composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 648 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza del 20 luglio 2006 dal Giudice di pace di Belluno nel procedimento civile
vertente tra Bar Montegrappa di Combes Sylvie e G. Buzzatti s.a.s. di G.
Buzzatti & C., iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Luigi
Mazzella.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un processo di
opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di pace di Belluno, con ordinanza
del 20 luglio
2.- Il giudice a quo riferisce che, a seguito della concessione della provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo ex
art. 648 dello stesso codice, l’opponente ha manifestato dei dubbi in ordine
alla costituzionalità di questa norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Carta fondamentale, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 649
cod. proc. civ. prevede la non impugnabilità e quindi la non revocabilità e non
modificabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione (o sospende
quella concessa ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ.), a differenza di quanto
è previsto dagli articoli 186-bis e
186-ter del codice di rito con
riguardo alle ordinanze per il pagamento di somme non contestate ed a quelle
ingiuntive e, da ultimo, dall’art. 624, comma secondo, cod. pro. civ. il quale
– a seguito della sostituzione di tale articolo, operata dall’art. 2, comma 3,
lettera e), numero 42 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e delle successive modifiche
apportate dall’art. 18, comma 1, lettere a)
e b) della legge 24 febbraio 2006, n.
52 (Riforma delle esecuzioni immobiliari) – prevede espressamente che contro
l’ordinanza che decide l’istanza di sospensione del processo esecutivo è
ammesso il reclamo cautelare disciplinato dall’art. 669-terdecies, cod. pro. civ.
Il giudice rimettente osserva in
proposito che – se è condivisibile la giurisprudenza costituzionale la quale,
pur riconoscendo che il provvedimento reso ex
art. 648, comma secondo, cod. proc. civ. dovrebbe essere subordinato alla
ricorrenza degli stessi presupposti necessari per la concessione dei
provvedimenti cautelari (sentenza n. 137 del
1984), ne ha tuttavia sottolineato l’eterogeneità rispetto all’ordinanza di
cui all’art. 186-ter cod. proc. civ.
in ragione della natura anticipatoria di quest’ultima, funzionale ad esigenze
deflattive del processo (sentenza n. 65 del
1996) – si impone invece una diversa conclusione all’esito della
comparazione di quella norma con il testo novellato dell’art. 624, comma
secondo, dello stesso codice di rito, il quale ha previsto, appunto, la
reclamabilità dei provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo resi
nei giudizi di opposizione all’esecuzione (nonché, ritiene il rimettente, di
opposizione a precetto) e di opposizione di terzo all’esecuzione.
Il giudice rimettente conclude, dunque,
nel senso che si sarebbe venuta a creare una ingiustificata disparità di
trattamento tra le parti del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e
quelle del processo di opposizione all’esecuzione, pur essendosi, in entrambi i
casi, in presenza di un titolo che, nell’ipotesi di mancata sospensione, può
essere azionato in sede esecutiva.
3.- E’ intervenuto nel giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri il quale ritiene infondata la questione di
costituzionalità a causa delle rilevanti differenze, di natura e funzione,
esistenti tra la norma denunciata ed il tertium
comparationis individuato nel novellato art. 624 cod. proc. civ.
In particolare, ad avviso dell’Avvocatura
generale, nel caso dell’art. 648 si sarebbe in presenza di un titolo, già
formatosi nella fase inaudita altera
parte del procedimento monitorio, che impone all’opponente di predisporre
difese «ontologicamente complete ed esaustive» ai fini della valutazione
prognostica del giudice fondata sull’attendibilità degli argomenti di
contestazione.
Diversamente il provvedimento di cui
all’art. 624, collocandosi al di fuori del processo di cognizione, avrebbe una
più spiccata natura cautelare, che giustifica l’applicabilità dell’art. 669-terdecies, ragion per cui ogni questione
fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione non può che riguardare
(quantomeno per i titoli di formazione giudiziale) fatti verificatisi
successivamente alla formazione del titolo esecutivo e, quindi, per la prima
volta oggetto di esame da parte del giudice dell’esecuzione.
Inoltre, anche sul piano degli effetti
il provvedimento reso ai sensi del nuovo art. 624 si caratterizza per essere
potenzialmente destinato a chiudere la procedura esecutiva, dovendo il giudice
che ha disposto la sospensione dichiarare, con ordinanza, l’estinzione del
pignoramento quando glielo chieda l’opponente in alternativa all’instaurazione
del giudizio di merito sull’opposizione: ciò che giustifica la doppia
valutazione del giudice monocratico, in primo luogo, e del collegio in sede di
reclamo.
In conclusione, ad avviso
dell’Avvocatura generale, la norma denunciata non viola né l’art. 3 né l’art.
24 della Costituzione, tenuto conto che la discrezionalità del legislatore è
stata non irragionevolmente esercitata col prevedere che l’ordinanza che
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, priva di
natura decisoria e perciò destinata ad essere riassorbita dalla sentenza di
merito, venga emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti come
strumento per la soddisfazione dell’interesse del creditore ritenuto prevalente
rispetto a quello del debitore.
Considerato in diritto
1.- Il giudice di pace di Belluno
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui
prevede la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non
modificabilità, dell’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, così creando una situazione di ingiustificata
disparità di trattamento delle parti del processo di opposizione a decreto
ingiuntivo rispetto alle parti del processo di opposizione all’esecuzione, nel
quale, alla stregua del novellato art. 624 cod. proc. civ., è ammesso il
reclamo avverso l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo.
2.– Va premesso che la questione di
legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio a quo – pendente davanti al giudice dell’opposizione a decreto
ingiuntivo – in quanto la previsione della non impugnabilità dell’ordinanza
concessiva dell’esecuzione provvisoria comporta, ex art. 177, terzo comma, numero 2), cod. proc. civ.,
(l’immodificabilità e) l’irrevocabilità dell’ordinanza stessa da parte del
giudice a quo.
3.– La questione non è fondata.
3.1.– Il giudice rimettente – nel
prendere atto che questa Corte ha escluso che la disciplina del provvedimento
monitorio emanabile, ex art. 186-ter cod. proc. civ., nel corso di un
ordinario giudizio di cognizione costituisca un idoneo tertium comparationis là dove prevede la revocabilità e
modificabilità di tale provvedimento (sent. n. 65 del 1996)
– solleva la questione di legittimità costituzionale individuando, quale
termine di confronto, l’art. 624, secondo comma, cod. proc. civ., – a seguito
della sostituzione di tale articolo, operata dall’art. 2, comma 3, lettera e), numero 42 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
delle successive modifiche apportate dall’art. 18, comma 1, lettere a) e b)
della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni immobiliari).
Ad avviso del rimettente, l’espressa
previsione, nel novellato testo dell’art. 624 cod. proc. civ., di un reclamo
avverso l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione del processo
esecutivo – reclamo previsto (art. 669-terdecies)
nell’ambito del procedimento cautelare uniforme (art. 669-bis e segg. cod. proc. civ.) – renderebbe irragionevolmente
discriminatoria la posizione delle parti dell’opposizione a decreto ingiuntivo,
impossibilitate a reagire avverso l’ordinanza che concede la provvisoria
esecuzione del decreto opposto, rispetto alla posizione delle parti del
giudizio di opposizione all’esecuzione, alle quali è concesso, viceversa, il
reclamo cautelare contro la predetta ordinanza che provvede sull’istanza di
sospensione.
E’ evidente che l’indicazione del nuovo
tertium comparationis fa sì che
l’oggetto del confronto non si incentri più sulla struttura monitoria (comune
al procedimento ex art. 186-ter cod. proc. civ.), bensì sulla natura
(lato sensu) cautelare comune a due
provvedimenti incidenti sul corso, rispettivamente, del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo e del processo esecutivo.
3.2.– Preliminarmente va ribadito – non
essendo, sotto tale profilo, rilevante il nuovo tertium comparationis – che la norma censurata (art. 648
cod.proc.civ.) mira manifestamente ad indurre «l’opponente – in sintonia,
peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall’art. 647 cod. proc. civ. –
ad una particolare esaustività dell’atto di opposizione, e pertanto su di lui
tendenzialmente trasferendo, quando l’apprezzamento delle sue ragioni non sia
immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l’onere della
durata del processo di cognizione attraverso l’anticipazione del momento
dell’efficacia rispetto a quello del pieno accertamento» (ordinanza n. 428
del 2002).
Tale funzione della norma esclude – ha
ritenuto questa Corte (sentenza n. 65 del
1996) – che possa ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che
“stabilizza”, fino all’esito del giudizio di opposizione, il provvedimento
concessivo della provvisoria esecuzione ed esclude altresì che i presupposti lato sensu cautelari di esso comportino
necessariamente l’applicabilità delle regole del procedimento cautelare
uniforme (e, in particolare, degli artt. 669-decies e 669-terdecies, cod. proc. civ.).
Se è vero, infatti, che questa Corte –
come ricorda il giudice rimettente – ha riconosciuto che il giudice dell’opposizione
a decreto ingiuntivo deve valutare gli stessi presupposti (fumus boni iuris e periculum
in mora) propri delle misure cautelari (sentenza n. 137 del
1984), è anche vero che tale riconoscimento era finalizzato esclusivamente
ad escludere che la provvisoria esecuzione dovesse necessariamente essere
concessa (come prevedeva il comma secondo dell’art. 648 ) quando, avendo
offerto il creditore idonea cauzione, venisse meno il periculum in mora. Con la sentenza n. 137 del
1984
In sintesi, la sentenza n. 137 del
1984 – sottolineando che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è
chiamato a valutare il fumus boni iuris
del creditore tenendo conto, da un lato, delle prove da lui prodotte nella fase
monitoria e, dall’altro lato, delle prove ovvero delle deduzioni offerte
dall’opponente, e quindi comparando «l’intensità probatoria» degli elementi
addotti dall’opponente con quelli offerti dall’opposto – non contrasta, ma
presuppone la peculiare funzione dell’ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. quale successivamente, con la sentenza n. 65 del
1996 e con l’ordinanza
n. 428 del 2002, è stata delineata e precisata.
3.3.– Il prevalere di tale funzione
sulla natura latamente cautelare dell’ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. esclude che, in senso opposto, possa
ritenersi decisiva la (asseritamente comune) natura
del tertium comparationis costituito
dall’art. 624, secondo comma, cod. proc. civ., disciplinato – a giudizio sia
del rimettente che del Presidente del Consiglio dei ministri – secondo i
principi propri del procedimento cautelare uniforme.
In proposito, deve rilevarsi che l’applicabilità
dell’art. 669-terdecies cod. proc.
civ. all’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione del processo
esecutivo è stata disposta in un contesto nel quale tale ordinanza è sempre
stata ritenuta impugnabile, e ciò anche quando i provvedimenti cautelari –
prima della Novella del 1990 – non lo erano in alcun modo; sicché la
sostituzione dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.)
con il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies
appare dovuta, in primo (se non esclusivo) luogo, all’esigenza di individuare
un rimedio più agile ed efficace di quello, macchinoso e poco garantista,
preesistente. Più agile, perché assai più sollecito di quello offerto
dall’ordinario giudizio di cognizione ex
art. 617 cod. proc. civ. (che poteva, poi, sfociare anche in un giudizio, ai
sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., davanti alla Corte di cassazione);
più efficace (e garantista), perché deciso nell’immediatezza da un collegio del
quale non può fare parte il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
4.- In conclusione, la comune natura
latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto dall’ordinanza di
rimessione non impone affatto, né in base all’art. 3 né in base all’art. 24
Cost., una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di
essi.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 del codice
di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Belluno con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 luglio 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in