Ordinanza n. 309 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 309

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                           BILE                                           Presidente

-      Giovanni Maria             FLICK                                          Giudice

-      Francesco                      AMIRANTE                                      "

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-      Franco                           GALLO                                             "

-      Luigi                             MAZZELLA                                     "

-      Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Maria Rita                     SAULLE                                           "

-      Giuseppe                       TESAURO                                        "

-      Paolo Maria                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 18 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso proposto dalla s.n.c. “Sa Cabizza” di Sanna Maria e di Casta Maria Cristina contro l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Sanluri, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza del 18 luglio 2006, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e della «disposizione interna» del Presidente della V sezione della Commissione tributaria di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione;

che il giudice rimettente, investito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di IVA e di IRAP, assume di dovere preliminarmente verificare la legittimità della sua costituzione nonché della assegnazione della causa alla sezione ed al relatore in riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione, il quale disporrebbe che la designazione del giudice deve essere effettuata in base a criteri automatici «previsti per legge (riserva di legge)», in modo da eliminare ogni discrezionalità ed arbitrarietà della scelta;

che, a tal proposito, la Commissione tributaria riferisce: che il collegio è stato costituito con decreti del Presidente della Commissione tributaria, adottati ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, e «forse» in virtù di provvedimenti del Presidente della sezione, ai sensi del secondo comma di detto articolo; che la causa oggetto del giudizio principale è stata assegnata alla sezione con provvedimento del Presidente della Commissione tributaria provinciale, emesso ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed è stata successivamente attribuita al secondo collegio di detta sezione, con una disposizione contenuta nel provvedimento adottato dal Presidente della sezione all’inizio dell’anno 2006, in forza dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992, avente ad oggetto la formazione del calendario delle udienze; che, infine, la designazione del giudice relatore è stata effettuata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 546 del 1992;

che il rimettente censura l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, nella parte in cui dispone che il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni, in base ai criteri di massima fissati dal consiglio di presidenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, per assicurare l’avvicendamento dei componenti tra le stesse, in quanto detta norma prevede una «discrezionalità pressoché assoluta (in diritto ed in fatto) del presidente» della Commissione tributaria, in violazione dell’art. 25, primo comma, della Costituzione, che «vuole che i criteri siano fissati per legge»;

che la predetta norma e l’art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, nella parte in cui prescrive che il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima definiti dal consiglio di presidenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), dello stesso d.lgs. n. 545 del 1992, nonché gli artt. 26 e 30 del d.lgs. n. 546 del 1992, là dove, rispettivamente, dispongono che il presidente della commissione tributaria, sempre sulla base dei predetti criteri di massima formulati dal consiglio di presidenza, assegna il ricorso ad una delle sezioni (art. 26) ed il presidente della sezione nomina il giudice relatore (art. 30), recherebbero altresì vulnus agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, in quanto, «nel disciplinare la composizione dei collegi»: non stabiliscono una pubblicità preventiva ed accessibile di detti criteri; non prevedono che in ogni fascicolo sia inserito il provvedimento motivato di individuazione del collegio e di assegnazione del ricorso; non disciplinano forme di controllo di dette assegnazioni da parte di contribuenti, difensori e giudici; non prevedono la nullità del processo, nel caso di irregolare composizione del collegio e/o di irregolare assegnazione del ricorso; non prevedono sanzioni disciplinari e/o organizzative per le infrazioni lievi e sanzioni penali per quelle inescusabili;

che le citate disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime in relazione ai predetti parametri, in quanto il corretto funzionamento della giustizia tributaria è interesse di tutta la collettività, dei contribuenti e dei difensori, dei singoli giudici e di tutti gli altri operatori di qualunque livello, i quali «hanno pieno diritto a pratiche e forme che assicurino di poter dare pubblica dimostrazione (e ricevere pubblico riconoscimento), che il proprio lavoro nella struttura del contenzioso tributario viene svolto con dignità […] e con onore»;

che il rimettente censura anche la «disposizione interna alla sezione n. 5 d’assegnazione dei ricorsi ai collegi 1° e 2°», per violazione degli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, sotto i medesimi profili evocati in relazione alle altre norme censurate;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibile o comunque infondata la questione sollevata;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile in particolare in quanto non è stato impugnato l’art. 24, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545 del 1992, il quale, disponendo che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria «stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», costituirebbe il presupposto delle altre norme sospettate di illegittimità costituzionale;

che, comunque, la questione sarebbe infondata, rendendosi possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma e tenuto conto dell’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale l’art. 25 della Costituzione impone la necessità di regole che garantiscano l’assoluta imparzialità degli organi giudiziari, senza pretendere che tali regole provengano direttamente da una fonte legislativa.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 545 del 1992, nonché degli artt. 26 e 30 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui, nel disciplinare la composizione dei collegi, l’assegnazione dei ricorsi e la nomina del relatore, riconoscerebbero al presidente delle commissioni tributarie una discrezionalità assoluta, in violazione del principio secondo il quale la designazione del giudice deve essere effettuata in base a criteri automatici «previsti per legge», principio desumibile dal primo comma dell’art. 25 della Costituzione;

che la violazione del predetto principio determinerebbe una lesione dell’indipendenza e dell’autonomia dei giudici, dunque anche del giusto processo (art. 111 della Costituzione), compromettendo, inoltre, il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), con conseguente lesione del principio di eguaglianza davanti alla legge di tutti i contribuenti (art. 3 della Costituzione) e del diritto degli operatori della giustizia tributaria a «pratiche e forme che assicurino di poter dare pubblica dimostrazione (e ricevere pubblico riconoscimento), che il proprio lavoro nella struttura del contenzioso tributario viene svolto con dignità […] e con onore» (artt. 3, 35 e 54 della Costituzione);

che tutte le disposizioni censurate presuppongono – anche quando non vi fanno espressamente rinvio (come nel caso dell’art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 545 del 1992) – il riferimento all’art. 24, comma 1, lettera f), del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, che, nell’elencare le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dispone che quest’ultimo stabilisce «i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti», criteri sulla base dei quali deve avere luogo sia la composizione delle sezioni (di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992), sia la composizione – all’interno delle sezioni – dei collegi giudicanti (di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) ad opera del presidente delle commissioni tributarie, nonché l’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni e la nomina del relatore (artt. 26 e 30 del d.lgs. n. 546 del 1992);

che, pertanto, le doglianze del rimettente, rivolte alle suddette disposizioni ed inerenti alle modalità di determinazione dei criteri di composizione dei collegi giudicanti delle commissioni tributarie, avrebbero dovuto avere ad oggetto il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, in primo luogo dall’art. 24, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545 del 1992, che è la norma su cui si basano tutte le altre;

che, quindi, l’omessa denuncia dell’art. 24, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 545 del 1992 si risolve nell’incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura e comporta, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 210 del 2006, n. 96 del 2004 e n. 417 del 2001), la manifesta inammissibilità della questione;

che, inoltre, la questione proposta, in riferimento ai medesimi parametri (artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 Cost.), nei confronti della «disposizione interna alla sezione n. 5 d’assegnazione dei ricorsi ai collegi 1° e 2°» è manifestamente inammissibile avendo ad oggetto un atto privo di forza di legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), degli artt. 26 e 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e della «disposizione interna» del Presidente della V sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 35, 54 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.