ORDINANZA N. 49
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
-
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
227 del codice penale militare di pace,
promosso con ordinanza dell’11 ottobre 2005 dal Tribunale militare di
Palermo nel procedimento penale a carico di C. C., iscritta al n. 19 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio
2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Tribunale militare di Palermo, con
ordinanza dell’11 ottobre
che il rimettente, quanto al fatto, riferisce unicamente che l’imputato
Maresciallo dei carabinieri C.C. è stato tratto a giudizio per rispondere del
reato di diffamazione militare aggravata in quanto avrebbe inviato a diverse
autorità un esposto dal contenuto lesivo della reputazione del Brigadiere dei
carabinieri F.M., anche mediante l’attribuzione di fatti determinati;
che il collegio rimettente precisa che all’udienza del 5 ottobre 2005 la
difesa dell’imputato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 227
del codice penale militare di pace, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte
in cui, a differenza dell’art. 596, terzo e quarto comma, cod. pen. non prevede
la possibilità di provare i fatti attribuiti;
che il rimettente compie una ricognizione dei dati normativi vigenti
nella quale evidenzia, in primo luogo, che l’art. 596 cod. pen., pur escludendo
in via generale la prova liberatoria (primo comma), la ammette nelle limitate
ipotesi contemplate nei commi secondo e terzo, prevedendo inoltre (quarto
comma) che, una volta provata la verità del fatto, l’autore dell’imputazione
non è più punibile;
che tale causa di non punibilità è, invece, del tutto ignota al codice
penale militare di pace, che non contiene alcuna norma analoga;
che anche il «codice Rocco», in origine, «non prevedeva la possibilità della
prova liberatoria, ma solo quella – eventuale – del deferimento a un giurì
d’onore del giudizio sulla verità del fatto»;
che, con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288
(Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), venne
introdotta la modifica dell’art. 596 cod. pen. nei termini tutt’oggi in vigore,
senza però prevedere una corrispondente disciplina per le fattispecie militari;
che, in tal modo, il trattamento penalistico, pressoché identico quanto
alla morfologia complessiva delle due figure criminose di ingiuria e
diffamazione, ha finito per diversificarsi profondamente in tema di cause di
non punibilità;
che l’attuale disarmonia, a parere del collegio rimettente, «non appare
comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza, non essendo possibile
individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione; e per ciò
stesso appare ingiustificata ex art.
3 Cost., poichè finisce per trattare la posizione dei militari imputati di
ingiuria e diffamazione in modo pesantemente diverso da quello previsto per i
non appartenenti alle forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi»;
che il Tribunale militare di Palermo, con riferimento alla rilevanza
della questione, sottolinea che l’esito del procedimento sarebbe ben diverso
ammettendosi o negandosi la possibilità della prova liberatoria: poiché in un
caso si potrebbe pervenire a una pronuncia favorevole all’imputato nei termini
previsti dall’art. 596, quarto comma, cod. pen. e, nell’altro, ad una soluzione
di segno contrario;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.
Considerato che il
Tribunale militare di Palermo, con ordinanza del 5 ottobre
che, secondo il rimettente, l’esclusione della prova liberatoria per il
delitto di diffamazione militare è in contrasto con il principio di
ragionevolezza in quanto non vi è alcuna ragione giustificatrice del diverso
trattamento dei militari imputati di ingiuria e diffamazione rispetto ai non
appartenenti alle forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi;
che la questione è manifestamente inammissibile;
che il rimettente omette del tutto la descrizione del caso concreto
sottoposto al suo esame rendendo in tal modo impossibile ogni valutazione circa
la rilevanza della questione;
che, in particolare, il Tribunale militare non riporta il capo
d’imputazione, né indica alcuna circostanza di fatto relativa alla vicenda del
giudizio a quo;
che l’incertezza sulla vicenda processuale si riflette anche sulla stessa
applicabilità della norma evocata, in quanto l’art. 596 cod. pen., dopo aver
stabilito, al primo comma, il principio secondo il quale il colpevole dei
delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare a sua discolpa la
verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, prevede, al
terzo comma, le relative eccezioni;
che il rimettente non indica quale delle tre ipotesi previste dall’art.
596, terzo comma, cod. pen. ricorra nel caso di specie, ovvero: se la persona
offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto a lui attribuito si riferisca
all'esercizio delle sue funzioni; se per il fatto attribuito alla persona
offesa penda contro di essa un procedimento penale; se la persona offesa abbia
chiesto formalmente l’accertamento della verità o della falsità del fatto
attribuitole;
che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, l'insufficiente descrizione della fattispecie, poiché impedisce
di vagliare l'effettiva applicabilità della norma ai casi dedotti, si risolve
in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone,
conseguentemente, la manifesta inammissibilità (tra le ultime, ordinanze n. 45
e n. 31 del 2007);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare
di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
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