composta dai
signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato), e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), promosso con ordinanza del 3 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato,
sul ricorso proposto dalla Net Insurance s.p.a. ed altra contro l’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica ed altra,
iscritta al n. 259 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
20, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 25
gennaio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dalla Net Insurance s.p.a. e
dall’Unione Finanziarie Italiane al fine di ottenere l’annullamento del
provvedimento dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
del 3 gennaio 2002 con il quale si era stabilito che le cessioni di
quote dello stipendio per prestiti concessi a tutti i dipendenti pubblici non
possono avere garanzia diversa da quella prestata dallo stesso Istituto, il
Consiglio di Stato, con ordinanza del 3 febbraio
che
il giudice rimettente ha ricordato che originariamente la disciplina di tale
garanzia era diversa per i dipendenti statali e per quelli di enti pubblici
diversi dallo Stato;
che, in particolare, il
d. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), prevedeva, per i prestiti
contratti dagli impiegati civili e
militari e dai salariati delle
amministrazioni dello Stato, la garanzia del Fondo per il credito e l’art. 47
del d. P. R. n. 1032 del 1973 aveva imposto l’esclusiva garanzia dell’ente di
previdenza, mentre, per i prestiti dei dipendenti pubblici non statali, l’art.
54 del d. P. R. n. 180 del 1950 prevedeva la garanzia dell’assicurazione sulla
vita e contro i rischi di impiego stipulata con imprese operanti nel settore;
che il giudice a quo ha affermato che il predetto
quadro normativo è stato profondamente inciso dall’art. 1, commi 243, 244 e 245,
della legge n. 662 del 1996, perché tali norme hanno stabilito, per i
dipendenti iscritti alle Casse pensioni confluite nell’INPDAP, l’obbligo
dell’iscrizione al Fondo per il credito per le sole prestazioni creditizie ed
il conseguente obbligo al versamento del contributo obbligatorio per il credito
previsto, a carico degli iscritti aventi
diritto alle prestazioni creditizie, dal precedente comma 242;
che da una simile omogeneizzazione
del regime dei diritti e degli obblighi di dipendenti statali e non e,
soprattutto, degli obblighi gravanti sull’ente previdenziale nei confronti di
tutti i dipendenti conseguirebbe - a giudizio del Consiglio di Stato -
l’armonizzazione anche del regime delle garanzie, con correlativa abrogazione
implicita dell’art. 54 del d. P. R. n. 180 del 1950 ed estensione anche agli
impiegati di enti diversi dallo Stato del dettato dell’art. 47 del d. P. R. n.
1032 del 1973, nella parte in cui prevede che le cessioni di quote di
retribuzione non possano avere altra garanzia che quella dell’INPDAP;
che, secondo il
rimettente, il regime così delineato, imponendo a tutti i dipendenti pubblici - statali
e non statali - l’obbligo di richiedere garanzie all’INPDAP ed
escludendo in radice la praticabilità di soluzioni alternative, contrasterebbe
con gli artt. 41 e 3 della Costituzione poiché il regime di esclusiva comporta
per definizione un’incisione del diritto di iniziativa economica in danno delle
imprese operanti nel settore nella misura in cui sottrae al mercato l’attività
di erogazione delle garanzie in parola e detto vulnus non sarebbe
sorretto da idonee ragioni giustificative;
che il rimettente,
infine, ha affermato la rilevanza della questione poiché il giudizio a quo ha ad oggetto la pretesa delle
assicurazioni private ad accedere al mercato di cui è discorso.
Considerato che il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt.
3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 47 del d.
P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato), e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui
riconoscono all’INPDAP l’esclusiva per il rilascio della garanzia per le
cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi ai dipendenti pubblici;
che antecedentemente alla
pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, e precisamente il 1° gennaio 2005,
è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2005), la quale, da un lato (art. 1, comma 137), ha modificato l’art. 54 del d.
P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel senso di consentire anche ai dipendenti
statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private e, dall’altro (art.
1, comma 138), ha abrogato l’art. 47 del
d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032;
che il rimettente non ha
preso in considerazione le novità legislative ora ricordate; in particolare,
nell’argomentare la propria tesi secondo la quale le disposizioni contenute
nella legge n. 662 del 1996 avrebbero determinato l’implicita abrogazione
dell’art. 54 del d. P. R. n. 180 del 1950, non ha spiegato come una simile
interpretazione sia compatibile con una norma (l’art. 1, comma 137, della legge
n. 311 del 2004) che, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 662
del
che, pertanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per
questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 47 del d. P. R. 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato) e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
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