Sentenza n.184 del 1987

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SENTENZA N. 184

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Termini Girolamo e fondo pensioni del personale della cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Termini Girolamo e della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice Relatore Virgilio Andrioli;

Uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Stipo e Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Girolamo Termini, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), richiese al Fondo Pensioni del Personale della Cassa Centrale di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le province siciliane la ricongiunzione, "ai fini del diritto e della misura di una unica pensione" presso il Fondo, dei contributi versati alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, in dipendenza dell'attività lavorativa espletata dal Termini anteriormente alla sua assunzione in servizio presso la Cassa Centrale. Il Fondo Pensioni del Personale - in applicazione del comma 3 ("La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente") dell'art. 2 - pose a carico del Termini la differenza determinata in lire 44.158.787.

A seguito di che, il Termini propose ricorso al pretore di Agrigento in funzione di giudice del lavoro contro il Fondo pensioni, deducendo in via preliminare l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29.

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata l'8 giugno e notificata il 16 settembre successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 837 R.O. 1982), l'adito pretore ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29 sul riflesso che dall'obbligo di effettuare il versamento suppletivo del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n.1338, al quale sono tenuti i lavoratori che richiedono la ricongiunzione presso una gestione speciale diversa dall'INPS, deriva una diversità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Termini, giusta procura speciale 3 novembre 1982 per notar Scaglia, l'avv. Mattia Persiani, che, con deduzioni depositate il 15 novembre 1982, ha argomentato a sostegno della conclusione di accoglimento della proposta questione che la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori implica violazione dei principi emanati nell'art. 38 Cost., che ascrive a compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese, II) per la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, giusta procura speciale 27 febbraio 1982 per notar Coffari, (l'avv. Ferdinando Di Stefano) e l'avv. Silvio De Fina,il quale, con deduzioni depositate il 18 gennaio 1983, ha, a sostegno della conclusione di manifesta infondatezza della proposta questione, posto in rilievo che la diversità di situazioni, dichiarate e disciplinate negli artt. 1 e 2, non consente di assumere a parametro l'art. 3 Cost.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, nell'atto depositato il 30 novembre 1982, per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti costituite non si sono presentate e l'avv. Stato Siconolfi si é rimesso allo scritto.

Considerato in diritto

3. - Non é fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, l. 7 febbraio 1979, n. 9, sollevata dal pretore di Agrigento, perché le due disposizioni descrivono e disciplinano due diverse situazioni e, pertanto, non somministrano materie di scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost.: nella vicenda che ha fornito esca al giudizio di merito, veniva in considerazione l'art. 2 e, di conseguenza, non poteva l'assicurato lamentare che non gli si applicasse l'art. 1 per inferirne la violazione dell'art. 3 Cost.

Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a forme assicurative sostitutive dell'assicurazione I.N.P.S. e consente la ricongiunzione presso l'I.N.P.S. di assicurazioni né in tutto né in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, che é gestita dall'I.N.P.S.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Agrigento con ordinanza 28 aprile 1982 (n. 837/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE