ORDINANZA N. 39
ANNO 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), e
dell’art. 8, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promosso con ordinanza del 12 novembre 2007 dal Giudice
di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Forniture per
pasticceria di Barbieri Rosanna & C. s.a.s. e il
Comune di Genova, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2008 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
Ritenuto che il Giudice di Pace di Genova, con ordinanza emessa il 12 novembre 2007, nel corso di giudizio promosso da Forniture per pasticceria di Barbieri Rossana & C. s.a.s. contro il Comune di Genova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento ai medesimi parametri;
che, secondo il giudice a quo, la
questione di legittimità costituzionale è rilevante pur se gli illeciti
configurati dalla norma non siano ancora, o non ancora interamente, posti a
conoscenza del destinatario, e non è manifestamente infondata,
nell’impossibilità di adottare un’interpretazione adeguatrice;
che il rimettente rileva che la società ricorrente è stata «contravvenuta» più
di una volta per la violazione del divieto di circolazione in zona a traffico
limitato, e che la stessa ha effettuato molteplici transiti lungo una stessa
via, «venendo a conoscenza dell’elevata contravvenzione, solo, all’esito della
notificazione, per la prima volta, del relativo verbale di constatazione di
violazione»;
che, in relazione ai fatti di causa, «allo stato
non è dato sapere il numero di violazioni al Codice stradale, di cui è,
ineluttabilmente, destinatario l’amministrato, esposto, com’è prevedibile,
all’incombente di far fronte alle relative conseguenze, con aggravio e maggiore
spesa»;
che il sistema sanzionatorio previsto dall’art.
198, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per il divieto di accesso nelle zone a traffico
limitato, secondo cui ad ogni violazione corrisponde una sanzione, si porrebbe
in contrasto con il principio di ragionevolezza, anche perché nel sistema
tributario si sono introdotti i principi del concorso materiale delle
violazioni e delle violazioni continuate, secondo la formula dell’art. 81 del
codice penale, con il risultato di mitigare l’applicazione del cumulo
materiale;
che l’art. 2 Cost., raccordato all’art. 3,
secondo comma, Cost., mira al superamento di sperequazioni suscettibili di
ostacolare il pieno sviluppo della personalità, mentre la norma denunciata
«arreca un nocumento al corpus della
persona, costituzionalmente protetto»;
che l’art. 3 Cost. non giustifica disparità di
trattamento in assenza di peculiarità della fattispecie;
che l’art. 8 della legge n. 689 del 1981
accoglie il criterio del concorso materiale e della continuazione in tema di
violazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, mitigando la pena in
ossequio ai principi di afflittività, dissuasione, retribuzione, con la
conseguenza che non vi sarebbero ragioni per non applicare gli stessi principi
alle violazioni al Codice stradale, incorrendosi, in caso contrario, in una
violazione dell’art. 2 Cost., che in quanto “norma aperta”, richiederebbe il
“riempimento”, e non l’esclusione dei diritti; nonché dell’art. 3 Cost., per il
trattamento differenziato di situazioni analoghe;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, per contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, così determinando irragionevole sperequazione e arrecando nocumento alla personalità; nonché dell’art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), là dove non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al Codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., conseguente alla mancata applicazione in favore del cittadino di una norma di protezione ed alla irragionevole differenziazione di situazioni analoghe;
che dall’esame dell’ordinanza di rimessione non
emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con
particolare riguardo al numero e ai tempi, malgrado la rilevanza di tali
circostanze, ove si tenga conto, anche alla luce dell’ordinanza di
questa Corte n. 14 del 2007, della necessità di accertare se nella specie
siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola
violazione pur se oggetto di più di un accertamento;
che ciò determina la manifesta
inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie (ordinanze n. 398
e n. 49 del 2008,
n. 421 del 2007);
che, sotto altro profilo, la
questione sollevata è manifestamente inammissibile per essere la stessa
astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, alla stregua della
descrizione fornita, risulta che il contravventore abbia ricevuto una sola
notifica, relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di
violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato, anche se allo
stato «non è dato sapere il numero di violazioni al Codice stradale», senza che
vi siano elementi obiettivi per ritenere che il contravventore verrà sanzionato
per una serie di ulteriori violazioni, e con quale criterio (sentenza n. 66 del
2005; ordinanze
n. 398 del 2008, nn. 311 e 56 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3
della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in