SENTENZA N. 57
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di R. S., iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.— Il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione –
questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 186, commi 2 e 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del
comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160.
I citati
commi 2 e 7 dell’art. 186 del codice della strada sono censurati,
rispettivamente, il primo «nella parte in cui omette di sanzionare
con la pena e le sanzioni amministrative accessorie», previste dalla lettera c)
del medesimo comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via
sintomatica», il secondo, invece, «nella parte in cui sanziona esclusivamente
quale illecito amministrativo», e non quale reato punito ai sensi del comma 2,
lettera c), del medesimo art. 186, «il rifiuto del conducente di
sottoporsi agli accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo.
1.1.—
Premette il remittente di dover decidere in ordine alla
richiesta – formulata il 3 gennaio 2008 dal pubblico ministero presso il
Tribunale milanese – di emissione di decreto penale di condanna alla pena di
900 euro di ammenda, nei confronti di un imputato colto, in data 17 giugno
2007, alla guida di un’autovettura in «stato di ebbrezza sintomatico», in
conseguenza «dell’uso di bevande alcoliche».
L’applicazione
di tale trattamento sanzionatorio, precisa ancora il giudice a quo,
appare «giustificata», in forza di quanto previsto dall’art. 2, quarto comma,
del codice penale; in relazione, difatti, all’ipotesi della guida di ebbrezza accertata «in via sintomatica», la disciplina di
cui al citato art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 117 del
2007 – che costituisce ius superveniens rispetto al fatto oggetto di giudizio –
reca «un regime sanzionatorio più favorevole del pregresso» testo dell’art. 186
del codice della strada.
Ed invero,
sempre secondo il giudice milanese, sebbene «la nuova disciplina incriminatrice», a cui è assoggettata la fattispecie
criminosa in esame, ormai «differenzi espressamente la gravità del reato e la
relativa disciplina sanzionatoria in base alla rilevanza del tasso alcolemico tecnicamente verificata», conserverebbe,
nondimeno, tuttora validità «la giurisprudenza formatasi sotto la disposizione precedente la modifica, costante nel ritenere che il dato
sintomatico sia da sé idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza».
Tuttavia,
in applicazione della «regola del favor rei», qualora «lo stato di ebbrezza dell’automobilista» venga accertato «basandosi
su elementi gravi, precisi e concordanti», a norma dell’art. 192, comma 2, del
codice di procedura penale, deve ritenersi legittima, nella repressione di tale
ipotesi di reato, l’applicazione della sanzione meno grave prevista – tra
quelle fissate dal nuovo testo del comma 2 del medesimo art. 186 – dalla
lettera a), e ciò sebbene «il dato sintomatico sia compatibile con il
superamento di soglie più elevate» di quella prevista da tale lettera.
1.2.— Ciò
premesso, il remittente, nel sottolineare come
l’indicata opzione ermeneutica sia «l’unica consentita dal vigente sistema
normativo», giacché la sola «compatibile con il principio del favor rei di
matrice costituzionale» sancita dall’art. 25, secondo comma, Cost. (non
essendo, per contro, «costituzionalmente accettabile», sempre secondo il
giudice a quo, quell’interpretazione «che ritenesse oggi priva di
rilevanza penale la guida in stato di ebbrezza accertata soltanto in via
sintomatica»), ne evidenzia, tuttavia, il contrasto con «plurimi principi
costituzionali».
Denuncia,
in primo luogo, la violazione del «canone di ragionevolezza posto dall’art. 3
Cost. il quale, fra l’altro, impone al legislatore che situazioni identiche o ontologicamente assimilabili ricevano il medesimo
trattamento – anche di tipo sanzionatorio – pena un’ingiustificabile disparità
di disciplina».
È quanto si verificherebbe nel caso in esame, giacché quando «la
prova dell’ebbrezza sia raggiunta, per così dire ictu
oculi, cioè in ragione di una serie di elementi
esplicativi sensorialmente apprezzabili (alito
vinoso, eloquio sconnesso, difficoltà di deambulazione ed equilibrio precario,
guida incontrollata, et similia),
è logico ritenere che il conducente versi in una condizione di grave
alterazione psicofisica, se non di vera e propria ubriachezza»; nondimeno, egli
sarà punito con la sanzione più lieve tra quelle previste dall’art. 186, comma
2, del codice della strada, e cioè quella fissata – dalla lettera a) –
«per le fattispecie che destano minor allarme sociale, connotate da minimo
superamento della soglia limite».
Viene, in
secondo luogo, ipotizzata la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che «intanto la risposta sanzionatoria al reato
potrà costituire, non solo giusta retribuzione della realizzata trasgressione,
ma anche efficace monito rispetto a nuove condotte illecite, indi essere
portatrice di reale forza dissuasiva, in quanto risulti proporzionata ed
adeguata al concreto disvalore del fatto commesso».
Tale non
sarebbe, invece, il caso del trattamento sanzionatorio previsto per la guida in
stato di ebbrezza sintomatica, allorché la stessa si
palesi come «ebbrezza acuta», giacché la fattispecie risulta assoggettata alla
«pena prevista per la trasgressione lieve, di minima rilevanza penale».
1.3.—
Evidenziate le ragioni che denoterebbero l’illegittimità costituzionale della
contestata disciplina, il remittente sottolinea che la
conformità della stessa agli evocati parametri costituzionali «sarebbe stata
ancora sostenibile laddove il legislatore avesse penalmente sanzionato – con la
pena prevista per la più grave fra le condotte di guida in stato di ebbrezza –
il rifiuto del guidatore, anche solo del guidatore la cui alterazione
psico-fisica di ingestione di alcol emerga in via sintomatica, di sottoporsi
agli accertamenti tecnici di legge». Difatti, in questo caso, «la blandizie del trattamento irrogabile nei casi di ebbrezza
sintomatica» avrebbe potuto trovare «una compensazione nella disciplina delle
conseguenze del rifiuto», giacché «la situazione di apparente stallo probatorio
sarebbe stata superata sul piano sanzionatorio dalla congiunzione dei due
elementi rappresentati dall’ebbrezza manifesta e dal rifiuto degli accertamenti
tecnici». Per contro, la scelta compiuta dal già citato art. 5, comma l,
lettera c), del decreto-legge n. 117 del 2007 di trasformare in illecito
amministrativo la fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 186 del codice della
strada (e cioè il rifiuto del conducente, come visto,
di sottoporsi agli accertamenti tecnici idonei a rilevare, nel suo organismo,
l’entità della concentrazione di alcol per litro di sangue), unitamente alla
introduzione – quanto al reato previsto dall’art. 186, comma 2, del medesimo
codice – «di un sistema di incriminazioni intimamente connesso a specifiche
fasce quantitative di concentrazione alcolica», consente al conducente, colto
in stato di ebbrezza sintomatica, «di beneficiare del trattamento proprio dei
comportamenti di minore pericolosità, in difetto di ogni altra conseguenza di
natura penale».
Alla luce,
dunque, di tali complessivi rilievi, il remittente insiste nel sottolineare
«l’irragionevolezza della depenalizzazione del rifiuto
di sottoporsi ad accertamenti tecnici da parte del conducente, non essendo
accettabile che l’accertamento del reato e del grado della sua pericolosità
dipenda dal consenso dell’interessato».
1.4.—
Quanto, infine, alla rilevanza della sollevata questione di costituzionalità,
il giudice a quo evidenzia che nel caso di specie l’imputato, sebbene
avesse rifiutato «il proposto accertamento del tasso alcolemico
mediante etilometro», veniva denunciato egualmente per
il reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, e ciò « in
ragione della sintomatologia di ebbrezza ritenuta dagli operatori sulla scorta
di plurimi indicatori: “alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso,
difficoltà di espressione verbale, parole senza senso, occhi lucidi, difficoltà
di coordinamento dei movimenti, tono di voce immotivatamente alto, stato
confusionale, eccessiva sudorazione, equilibrio precario, andatura
barcollante”».
Orbene, conclude il remittente, a fronte di tale comportamento
l’unica sanzione prospettabile a carico del conducente risulta quella di cui
alla lettera a) del comma 2 dell’art. 186 del codice della strada,
sebbene esso, «per le sue concrete caratteristiche, sia piuttosto sussumibile»
nell’ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma.
1.5.— Su
tali basi, quindi, il giudice a quo ha chiesto dichiararsi
l’illegittimità costituzionale dei citati commi 2 e 7 dell’art. 186 del codice
della strada, rispettivamente, il primo «nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative
accessorie», previste dalla lettera c) di tale comma, «il fatto di guida
in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica», il secondo, invece, «nella
parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo», e non
quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c), del medesimo art.
186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti» di cui ai
precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.
2.— È
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
sollevate siano dichiarate inammissibili e comunque
non fondate.
In
particolare, secondo la difesa statale, costituirebbe consolidato orientamento
della giurisprudenza costituzionale «quello che vuole rimessa alla
discrezionalità del legislatore» – non sindacabile «se non sotto il profilo
della ragionevolezza» – «la determinazione delle condotte punibili e la scelta
delle sanzioni applicabili», non spettando alla Corte costituzionale
«rimodulare le scelte punitive del legislatore».
Orbene,
prosegue l’Avvocatura generale dello Stato, «non irragionevole appare nella
specie l’opzione manifestata dal legislatore laddove
ha equiparato, ai fini del trattamento sanzionatorio, allo stato di ebbrezza
accertato di grado più lieve lo stato di ebbrezza desunto in via presuntiva,
sulla base cioè di elementi in astratto non incompatibili con altre alterazioni
dello stato psico-fisico, anche di natura patologica, come tali inidonei,
diversamente dalle evidenze scientifiche degli alcol test, a dar assoluta
conferma dello stato di ubriachezza».
Del pari
inammissibile, prima ancora che infondata, sarebbe – secondo la difesa statale
– la questione che investe il comma 7 del medesimo art. 186 del codice della strada.
Anche,
infatti, «a voler prescindere dall’omessa indicazione di quale sia il parametro
violato», la constatazione che il remittente adduca la
mancata rilevanza penale del contegno omissivo, disciplinato da tale
disposizione, soltanto «quale argomento a conferma della irragionevolezza» da
cui sarebbe affetta l’altra disposizione contestata (il comma 2 del medesimo
art. 186) denoterebbe l’inammissibilità della questione avente ad oggetto il
predetto comma 7.
In ogni
caso, poi, dovrebbe comunque escludersi
l’illegittimità costituzionale di tale norma.
La
disciplina da essa recata, difatti, non sarebbe
irragionevole, ove si consideri – è la conclusione della difesa statale – che
«l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di quella accessoria
della sospensione per mesi sei della patente» (previste dalla norma, nella
formulazione introdotta dal citato art. 5, comma 1, lettera c, del
decreto-legge n. 117 del 2007) non sarebbe, comunque, preclusa nel caso di
specie, pure «se dovesse risultare in ipotesi escluso lo stato di alterazione
derivante da alcol» in capo all’imputato, atteso che tali sanzioni trovano
entrambe fondamento in un’autonoma condotta del conducente, consistente
nell’inottemperanza ad un ordine dell’autorità «finalizzato all’accertamento
delle condizioni psicofisiche del conducente».
Considerato in diritto
1.— Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato – in
riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 186, commi 2 e 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo
sostituito, rispettivamente, dalle lettere a)
e c) del comma 1 dell’art. 5 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
2 ottobre 2007, n. 160.
I citati
commi 2 e 7 sono censurati, rispettivamente, il primo «nella parte in cui
omette di sanzionare con la pena e le sanzioni
amministrative accessorie», previste dalla lettera c) del medesimo
comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica»;
il secondo, invece, «nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito
amministrativo», e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c),
del medesimo art. 186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli
accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.
1.1.— Preliminarmente, deve rilevarsi
che giudice a quo, nel sollevare tali
questioni, muove da un duplice presupposto interpretativo non implausibile, che risulta, anzi, confermato dalla
giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto (in particolare, Corte di
cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 26132 del 3 giugno 2008).
Il remittente reputa, in primo luogo,
che la guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» – riscontrata, cioè, non attraverso gli esiti delle verifiche di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 del codice della strada, bensì sulla base di
circostanze riferite dagli agenti accertatori (quali, in via esemplificativa,
l’alito vinoso, l’andatura barcollante, l’eloquio sconnesso e simili) –
conservi rilevanza penale anche a seguito delle modifiche apportate al testo
del comma 2 del medesimo art. 186 dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 117 del 2007,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 160 del
2007.
In secondo luogo, egli ritiene che il
descritto contegno debba essere sanzionato – anche nel
caso, qual è quello oggetto del giudizio principale, in cui venga in rilievo
una fattispecie di guida in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa
anteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 117 del 2007,
ponendosi la relativa disciplina, sul punto, come lex mitior, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 2, quarto comma, del
codice penale – con il trattamento più lieve tra quelli previsti dal novellato
testo del comma 2 dell’art. 186 del codice della strada, e dunque quello di cui
alla lettera a).
Nondimeno, il remittente reputa che
gli interventi operati sul testo dell’art. 186 del codice della strada – non
solo quanto al comma 2, ma anche quanto al comma 7, consistiti, in questo
secondo caso, nella depenalizzazione (peraltro rivelatasi temporanea,
giusti i rilievi che di seguito si svolgeranno) del rifiuto del
conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del
medesimo art. 186 – siano in contrasto con gli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost.
1.3.— Nell’ordinanza di rimessione si
assume, infatti, che quando «la prova dell’ebbrezza sia raggiunta, per così
dire ictu oculi, cioè in ragione di una serie di elementi esplicativi sensorialmente apprezzabili», sarebbe «logico ritenere che
il conducente versi in una condizione di grave alterazione psicofisica, se non
di vera e propria ubriachezza». Di conseguenza, non sarebbe ragionevole comminare a tale soggetto la sanzione più lieve tra quelle
previste dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, e cioè quella fissata
– dalla lettera a) di tale comma –
«per le fattispecie che destano minor allarme sociale».
Inoltre, risultando la guida in stato di
ebbrezza sintomatica, anche quando si palesi come «ebbrezza acuta»,
assoggettata soltanto alla «pena prevista per la trasgressione lieve, di minima
rilevanza penale», verrebbe ad essere disattesa l’esigenza imposta dall’art.
27, terzo comma, Cost., ovvero che «la risposta sanzionatoria al reato»
costituisca «non solo giusta retribuzione della realizzata trasgressione, ma
anche efficace monito rispetto a nuove condotte illecite».
Infine, il giudice milanese, sul presupposto che «la blandizie del trattamento irrogabile nei casi di ebbrezza
sintomatica» avrebbe potuto trovare «una compensazione nella disciplina delle
conseguenze del rifiuto» di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 o
5 dell’art. 186 del codice della strada, reputa di dover estendere l’incidente
di costituzionalità anche alla previsione del comma 7 del medesimo art. 186, il
quale – nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla
fattispecie oggetto del giudizio principale – configura come mero illecito
amministrativo il suddetto rifiuto.
2.— Tanto premesso in
ordine all’oggetto delle questioni sollevate, appare necessario dare
conto – sempre in via preliminare – delle ulteriori modificazioni che,
successivamente all’ordinanza di rimessione, sono state recate, al testo dei
censurati commi 2 e 7 dell’art. 186 del codice della strada, dalle lettere b) e d)
del comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125.
Si tratta, infatti, di stabilire se
tali modifiche comportino la necessità di restituzione degli atti al giudice
remittente per una rinnovata valutazione circa la rilevanza e la non manifesta
infondatezza delle questioni sollevate.
Tale evenienza, però, deve escludersi
con riferimento ad entrambi gli interventi modificativi che hanno interessato
la normativa censurata.
Difatti, quello relativo
al comma 2 dell’art. 186 del codice della strada – consistito in un
inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi (lettera c) in cui venga accertato, a carico del
conducente di un veicolo colto in stato di ebbrezza, il più elevato tasso alcolemico (superiore a
La medesima valutazione di ininfluenza rispetto al giudizio principale deve
formularsi anche per la ulteriore novella che ha interessato il censurato comma
7 dell’art. 186, consistita non solo nell’attribuire nuovamente rilevanza
penale al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3,
4 e 5, ma anche nell’assoggettare tale contegno omissivo (come, tra l’altro,
auspicato dal remittente) alle «pene di cui al comma 2, lettera c)» del
medesimo art. 186.
In tale prospettiva, infatti, deve innanzitutto considerarsi che il giudice a quo –
come sostanzialmente evidenziato dall’Avvocatura generale dello Stato – non ha
adeguatamente motivato le ragioni della rilevanza della censura che investe il
comma 7 dell’art. 186, specie se si considera che il remittente, come si evince
dal testo stesso della sua ordinanza, non è chiamato a fare applicazione di
tale norma nel giudizio principale.
In ogni caso, poi, anche a
prescindere da tale rilievo, dirimente appare la constatazione che l’esistenza
– per le ragioni di seguito illustrate – di un
ulteriore pregiudiziale profilo di inammissibilità, che inficia entrambe le
questioni sollevate dal remittente milanese, rende superflua ogni valutazione
circa l’incidenza del ius superveniens.
3.— Le questioni sollevate sono,
infatti, inammissibili.
3.1.— Il presente incidente di
costituzionalità mira a conseguire, in materia penale, un duplice intervento
con effetti in malam
partem, in assenza, tuttavia, delle condizioni
individuate da questa Corte per la sua ammissibilità (sentenza n. 394 del
2006).
Ed invero, se il principio della
riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l’adozione di pronunce aventi
una simile efficacia, è chiaro che esse sono ammissibili solo
quando «l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o
dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte», ovvero dal ripristino di una norma abrogata «espressiva
di scelte di criminalizzazione non più attuali», presentandosi ciascuna di tali
operazioni «chiaramente invasiva del monopolio del legislatore» nella materia
penale (sentenza
n. 394 del 2006; in senso conforme anche la sentenza n. 324 del
2008 e l’ordinanza
n. 413 del 2008).
È
necessario, per contro, che l’effetto in malam partem costituisca
il risultato della riespansione di una «norma
generale o comune», conseguendo, pertanto, a «decisioni ablative di norme che
sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera
applicativa» della prima, vale a dire alla eliminazione di disposizioni
qualificabili come norme penali di favore (così, nuovamente, la sentenza n. 394 del
2006).
3.2.— Nel caso in esame, tuttavia, si
è al di fuori di tale ipotesi, e ciò con riferimento ad entrambe le norme
censurate.
Il richiesto intervento avente ad
oggetto il comma 2 dell’art. 186 del codice della strada è, infatti,
chiaramente manipolativo, in quanto tende ad ottenere che alla guida in stato di ebbrezza sintomatica si applichi, non il trattamento
sanzionatorio più lieve (lettera a)
tra quelli contemplati da tale comma, bensì quello più severo (lettera c del medesimo comma).
Quanto, invece, alla censura che
investe il comma 7 del predetto art. 186, essa mira a conseguire – in anticipo
sulle determinazioni successivamente assunte dal
legislatore (nell’esercizio di quel monopolio riservatogli dall’art. 25, secondo
comma, Cost.) – una rinnovata “criminalizzazione” della fattispecie contemplata
da tale norma. Ricorre, pertanto, anche in questo caso, un esito diverso
dall’ablazione di norme penali di favore, cioè di
quelle disposizioni, come si è precisato, «che sottraggano determinati gruppi
di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque
più generale», destinata a riespandersi proprio in
ragione di tale ablazione.
In conclusione,
entrambe le
questioni proposte con riferimento ai commi 2 e 7 dell’art.
per questi motivi
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 186, commi 2 e 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito,
rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall’art. 5 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate – in riferimento agli articoli 3 e
27, terzo comma, della Costituzione – dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Depositata
in