ORDINANZA N. 17
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e
dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della legge 30
luglio 2002, n.
Visto l’atto
di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il
Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto
che, nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria promossa da una cittadina albanese, il Tribunale di Voghera,
con ordinanza dell’11 luglio 2007 pervenuta a questa Corte il 20 giugno
che la ricorrente
– riferisce il remittente – residente in Italia dal 1999 e munita del permesso
di soggiorno dal 15 gennaio 2003 (nel quale risulta iscritto anche il figlio
minorenne), il 15 marzo
che, nella seduta
del 1° luglio 2003, la competente Commissione medica ha riconosciuto la totale
e permanente inabilità di quest’ultimo con necessità di assistenza continua, ma
successivamente, con comunicazione del 3 ottobre 2003,
che, conseguentemente, l’interessata, nella qualità di tutore dell’invalido, ha presentato ricorso al Tribunale di Voghera, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della suddetta ASL, per ottenerne la condanna alla corresponsione del beneficio, previo accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale della suddetta normativa;
che il remittente sottolinea, quanto alla rilevanza della questione, come l’accoglimento della domanda sia precluso soltanto dal mancato possesso della carta di soggiorno da parte della ricorrente, essendo sussistenti tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge, ivi compresa la titolarità, in capo alla stessa nella sua qualità di madre esercente la potestà sul figlio minorenne, di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che, quanto al merito della questione, il giudice a quo ritiene la normativa impugnata contrastante, in primo luogo, con l’art. 2 Cost., perché, in violazione del principio di solidarietà sociale, comporta la subordinazione del riconoscimento di un diritto fondamentale della persona di carattere universale (come quello all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale) alla titolarità di un determinato reddito;
che, in secondo luogo, sarebbe violato l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto la disparità di trattamento tra cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, fondata sulla sola base del titolo legittimante il soggiorno risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, almeno per la parte in cui fa riferimento al possesso di una certa capacità reddituale, trattandosi di un elemento non pertinente, ed, anzi, contrario alla ratio di sostentamento sottesa al beneficio in argomento;
che, inoltre, si prospetta il contrasto con l’art. 38, primo comma, Cost., per l’assoluta incongruità, rispetto alla finalità perseguita da tale disposizione, della scelta di limitare l’accesso alle provvidenze assistenziali a favore dei soli cittadini extracomunitari che siano in possesso di un certo reddito;
che, infine, vi sarebbe anche la violazione del’art. 10, primo e secondo comma, e dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la suddetta normativa si pone in contrasto con l’art. 14 della CEDU e con l’art. 1 del relativo Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte europea per la tutela dei diritti dell’uomo;
che – precisa da ultimo il remittente – la modifica dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), non ha alcuna incidenza sulla sollevata questione in quanto, da un lato, nella fattispecie, almeno per il periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legislativo, opera il richiamo alla suddetta norma nella precedente formulazione e, d’altra parte, i requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono sostanzialmente coincidenti con quelli già previsti per il rilascio della carta di soggiorno;
che si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della questione, in quanto, con la sopravvenuta sentenza n. 306 del 2008, questa Corte ha accolto analoga questione.
Considerato
che il Tribunale di Voghera, con ordinanza dell’11 luglio 2007 pervenuta a
questa Corte il 20 giugno 2008, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma,
e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale del
combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9 della
legge 30 luglio 2002, n.
che questa Corte, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva alla pronuncia dell’attuale ordinanza di
rimessione, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dei suddetti art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e
art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – come modificato
dall’art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall’art. 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2007 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo) – nella parte in cui escludono che l’indennità di
accompagnamento, di cui all’art. l della legge n. 18 del 1980, possa essere
attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in
possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed
ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che per effetto di tale
pronuncia la questione sollevata dal remittente Tribunale di Voghera è divenuta
priva di oggetto e deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile
(ordinanze n. 19
del 2004 e n.
269 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 gennaio 2009.
F.to:
Depositata
in