigi                            MAZZELLA                                   “

- Gaetano                       SILVESTRI                                    “

- Sabino                                  CASSESE                                                  “

- Maria Rita                   SAULLE                                        “

- Giuseppe                      TESAURO                                      “

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                               “

- Giuseppe                      FRIGO                                           “

- Alessandro                   CRISCUOLO                                 “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promossi con ordinanze del 13 febbraio, del 7 e del 15 maggio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. 175, 257 e 302 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 37 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2008.

  Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con tre distinte ordinanze di analogo tenore (iscritte al reg. ord. nn. 175, 257 e 302 del 2008), emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione;

  che i ricorrenti sono titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006 e nei loro confronti è stata disposta la cessazione delle relative attività per mancata conformazione ai nuovi requisiti stabiliti dalla suddetta legge regionale entro il termine perentorio ivi previsto;

  che i dubbi di costituzionalità riguardano l’art. 1, nella parte in cui ascrive la denunciata disciplina legislativa alla materia residuale del commercio; l’art. 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione per l’esercizio dell’attività in oggetto; l’art. 8, nella parte (comma 1, lettere e), f), h), ed i), e comma 2) in cui introduce – con immediata modifica dei regolamenti vigenti – i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione all’art. 9, commi 1, lettera c), e 2, ed all’art. 12, i quali regolano il regime transitorio per i centri di telefonia già attivi;

  che, in punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea come la competente amministrazione abbia dovuto emettere gli impugnati provvedimenti, senza poter concedere alcuna proroga;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente ritiene l’erogazione dei predetti servizi, diversamente da quanto statuito dalla legge regionale in oggetto, ascrivibile alla materia dell’ordinamento delle comunicazioni, alla luce dell’art. 2, par. 1, lettera c), della direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, e del Codice delle comunicazioni elettroniche adottato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto conformarsi ai princìpi di matrice comunitaria, trasposti in ambito nazionale dal succitato Codice;

che per il rimettente la previsione di un titolo abilitativo «ulteriore e duplicativo», consistente nell’autorizzazione comunale, violerebbe i principi di libera concorrenza e di salvaguardia dei livelli essenziali di prestazioni di interesse generale connesse ai diritti inderogabili dell’individuo, ivi compresa la libertà di comunicazione garantita dall’art. 15 della Costituzione, con conseguente lesione delle attribuzioni legislative esclusive dello Stato, a cominciare dalla «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

che, invero, l’art. 3 del predetto Codice, riconosce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica» in un regime di libera concorrenza, prevedendo la libera fornitura dei relativi servizi fatte salve «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione»;

che il successivo art. 4 garantisce un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, mediante l’adozione di procedure tempestive;

che il Codice contempla una sola «autorizzazione generale», conseguente alla presentazione di una dichiarazione dell’interessato recante l’intenzione di procedere alla fornitura, fermo restando il potere ministeriale di vietare il prosieguo dell’attività (art. 25, comma 3);

  che, nell’ordinanza di rinvio si lamenta, altresì, l’inosservanza dei princìpi statali i quali rimettono a fonti normative secondarie la compiuta disciplina dei requisiti igienico-sanitari, richiamando a tal fine l’art. 344 del testo unico delle leggi sanitarie, adottato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

  che la legge regionale in oggetto sarebbe incostituzionale anche nella parte in cui dispone l’applicazione retroattiva delle nuove prescrizioni, senza temperarne il relativo rigore con la possibilità di proroghe, con conseguente violazione del canone generale della ragionevolezza, in ordine ai legittimi affidamenti dei titolari dei preesistenti centri di telefonia.

Considerato che con tre distinte ordinanze di analogo tenore, emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, ha eccepito l’illegittimità costituzionale, in riferimento a molteplici parametri, degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa);

che, più precisamente, le censurate disposizioni violerebbero l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto incompatibili con il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria; l’art. 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, in quanto lesive delle competenze esclusive del legislatore statale in ordine alla «tutela della concorrenza» ed alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto difformi dai princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale in ordine al regime autorizzatorio di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche ed in ordine ai rapporti tra leggi e fonti normative secondarie quanto alla regolamentazione delle attività del terzo settore; gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto la previsione con efficacia retroattiva, di nuovi e più rigorosi requisiti strutturali e igienico-sanitari determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra i centri di telefonia già attivi e quelli aperti successivamente all’entrata in vigore della legge regionale in oggetto, con ripercussioni negative sulla libertà di iniziativa economica privata e sull’assetto concorrenziale del mercato; l’art. 15 della Costituzione, trattandosi di misure idonee a nuocere alla libertà di comunicazione;

che le questioni sono analoghe e possono pertanto essere riunite, ai fini di una decisione congiunta;

che le suesposte questioni sono manifestamente inammissibili;

che, infatti, questa Corte, con la sentenza n. 350 del 2008, successiva a tutte le ordinanze di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006;

che, in particolare, con tale pronuncia questa Corte ha statuito che confligge con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale l’introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei centri di telefonia;

che per effetto di tale sentenza le questioni di costituzionalità delle medesime disposizioni sono divenute prive di oggetto;

che, invero, l’efficacia ex tunc della citata dichiarazione d’incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (ex multis, ordinanze n. 449, n. 415 e n. 269 del 2008).

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

                   riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 4; 8, commi 1, lettere e), f), h) ed i), e 2; 9, commi 1, lettera c), e 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2009.