ORDINANZA N. 225
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 19, comma 2, 29, comma 1, lettera b-bis)
e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 18 maggio e del 7
ottobre 2004 dal Tribunale di Genova sui ricorsi proposti da L. R. H. C. e da
N. R. B. L. contro il Prefetto di Genova, iscritte ai nn. 695 e 696 del
registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore Maria
Rita Saulle.
Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla
Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio avverso il
decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano di
ventuno anni, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della
Costituzione;
che, respinti tutti i
motivi del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del provvedimento di
espulsione, il giudice a quo osserva
che l’art. 2 del d.lgs n. 286 del 1998 prevede che allo straniero, «comunque
presente sul territorio dello Stato», sono riconosciuti «i diritti fondamentali
della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore, e dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti», fra i quali rientrerebbe a pieno titolo il diritto all’unità
familiare;
che il rimettente, sul
punto, evidenzia come proprio
che, alla luce di tali
premesse, il Tribunale di Genova ritiene che negare, con l’adozione di un
provvedimento di espulsione, il diritto dello straniero ricorrente a convivere
con la propria famiglia legittima, regolarmente soggiornante in Italia, sia in
contrasto con la tutela del diritto all’unità della famiglia riconosciuta,
oltre che dalla Costituzione, anche da disposizioni contenute in trattati internazionali
ratificati dall’Italia, fra le quali, in particolare, l’art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali;
che, in particolare,
il nucleo familiare del giovane ricorrente starebbe provvedendo al suo
mantenimento e alla sua assistenza in piena sintonia con l’art. 30 Cost., il
quale riconosce, fra l’altro, il diritto e il dovere dei genitori «di mantenere
i figli», quale concreto supporto che deve essere assicurato alla prole durante
tutto l’arco della sua crescita e che, a detta del rimettente, non cesserebbe
con la maggiore età, protraendosi sino a quando il figlio non abbia conseguito
strumenti idonei a realizzare la propria indipendenza economica;
che, sotto altro
profilo, il globale inserimento, lavorativo e scolastico, dei congiunti del
ricorrente in Italia, renderebbe, sempre a parere del giudice a quo, del tutto astratta l’ipotesi che
l’unità familiare possa essere realizzata dal ricorrente e dai suoi familiari
in un Paese diverso dall’Italia;
che il Tribunale
rimettente, pertanto, sollecita una declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, «nella parte in cui, nel
disciplinare i divieti di espulsione, non prende minimamente in considerazione
la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all’unità familiare,
nella misura in cui si tratta di soggetti ancora a carico di parenti
coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con i quali
potrebbero essere ricongiunti»;
che, ad avviso del
giudice a quo, in relazione alla
fattispecie oggetto del giudizio principale,
risulterebbe altresì rilevante la disposizione di cui all’art. 29, comma 1,
lettera b-bis), del medesimo d.lgs.
n. 286 del 1998;
che tale disposizione,
«nella parte in cui limita la
possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico,
qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invalidità totale, senza estendere tale previsione anche
ai giovani adulti, ancora a carico dei familiari, per ragioni oggettive»,
si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost. per le medesime
ragioni svolte in ordine all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate manifestamente inammissibili o, in subordine, manifestamente
infondate;
che la difesa erariale
rileva come
che, ad avviso della
Avvocatura, il diritto all’unità familiare del singolo, pur rientrando tra i
diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti allo straniero dall’art. 2 del
d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe suscettibile di limitazioni in ragione della
prioritaria esigenza di garantire la sovranità dello Stato, attraverso
l’osservanza degli obblighi previsti in materia di ingresso e di soggiorno nel
territorio nazionale;
che in tale materia il
legislatore godrebbe di un’ampia discrezionalità, incontrando il solo vincolo
della non manifesta irragionevolezza delle scelte;
che, in particolare,
la scelta di garantire il ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni
a carico, i quali non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del
proprio stato di salute che comporti invalidità totale, non risulterebbe
irragionevole;
che, con ordinanza del
7 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel
corso di un diverso giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei
confronti di un cittadino ecuadoriano, coniugato con un cittadino straniero
regolarmente presente sul territorio nazionale, il medesimo Tribunale di Genova
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del d.lgs n.
286 del 1998, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 30 del
medesimo d.lgs., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della
Costituzione;
che il giudice
rimettente premette identiche considerazioni rispetto alla precedente ordinanza
in relazione al riconoscimento del diritto all’unità familiare che spetterebbe
allo straniero;
che, secondo il
Tribunale di Genova, pur non potendosi negare la necessità di un bilanciamento
tra il diritto all’unità familiare e l’interesse dello Stato a regolare il
fenomeno dell’immigrazione, ciò nondimeno, nel caso oggetto del giudizio a quo, l’inserimento complessivo nel
territorio italiano del nucleo familiare, composto, oltre che dal coniuge,
anche da figli minori, renderebbe «astratta e, pertanto, non proponibile»,
l’ipotesi che l’unità familiare possa essere realizzata dal ricorrente in un
Paese diverso dall’Italia;
che l’espulsione dello
straniero in questione determinerebbe, ad avviso del rimettente, l’inevitabile
traumatica rottura di un nucleo familiare coeso, negando al ricorrente la
possibilità di svolgere le sue funzioni genitoriali, con conseguente violazione
delle norme costituzionali ed internazionali richiamate;
che, pertanto, il
giudice a quo sollecita la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 del d.lgs n. 286 del
1998, «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione non prende
in considerazione la posizione degli stranieri, titolari del diritto all’unità
familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti coabitanti con il proprio
coniuge in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere
ricongiunti»;
che, per le stesse
ragioni, ad avviso del rimettente risulterebbe non manifestamente infondata
anche la questione relativa agli artt. 29 e 30 del medesimo d.lgs. n. 286 del
1998, «nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari
anche i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in regola con il
permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito»;
che, in particolare,
risulterebbe del tutto irrazionale che il diritto al ricongiungimento dello
straniero che versi nella situazione sopra descritta possa essere esercitato
esclusivamente dall’estero e non anche dallo straniero che si trovi già sul
territorio dello Stato;
che, anche in questo
secondo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
affinché la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, in
subordine, manifestamente infondata;
che, preliminarmente,
la difesa erariale delimita la questione di legittimità costituzionale
sollevata al solo art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, assegnando mero valore
argomentativo a quella avente ad oggetto gli artt. 29 e 30 del medesimo decreto
legislativo;
che, quanto alla
questione relativa all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per l’ipotizzata
lesione degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, l’Avvocatura osserva che
proprio l’istituto del ricongiungimento familiare, per come delineato dal
d.lgs. n. 286 del 1998, offre una specifica tutela del diritto dello straniero,
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l’unità del
suo nucleo familiare e che tale diritto può essere legittimamente limitato
dalla preminente esigenza di garantire la sovranità dello Stato;
che, peraltro, sotto
il profilo della asserita violazione dell’art. 3 Cost., la difesa erariale
rileva l’impossibilità di comparare la situazione dello straniero coniugato con
altro straniero – sia pur munito di permesso di soggiorno – con quella dello
straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra
loro eterogenee;
che, quanto alla
questione concernente gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998,
l’Avvocatura ne eccepisce anzitutto l’irrilevanza, atteso che il giudizio a quo ha ad oggetto la legittimità del
decreto di espulsione;
che, in ogni caso, la
censura sarebbe infondata, considerato che la lamentata impossibilità del
ricongiungimento troverebbe giustificazione nel fatto che il ricorrente è
entrato nel territorio irregolarmente.
Considerato che, con una prima ordinanza (iscritta al n. 695 del 2006
del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui, nel
disciplinare i divieti di espulsione, non prende minimamente in considerazione
la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all’unità familiare,
nella misura in cui si tratta di soggetti ancora a carico di parenti
coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con i quali
potrebbero essere ricongiunti», nonché dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto
legislativo, «nella parte in cui limita
la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a
carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale, senza estendere tale
previsione anche ai giovani adulti, ancora a carico dei familiari, per ragioni
oggettive», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della
Costituzione;
che, con una seconda
ordinanza (iscritta al n. 696 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di
Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 d.lgs
n. 286 del 1998, nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione,
non prende in considerazione la posizione degli stranieri, titolari del diritto
all’unità familiare, nella misura in cui si tratti «di soggetti coabitanti con
il proprio coniuge in regola con il permesso di soggiorno, con i quali
potrebbero essere ricongiunti», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30
della Costituzione;
che, con la stessa
ordinanza, il Tribunale di Genova ha inoltre dubitato della legittimità
costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo
decreto legislativo, «nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire
del ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari
anche i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in regola con il
permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito», per
violazione dei medesimi parametri costituzionali;
che, trattandosi di
questioni connesse, in quanto concernenti l’asserita violazione del diritto
all’unità familiare da riconoscere allo straniero comunque soggiornante sul
territorio nazionale, i giudizi possono essere riuniti e decisi con un’unica
pronuncia;
che le questioni
relative all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, così come prospettate nelle
ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili, dal momento che il
giudice rimettente formula una richiesta di pronuncia additiva senza
individuarne con precisione il contenuto, ma evidenziando – al contrario – la
pluralità di soluzioni che potrebbero in astratto soddisfare il ragionevole
bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’interesse dello Stato a
regolare il fenomeno dell’immigrazione, come tali necessariamente rimesse alla
discrezionalità del legislatore (ex
plurimis, ordinanze
n. 163 del 2007, n. 123 del 2007, n. 35 del 2007,
n. 9 del 2006);
che le questioni
concernenti gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998 sono parimenti
manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus, dal momento che il Tribunale
rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione,
non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento
familiare.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt.
2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di
Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Maria
Maria
Depositata in