ORDINANZA N. 31
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
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- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti),
promosso con ordinanza del 9 marzo 2006 dal Tribunale di Bari sul ricorso
proposto da Carlino Carrieri, iscritta al n. 291 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il
Giudice relatore
Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9 marzo
che il giudizio a quo ha ad oggetto l’opposizione promossa
da un avvocato del libero foro avverso il decreto con il quale la seconda
sezione penale del Tribunale di Bari aveva dichiarato inammissibile la sua
istanza di liquidazione dei compensi per l’attività prestata nell’interesse di
un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto non era stata
autorizzata la sua nomina in sostituzione del precedente difensore;
che, come riferisce il giudice a quo,
nell’ambito del procedimento penale n. 405/99, con provvedimento del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari del 14 febbraio 2000,
l’imputato A. A., difeso dall’avvocato di fiducia Elena Rucci,
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, in data 7
febbraio
che avverso tale provvedimento
proponeva ricorso l’avv. Carrieri chiedendo al
Tribunale, in via preliminare, di dichiarare rilevante e non manifestante
infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, 35,
primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale del comma 4 dell’art. 4 della legge n. 217 del 1990, nella parte
in cui, nel testo allora vigente, prevedeva che la sostituzione del difensore
di fiducia ad opera dell’imputato ammesso al
patrocinio a spese dello Stato dovesse essere preventivamente autorizzata dal
giudice procedente e, in via subordinata, previa declaratoria di
inapplicabilità della medesima norma ai rapporti in corso alla data di entrata
in vigore della legge 29 marzo 2001, n.
134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), di
annullare il decreto del Giudice monocratico, seconda
sezione penale, del 28 febbraio 2003, liquidando i compensi al difensore;
che il giudice a quo, respinta
l’eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, non riscontrando alcuna limitazione del diritto di difesa, ha
ritenuto, invece, la questione non manifestamente infondata in riferimento agli
artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, nonostante gli artt. 35, primo comma,
e 36, primo comma, della Costituzione «tutelino i diritti dei soli lavoratori
“subordinati”, in esecuzione del principio di eguaglianza, nonché (del) diritto
ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, si rileva, comunque, una
ingiustificata disparità di trattamento economico tra avvocati che esercitano
il patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato ed avvocati di soggetti
abbienti, (in quanto) il diritto alla retribuzione, costituzionalmente
garantito, verrebbe violato dalla mancata autorizzazione prevista dalla citata
norma della legge n. 217/1990»;
che, aggiunge il rimettente, il
difensore iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato e non «autorizzato dal giudice all’esercizio della propria attività
subisce un grave pregiudizio dovuto alla decadenza del cliente dal beneficio.
Infatti, le precarie condizioni economiche dell’assistito, già “attestate e
certificate” dal provvedimento di ammissione al beneficio stesso, manifestano ex ante una più che probabile insolvibilità dell’imputato e,
quindi, una mancata retribuzione del difensore», mentre, nell’ipotesi di
difensori di soggetti abbienti, l’alea della mancata retribuzione dell’attività
professionale è pressoché inesistente, potendo il credito essere sempre recuperato
coattivamente ed esecutivamente;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo si limita ad affermare che la
questione è concreta e rilevante al fine di una corretta applicazione della
norma della cui legittimità costituzionale dubita;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o
infondata;
che, secondo l'Avvocatura, la sollevata
questione sarebbe manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla sua
effettiva rilevanza, a seguito dell’intervenuta abrogazione della norma
denunciata, ad opera dell’art. 4 della legge n. 134 del 2001, nella parte in
cui prevedeva l’autorizzazione del giudice alla sostituzione del difensore.
Nell’ordinanza, infatti, non vi è alcuna motivazione sui possibili effetti
espansivi dell’intervenuta abrogazione anche in relazione ai benefici concessi
in precedenza, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso del ricorrente;
che, inoltre, con riferimento alla
dedotta violazione dell’art. 35, primo comma, della Costituzione, la difesa
erariale eccepisce l’inammissibilità della censura non avendo il giudice a quo esplicitato le ragioni del contrasto
della norma denunciata con l’indicato parametro costituzionale;
che, nel merito, la difesa erariale
ritiene la questione infondata;
che, in particolare, non sarebbe
ravvisabile alcuna violazione del principio di ragionevolezza o di quello di
eguaglianza nel subordinare la sostituzione del difensore di fiducia alla
preventiva autorizzazione del giudice: la previsione dell’autorizzazione del
giudice, infatti, era finalizzata ad assicurare che la scelta del nuovo
difensore fosse effettuata nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalla
legge tra i quali, primo fra tutti, l’iscrizione del difensore all’albo degli
avvocati del distretto di corte di appello del giudice del procedimento;
che, riguardo alla dedotta violazione
dell’art. 36, primo comma, della Costituzione, l’Avvocatura dello Stato osserva
che «l’ambito di applicazione di tale norma è generalmente circoscritto ai
rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, con esclusione dei rapporti
di prestazione d’opera professionale» e che la giurisprudenza costituzionale
che ha ipotizzato, sia pure in astratto, la possibile estensione del principio
della retribuzione adeguata e sufficiente ai rapporti di lavoro autonomo ha
affermato che, in ogni caso, ai fini del controllo dell’osservanza dei principi
di cui agli articoli 35 e 36 della Costituzione, va considerata l’attività
complessiva del professionista e non i singoli rapporti e le singole
prestazioni che la costituiscono;
che, infine, secondo l’Avvocatura, la
norma censurata, nel testo originario, ricollegava la decadenza dal beneficio
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ad una condotta imputabile
alla parte, sicché l’ipotizzato pregiudizio economico sofferto dal difensore
sarebbe da imputarsi alla sua inerzia, non avendo lo stesso verificato la
presentazione da parte del suo assistito della richiesta di autorizzazione alla
sostituzione del difensore di fiducia.
Considerato che il Tribunale di Bari dubita, in
riferimento agli articoli 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), nella parte in cui, nel testo oggetto di censura,
successivamente abrogato ad opera dell’art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 134
(Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), prevede che, dopo il provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «nella stessa fase o grado del
giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e
previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui
all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento
ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non
autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio»;
che la questione è manifestamente inammissibile per
inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in
quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione
indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione
sollevata, posto che la norma denunciata prevedeva la cessazione degli effetti
dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato solo nel caso
in cui la sostituzione del difensore fosse intervenuta nella stessa fase del
giudizio;
che, infatti, il rimettente si limita a riferire:
che la nomina del primo difensore è avvenuta nel corso dell’udienza
preliminare, che in tale sede il giudice, con provvedimento del 14 febbraio
che, quindi, nell’ordinanza di rimessione non è
indicato il momento processuale in cui la sostituzione del difensore è
avvenuta, nonostante si possa dedurre che il procedimento si è articolato in
più fasi, in quanto l’istanza di liquidazione dei compensi è stata presentata
al giudice del dibattimento;
che l'insufficiente descrizione della fattispecie si
risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione,
e, pertanto, nella sua manifesta inammissibilità (ex plurimis:
ordinanza n. 319
del 2006);
che sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità, segnalato anche
dalla difesa erariale, non avendo il giudice rimettente precisato, nonostante l’eccezione in tal
senso sollevata dall’interessato nel giudizio a quo, per quale ragione egli ritenga
che trovi ancora applicazione, nella controversia al suo esame, una norma
abrogata;
che tale omissione non consente di operare
la necessaria verifica sulla perdurante rilevanza della sollevata questione
che, pertanto, anche sotto questo profilo, va dichiarata manifestamente
inammissibile (ex plurimis: ordinanza n. 48 del
2006).
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 2007.
F.to:
Depositata
in