ORDINANZA N. 333
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché della tariffa
A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997
(Tariffe delle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza del 27
luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso
proposto da Piero Salvi nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di
Civitavecchia e altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il
Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto
che
che il rimettente, quanto al fatto, premette unicamente di essere chiamato a giudicare di un ricorso contro l’Agenzia delle entrate di Civitavecchia con il quale sono state eccepite la tardività della richiesta impositiva e, in subordine, il suo eccessivo valore;
che, nella parte in diritto,
che, infatti, l’ammontare dell’imposta era calcolato in base ad un rapporto tra la potenza del motore, la sua cilindrata e la grandezza fisica del veicolo, e, inoltre, l’imposta era dovuta solo in caso di utilizzo effettivo del mezzo, con il correlativo obbligo di esporre sul parabrezza dell’auto la ricevuta del pagamento;
che, prosegue il rimettente, con la
citata riforma del 1982 l’imposta ha cambiato radicalmente natura,
trasformandosi in una tassa sulla proprietà, non più legata all’uso che
l’utente fa del veicolo, ma dovuta per il solo ed esclusivo fatto
dell’intestazione del veicolo stesso, e, pertanto, da porsi necessariamente in
relazione all’incremento di valore che il bene apporta al patrimonio del
proprietario;
che ciò sarebbe ulteriormente
confermato dall’introduzione di un’esenzione dal pagamento della tassa per i
possessori di veicoli con trenta anni di vita o venti, se di particolare
interesse storico (art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
«Misure in materia fiscale»);
che, secondo il rimettente, il
legislatore avrebbe previsto tale esenzione trattandosi di beni il cui valore,
come quello immobiliare, nel tempo viene scemando fino a diventare nullo dopo
il trentesimo anno di vita e, quindi, «senza più interesse per il fisco in
quanto […] inidoneo a creare ulteriore ricchezza»;
che, in tal modo, avendo il legislatore implicitamente riconosciuto che il valore del bene gradualmente diminuisce, ne deriverebbe «un vuoto normativo di collegamento» fra quanto prevede l’art. 63, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39 del 1953, dalla tariffa A ad esso allegata e dall’art. 1 del d.m. del 27 dicembre 1997, nella parte in cui tali disposizioni non stabiliscono un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell’imposta per la perdita di valore del bene oggetto dell’imposizione in relazione al trascorrere del tempo, e ciò determinerebbe la violazione degli artt. 53, 42 e 3 della Costituzione;
che, in particolare, secondo il
rimettente, «una volta provato che un veicolo fa parte del patrimonio di un soggetto
e che tale patrimonio è il fondamento per il prelievo fiscale coattivo, è
agevole trarre la conclusione che ogni modifica, in aumento o in diminuzione,
del valore di ogni singolo bene facente parte di tale patrimonio, andando ad
incidere sulla capacità contributiva complessiva del soggetto, ove non fosse
prevista la necessaria correzione del relativo tributo, andrebbe ad incidere
negativamente e illegittimamente sulla capacità contributiva del soggetto» in
violazione dell’art. 53 della Costituzione;
che risulterebbe violato anche l’art. 42, terzo comma, della Costituzione, mancando tra i criteri per il calcolo dell’ammontare dell’imposta quello relativo al valore venale del bene secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 216 del 1990, n. 1165 del 1988 e n. 5 del 1980);
che, infine, un ulteriore profilo di
incostituzionalità, per il rimettente, consisterebbe nella disparità di
trattamento tra coloro che posseggono nel loro patrimonio beni diversi dagli
autoveicoli (immobili, cespiti, ecc.), a cui è data, in determinate ipotesi,
l’opportunità di pagare le relative imposte in modo proporzionale alla
consistenza economica dei beni stessi (ad esempio la possibilità di revisione delle rendite catastali), rispetto a quei soggetti che sono obbligati a
versare un’imposta costante per il possesso di un veicolo nonostante la
diminuzione di valore del bene;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto a questa Corte di dichiarare la questione
inammissibile;
che la difesa erariale eccepisce
l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie in quanto il giudice a quo riferisce in modo estremamente
omissivo sulle questioni sollevate nel ricorso senza fare alcun cenno al
perché, nel caso concreto, il valore dell’imposizione sarebbe in contrasto con
i principi costituzionali, tralasciando di riportare finanche il dato relativo
all’anno di immatricolazione dell’auto che avrebbe permesso una valutazione in
concreto del rapporto tra l’imposta e il valore venale del bene;
che l’Avvocatura eccepisce altri due
profili di inammissibilità, il primo relativo alla disposizione censurata, in
quanto il rimettente dubita di un provvedimento dell’allora Ministero delle
finanze che, privo di forza di legge, non può essere oggetto di un giudizio di
costituzionalità, il secondo, relativo alla richiesta di una pronuncia additiva
su materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Considerato che
che la questione è manifestamente
inammissibile sotto due diversi e concorrenti profili;
che, in primo luogo, il rimettente omette del tutto la descrizione del caso concreto sottoposto al suo esame e, addirittura, non specifica il tipo di veicolo cui si riferiva la cartella impugnata, (autoveicolo, motoveicolo, motoscafo) e non indica la data di immatricolazione dello stesso, rendendo in tal modo impossibile ogni valutazione circa la rilevanza della questione;
che, in secondo luogo, il rimettente
esplicitamente chiede un intervento additivo senza indicare una soluzione
costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del
legislatore, come si evince dalla stessa parte conclusiva dell’ordinanza, nella
quale afferma: «tale completamento normativo può essere demandato solo al
giudice delle leggi non rientrando nelle competenze del giudice dei tributi
sostituirsi al legislatore per individuare la formula più idonea alla
graduazione dell’imposta»;
che resta assorbito l’ulteriore profilo
di inammissibilità sollevato dall’Avvocatura dello Stato, circa la possibilità
di sottoporre a scrutinio di costituzionalità un provvedimento non avente forza
di legge;
che la rilevata manifesta inammissibilità della questione
deve essere dichiarata da questa Corte prescindendo dalla pur evidente
erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, il quale
ritiene che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli autoveicoli prevista
dall’art. 63 della legge 21 novembre
2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per i veicoli con trenta anni di vita
o venti se di particolare interesse storico, sia
dovuta alla loro perdita di valore economico conseguente al trascorrere del
tempo mentre, al contrario, essa dipende dal fatto che il legislatore ritiene
tali veicoli, in quanto sopravvissuti al loro naturale ciclo economico, beni
meritevoli di una particolare tutela.
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché
della tariffa A ad esso allegata, e
dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse
automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e
53, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale
di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in