Ordinanza n. 429 del 2008

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ORDINANZA N. 429

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Giovanni Maria                      FLICK                             Presidente

- Francesco                             AMIRANTE                        Giudice

- Ugo                                     DE SIERVO                             "

- Paolo                                   MADDALENA                         "

- Alfio                                    FINOCCHIARO                       "

- Alfonso                                QUARANTA                            "

- Franco                                 GALLO                                   "

- Luigi                                    MAZZELLA                             "

- Gaetano                               SILVESTRI                              "

- Sabino                                 CASSESE                                "

- Maria Rita                            SAULLE                                  "

- Giuseppe                              TESAURO                                "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                         "

- Giuseppe                              FRIGO                                     "

- Alessandro                           CRISCUOLO                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 17 aprile 2008 dal Giudice di pace di Ciriè nel procedimento civile vertente tra Nicolò Antonino e il Comune di San Francesco al Campo, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 17 aprile 2008 nel corso di un procedimento civile, il Giudice di pace di Ciriè ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui – prevedendo la stessa sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni sia nella ipotesi di guida del veicolo con certificato di abilitazione scaduto, sia nella ipotesi di guida senza certificato perché mai conseguito – non detta una diversa disciplina per l’ipotesi di guida con certificato di abilitazione professionale soltanto scaduto di validità;

che, ai sensi dell’art. 116, comma 15, del codice della strada, «chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594»; il comma 17 dello stesso articolo prevede poi che «le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI»;

che, in punto di descrizione della fattispecie, il giudice a quo afferma di essere investito di un’impugnazione avverso il verbale di contestazione emesso nei confronti del conducente di un veicolo adibito a trasporto persone uso terzi in servizio di piazza (taxi) che circolava privo del prescritto certificato di abilitazione professionale perché scaduto, al quale era stata applicata la sanzione principale del pagamento della somma di euro 148 e quella, accessoria, del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Giudice di pace osserva che l’art. 116, comma 13, del codice della strada, nel testo risultante per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, configura come reato, punito ora con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, la guida di autoveicoli e motoveicoli senza che il conducente abbia mai conseguito la patente di guida, differenziando nettamente tale ipotesi da quella di cui all’art. 126, comma 7, relativa alla guida con patente scaduta di validità (punita ora con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148 a euro 594 e con la sanzione accessoria del ritiro della patente);

che, secondo il rimettente, a fronte di due situazioni del tutto simili (la guida di veicoli con patente di guida scaduta di validità e la guida di veicoli con certificato di abilitazione professionale scaduto di validità), vi sarebbero discipline del tutto diverse, con l’applicazione, per la seconda ipotesi, di un provvedimento accessorio (il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni), anche là dove il trasgressore abbia ottenuto, dopo pochi giorni dall’accertamento dell’infrazione, la convalida del certificato professionale scaduto;

che la disciplina attualmente in vigore inciderebbe pesantemente sulla possibilità di esplicare l’attività lavorativa, poiché, anche quando il titolare sia ritornato in possesso del certificato di abilitazione professionale rinnovato, egli non potrebbe comunque utilizzare, per svolgere il suo lavoro, il veicolo adibito a taxi per tutto il periodo del fermo amministrativo, che è comminato con durata stabilita in modo fisso in sessanta giorni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che la questione sarebbe inammissibile in relazione alla denunciata incostituzionalità del comma 15 dell’art. 116 nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 148 a euro 594 nell’ipotesi di guida in assenza del certificato di abilitazione professionale, perché la motivazione dell’ordinanza sarebbe esclusivamente incentrata su deduzioni concernenti la presunta disparità di trattamento conseguente all’applicazione della sanzione accessoria anche alle ipotesi di guida con certificato di abilitazione scaduto;

che, quanto alla questione della pretesa indifferenziata applicazione della sanzione accessoria a fattispecie sostanzialmente diverse, l’inammissibilità deriverebbe dalla insufficiente descrizione dei fatti di causa;

che l’Avvocatura ricorda comunque che è rimessa alla discrezionalità del legislatore – non sindacabile dalla Corte costituzionale se non sotto il profilo della ragionevolezza – la determinazione delle condotte punibili e la scelta delle sanzioni applicabili, non spettando al giudice delle leggi rimodulare le scelte punitive del legislatore;

che, nella specie, la scelta legislativa di applicare la sanzione accessoria all’ipotesi di guida di veicoli in assenza di rinnovo del certificato di abilitazione non sarebbe irragionevole, avuto riguardo alla circostanza che la necessità dell’abilitazione si correla all’uso professionale dell’autoveicolo e alla sua ordinaria destinazione al trasporto di soggetti terzi: di qui l’esigenza della periodica verifica della sussistenza, in capo al conducente, dei necessari requisiti psicofisici, affidata al rinnovo del certificato di abilitazione, la cui omissione sarebbe, dunque, ragionevolmente equiparata, ai fini che ne occupano, alla mancanza originaria del titolo abilitativo;

che non sarebbe pertinente il richiamo alla diversa disciplina prevista, quanto alla sanzione accessoria, per le ipotesi di guida con patente scaduta.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella ipotesi di guida del veicolo senza il prescritto certificato di abilitazione professionale;

che il giudice rimettente si duole che la norma impugnata equipari sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la guida con certificato di abilitazione professionale scaduto e la guida senza detto certificato perché mai conseguito, essendo entrambi gli illeciti assoggettati, oltre che alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594, alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta;

che il giudice a quo ritiene che la predetta disposizione contrasti con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diversa disciplina per l’ipotesi di guida con certificato di abilitazione professionale soltanto scaduto di validità;

che, a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale, il rimettente ricorda che il codice della strada (art. 126, comma 7) prevede come illecito amministrativo (assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro e alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente) la guida di veicoli con patente di guida scaduta di validità, laddove il fermo amministrativo è previsto come sanzione accessoria per la contravvenzione di guida senza avere conseguito la patente di guida (comma 18 dell’art. 116, in relazione al comma 13 dello stesso articolo);

che la questione sollevata è manifestamente inammissibile, posto che il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 3 della Costituzione per l’eccessiva rigidità dell’assetto sanzionatorio dell’illecito amministrativo di guida con certificato di abilitazione professionale scaduto, senza precisare quale intervento di questa Corte, tra i molti astrattamente concepibili in un ambito contrassegnato da ampia discrezionalità del legislatore, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con il parametro costituzionale evocato (tra le molte, ordinanze nn. 177, 58 e 54 del 2008). 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ciriè con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2008.