Ordinanza n. 92 del 2009

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ORDINANZA N. 92

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Paolo                        MADDALENA                             Presidente

-    Alfio                         FINOCCHIARO                            Giudice

-    Alfonso                     QUARANTA                                     "

-    Franco                      GALLO                                             "

-    Luigi                         MAZZELLA                                      "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                       "

-    Sabino                       CASSESE                                         "

-    Maria Rita                 SAULLE                                           "

-    Giuseppe                   TESAURO                                         "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                                  "

-    Giuseppe                   FRIGO                                              "

-    Alessandro                 CRISCUOLO                                    "

-    Paolo                        GROSSI                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza del 2 luglio 2008 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana nel giudizio vertente tra Cigna Maria Concetta e l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), iscritta al n. 319 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Cigna Maria Concetta contro l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), la Corte dei conti-sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), «nella parte in cui non prevedono che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e altri fondi o casse, indicati nell’art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel comma 2 dell’art. 2 della stessa legge, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964»;

che la Corte rimettente espone che la ricorrente, dipendente pubblica collocata in pensione, ha impugnato il provvedimento dell’INPDAP con il quale è stato determinato, applicando le tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981 (Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), la riserva matematica per la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da lei maturati presso la Cassa nazionale di previdenza architetti;

che il giudice unico delle pensioni ha respinto il ricorso e l’originaria ricorrente ha appellato tale decisione, riproponendo le domande e le questioni poste nel corso del giudizio di primo grado;

che il giudice a quo deduce che l’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), stabilisce che al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, è data facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le citate forme previdenziali mediante l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest’ultima delle corrispondenti posizioni assicurative;

che il giudice rimettente aggiunge che l’art. 2 della stessa legge n. 29 del 1979 prevede (al primo comma) che la ricongiunzione possa essere chiesta presso la gestione nella quale l’istante risulti iscritto al momento della domanda o presso altra gestione nella quale abbia maturato almeno otto anni di contribuzione e (al secondo comma) che, in questo caso, il lavoratore è tenuto al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l’importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e l’ammontare dei contributi trasferiti;

che il giudice a quo espone, poi, che l’art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l’anno 1980), statuisce che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell’art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato terzo comma dell’art. 2 della stessa legge, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvate con il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 27 gennaio 1964 (Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni);

che la Corte rimettente prosegue affermando che, con il d.m. 19 febbraio 1981, sono state approvate nuove tabelle in sostituzione di quelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964 e che la giurisprudenza contabile ha assunto un orientamento costante e univoco (costituente diritto vivente) secondo cui il rinvio al d.m. 27 gennaio 1964 contenuto nell’art. 4 della legge n. 299 del 1980 ha carattere statico, con conseguente applicazione delle relative tariffe, più favorevoli, ai dipendenti pubblici destinatari della legge n. 29 del 1979;

che il giudice a quo deduce che la legge n. 45 del 1990, nell’introdurre la facoltà di chiedere la ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, dei periodi di contribuzione maturati presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa (art. 1), prevede (art. 2, comma 2) che la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative;

che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana afferma che le citate disposizioni della legge n. 45 del 1990 non contengono un rinvio espresso alle tabelle di cui al d.m. del 27 gennaio 1964 e, perciò, mentre nel caso del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, la riserva matematica è determinata applicando le tabelle previste dal d.m. 27 gennaio 1964, nel diverso caso del lavoratore che sia stato iscritto presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, la riserva matematica è determinata applicando le meno favorevoli tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981;

che, ad avviso della rimettente, una simile diversità di trattamento contrasta con l’art. 3 della Costituzione, perché la riserva matematica è volta a determinare la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall’operazione di trasferimento dei contributi al fine della liquidazione della pensione da parte dell’ente cessionario e, pertanto, non può essere diversa a seconda della gestione di provenienza del dipendente pubblico, essendo destinata, a parità di condizioni, alla liquidazione del medesimo trattamento pensionistico da parte dello stesso ente;

che, con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice a quo deduce che, anche nel caso della ricorrente, l’INPDAP ha calcolato l’onere della ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso la Cassa nazionale di previdenza architetti applicando le meno favorevoli tabelle previste dal d. m. 19 febbraio 1981 e, pertanto, mancando nell’art. 2 della legge n. 45 del 1990 il rinvio alle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, l’appello della parte privata dovrebbe essere respinto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata, perché la condizione professionale degli architetti libero professionisti è diversa da quella dei lavoratori dipendenti e le differenze tra le due situazioni lavorative giustificano l’applicazione di parametri di calcolo della riserva matematica diversi per ciascuna categoria.

Considerato che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti);

che, in particolare, l’art. 1 della legge n. 45 del 1990 prevede la facoltà per il lavoratore dipendente o autonomo che abbia maturato periodi assicurativi presso casse di previdenza dei liberi professionisti di chiedere il ricongiungimento di tali periodi presso la gestione previdenziale nella quale è iscritto, mentre il successivo art. 2 disciplina le modalità della ricongiunzione delle posizioni assicurative, stabilendo, tra l’altro, che la gestione presso la quale essa si effettua pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, «determinata in base all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338», necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme trasferite dalle gestioni interessate;

che, ad avviso della rimettente, tali norme, nella parte in cui non prevedono che ai dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato che chiedano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il d.m. 27 gennaio 1964, violerebbero l’art. 3 Cost.;

che, infatti, esse, comportando l’applicazione delle tabelle di cui al d.m. 19 febbraio 1981, sarebbero fonte di disparità di trattamento rispetto ai casi in cui la ricongiunzione riguardi periodi contributivi maturati presso gestioni previdenziali diverse da quelle dei liberi professionisti, nei quali – in virtù della costante giurisprudenza della Corte dei conti formatasi sull’art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 – la riserva matematica è determinata applicando le più favorevoli tabelle previste dal d.m. 27 gennaio 1964;

che la questione relativa all’art. 1 della legge n. 45 del 1990 è manifestamente inammissibile, perché in questa norma non è rinvenibile alcuna disposizione concernente i criteri da applicare per il calcolo della riserva matematica e dunque, con tale questione, il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all’oggetto delle proprie censure;

che la questione relativa all’art. 2 della legge n. 45 del 1990 è, invece, manifestamente infondata;

che, infatti, questa Corte ha già affermato, da un lato, che l’estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per le altre categorie di lavoratori non è costituzionalmente imposta (sentenza n. 61 del 1999) e, dall’altro, che è legittima la previsione di diversi criteri di ripartizione dell’onere economico della ricongiunzione (sentenze n. 61 del 1999 e n. 184 del 1987) e ciò perché le differenze tra le discipline delle gestioni previdenziali delle varie categorie di lavoratori rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto;

che, per la stessa ragione, non contrasta con l’art. 3 Cost. l’applicazione di diversi coefficienti di calcolo della riserva matematica a seconda della gestione di provenienza dei contributi oggetto della ricongiunzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla medesima Corte dei conti con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.