Ordinanza n. 428 del 2002

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ORDINANZA N. 428

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal Tribunale di Verona, nel procedimento civile vertente tra IMMOSERV s.a.s. e NINFALI Angelo, iscritta al n. 951 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2001.

  Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella.   

  Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Verona, la parte opponente ha chiesto la revoca dell’ordinanza con la quale era stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, a norma dell’art. 648 del codice di procedura civile;

  che la previsione normativa della non impugnabilità dell’ordinanza - che ne esclude, in relazione al disposto dell’art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revocabilità - deve ritenersi, a giudizio del rimettente Tribunale di Verona, sospetta di incostituzionalità in quanto <ter cod. proc. civ., di recente introduzione, consente che il soggetto ingiunto del pagamento possa ottenere – dallo stesso giudice che ha pronunciato l’ordinanza – la revoca della stessa>>;

  che tale differenza di trattamento sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione, essendo <ter rispetto al procedimento ingiunzionale di cui agli artt. 633 e seguenti>>, laddove si tratterebbe <> aventi <>;

  che sussisterebbe una irrazionale disparità di trattamento tra l’opposto colpito da ordinanza concessiva della provvisoria esecutività e l’ingiunto destinatario di ordinanza-ingiunzione dichiarata provvisoriamente esecutiva, attesa la revocabilità del provvedimento concessivo in tale secondo caso e l’irrevocabilità nel primo;

  che sarebbe evidente la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., così come sarebbe evidente la rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio a quo, attesa la giuridica impossibilità di pronunciare la chiesta revoca.

  Considerato che il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 648 cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell’art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell’ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività;

  che questa Corte, con sentenza 8 marzo 1996 n. 65, ha già affrontato la questione proposta dal Tribunale di Verona, negando che il disposto dell’articolo 186-ter cod. proc. civ. costituisca, rispetto all’art. 648 cod. proc. civ., valido tertium comparationis, atteso che la non coincidenza della disciplina, quanto alla revocabilità dell’ordinanza concessiva della provvisoria esecutività, di cui alle citate norme, si giustifica per la diversità di funzione e di natura dell’ordinanza-ingiunzione e del decreto ingiuntivo;

  che, avendo il giudice rimettente ignorato puramente e semplicemente la sentenza di questa Corte e comunque proposto la questione nei medesimi termini già considerati, non sussiste ragione alcuna per pervenire a diversa conclusione, dovendosi ribadire che rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile da questa Corte, disciplinare il provvedimento concessivo della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in modo tale da indurre l’opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall’art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell’atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l’apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l’onere della durata del processo di cognizione attraverso l’anticipazione del momento dell’efficacia rispetto a quello del pieno accertamento;

  che, in definitiva, deve ribadirsi la legittimità della scelta discrezionale del legislatore nel perseguire, attraverso la differente disciplina della revocabilità della provvisoria esecutività, fini diversi attraverso due strumenti (ordinanza-ingiunzione e decreto ingiuntivo) strutturalmente, per molteplici versi, identici;

  che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la revocabilità dell’ordinanza concessiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.