ORDINANZA N.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, e 6
del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio
1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato),
promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dal Tribunale di Sanremo nel
procedimento civile vertente tra I. I. e
l’Associazione Governo del Principato di Seborga,
iscritta al n. 576 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima seria speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile 2007, il
Tribunale di Sanremo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 10 e 11 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt.
3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), nella parte in cui non prevedono «la
giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunità e/o Stati
stranieri riconosciuti dall’Italia»;
che il giudizio a quo ha ad oggetto
la convalida dello sfratto per morosità intimato dal proprietario di un
immobile sito in Seborga e concesso in locazione al
Governo del Principato di Seborga;
che il rimettente, dopo aver rilevato
che il suddetto Principato «parrebbe possedere i requisiti essenziali» di uno
Stato, così da poter ottenere «il riconoscimento della propria sovranità»,
peraltro già avvenuto da parte di alcuni Stati, lamenta il presunto contrasto
tra le norme impugnate e i parametri costituzionali evocati;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, manifestamente infondata;
che, in via preliminare, la difesa
erariale osserva che l’ordinanza è priva di motivazione in ordine alla
rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, atteso
che il rimettente si è limitato ad indicare l’oggetto del giudizio a quo,
evocando in maniera meramente assertiva i parametri costituzionali
ipoteticamente violati e senza specificare il tipo di pronuncia richiesta alla
Corte costituzionale;
che, a parere dell’Avvocatura, le censure
formulate sono comunque infondate, in quanto non esiste alcuna norma di diritto
internazionale che impone allo Stato italiano di riconoscere il Principato di Seborga, non avendo, peraltro, l’Italia rinunciato ad
alcuno dei suoi poteri nel suddetto territorio ed essendo comunque le
limitazioni alla sovranità previste dall’art. 11 della Costituzione,
subordinate, nella loro concreta individuazione, alla discrezionalità del
legislatore ordinario.
Considerato che il Tribunale di Sanremo
dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1,
5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31
maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato), in riferimento agli artt. 10 e 11 della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di
uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da
altre comunità e/o Stati stranieri riconosciuti dall’Italia;
che il rimettente si è limitato ad
indicare le norme censurate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza fornire alcuna motivazione
riguardo al preteso contrasto;
che tali lacune dell’ordinanza di
rimessione, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa
l’applicabilità delle norme denunciate nel giudizio principale, si risolvono
nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta
infondatezza e comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis,
ordinanze numeri 164, 161 e 123 del 2006, numero 123 del 2005).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5
della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato), sollevata dal Tribunale di Sanremo, in
riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 25 gennaio 2008.