ORDINANZA N. 59
ANNO 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
-
Ugo DE SIERVO Giudice
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie
dei registri immobiliari) e dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
(Misure in materia fiscale), promosso dalla Commissione tributaria provinciale
di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Ortolani Alberto ed altri contro
l’Agenzia del territorio di Firenze con ordinanza del 19 febbraio 2008,
iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
38, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di
consiglio del 28 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che
che, infatti, in difetto di un’espressa previsione normativa, sarebbe incerto se il termine di dodici mesi indicato dall’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, sia ordinatorio o perentorio, con la conseguenza che, qualora dovesse essere interpretato nel senso di non assegnare alcun termine perentorio all’Amministrazione finanziaria, ne discenderebbe un contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di diritto alla difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione;
che la questione sarebbe altresì rilevante atteso che la notifica della rettifica del valore della rendita catastale è intervenuta oltre tale termine.
Considerato che
che sarebbero violati gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, poiché le disposizioni censurate esporrebbero indefinitamente il contribuente all’azione accertatrice della Amministrazione finanziaria;
che la questione è manifestamente
inammissibile per le medesime ragioni già esposte nella sentenza n. 162 del
2008 che si è pronunciata su una identica questione;
che, infatti, dall’esame delle due disposizioni censurate appare evidente che solo nel
decreto ministeriale si fa riferimento a termini entro i quali
l’amministrazione provvede alla determinazione della rendita catastale
definitiva, mentre l’art. 74 della legge n. 342 del 2000, parimenti censurato,
si limita a stabilire il termine di efficacia degli atti attributivi o
modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati, senza in alcun
modo individuare termini per la determinazione di tale rendita;
che, da quanto precede, deriva che, malgrado il
rimettente deduca l’incostituzionalità di una norma di legge e di un atto
regolamentare, le censure investono solo quest’ultimo;
che non sussiste, quindi, lo specifico collegamento tra la norma di legge – rispetto alla quale soltanto è consentito il sindacato di legittimità costituzionale da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 134 della Costituzione – e l’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il quale, come rilevato, è l’unica norma realmente censurata (sentenza n. 101 del 1977; ordinanze nn. 124 del 2001; 328 e 100 del 2000; 244 del 1984).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Depositata
in