Ordinanza n. 225 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 225

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                          Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                         Giudice

- Francesco               AMIRANTE                   "

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Paolo                      MADDALENA               "

- Alfio                      FINOCCHIARO             "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                    "

- Sabino                    CASSESE                       "

- Maria Rita               SAULLE                        "

- Giuseppe                TESAURO                       "

- Paolo Maria            NAPOLITANO               "            

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 29, comma 1, lettera b-bis) e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 18 maggio e del 7 ottobre 2004 dal Tribunale di Genova sui ricorsi proposti da L. R. H. C. e da N. R. B. L. contro il Prefetto di Genova, iscritte ai nn. 695 e 696 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano di ventuno anni, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, respinti tutti i motivi del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del provvedimento di espulsione, il giudice a quo osserva che l’art. 2 del d.lgs n. 286 del 1998 prevede che allo straniero, «comunque presente sul territorio dello Stato», sono riconosciuti «i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore, e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», fra i quali rientrerebbe a pieno titolo il diritto all’unità familiare;

che il rimettente, sul punto, evidenzia come proprio la Corte costituzionale avrebbe «avuto modo di affermare la piena equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani per quanto concerne il godimento dei diritti in materia di famiglia», richiamando in proposito le sentenze n. 376 del 2000, n. 203 del 1997 e n. 28 del 1995;

che, alla luce di tali premesse, il Tribunale di Genova ritiene che negare, con l’adozione di un provvedimento di espulsione, il diritto dello straniero ricorrente a convivere con la propria famiglia legittima, regolarmente soggiornante in Italia, sia in contrasto con la tutela del diritto all’unità della famiglia riconosciuta, oltre che dalla Costituzione, anche da disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall’Italia, fra le quali, in particolare, l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

che, in particolare, il nucleo familiare del giovane ricorrente starebbe provvedendo al suo mantenimento e alla sua assistenza in piena sintonia con l’art. 30 Cost., il quale riconosce, fra l’altro, il diritto e il dovere dei genitori «di mantenere i figli», quale concreto supporto che deve essere assicurato alla prole durante tutto l’arco della sua crescita e che, a detta del rimettente, non cesserebbe con la maggiore età, protraendosi sino a quando il figlio non abbia conseguito strumenti idonei a realizzare la propria indipendenza economica;

che, sotto altro profilo, il globale inserimento, lavorativo e scolastico, dei congiunti del ricorrente in Italia, renderebbe, sempre a parere del giudice a quo, del tutto astratta l’ipotesi che l’unità familiare possa essere realizzata dal ricorrente e dai suoi familiari in un Paese diverso dall’Italia;

che il Tribunale rimettente, pertanto, sollecita una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non prende minimamente in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all’unità familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti ancora a carico di parenti coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti»;

che, ad avviso del giudice a quo, in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio principale, risulterebbe altresì rilevante la disposizione di cui all’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;

che tale disposizione, «nella parte in cui limita la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale, senza estendere tale previsione anche ai giovani adulti, ancora a carico dei familiari, per ragioni oggettive», si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost. per le medesime ragioni svolte in ordine all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o, in subordine, manifestamente infondate;

che la difesa erariale rileva come la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 232 del 2001, abbia dichiarato l’infondatezza di una questione analoga a quella sollevata in relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, puntualizzando che «i valori costituzionali sottesi alla disciplina dell’immigrazione possono legittimamente comprimere il diritto all’unità familiare»;

che, ad avviso della Avvocatura, il diritto all’unità familiare del singolo, pur rientrando tra i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti allo straniero dall’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe suscettibile di limitazioni in ragione della prioritaria esigenza di garantire la sovranità dello Stato, attraverso l’osservanza degli obblighi previsti in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale;

che in tale materia il legislatore godrebbe di un’ampia discrezionalità, incontrando il solo vincolo della non manifesta irragionevolezza delle scelte;

che, in particolare, la scelta di garantire il ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico, i quali non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del proprio stato di salute che comporti invalidità totale, non risulterebbe irragionevole;

che, con ordinanza del 7 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un diverso giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano, coniugato con un cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, il medesimo Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo d.lgs., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette identiche considerazioni rispetto alla precedente ordinanza in relazione al riconoscimento del diritto all’unità familiare che spetterebbe allo straniero;

che, secondo il Tribunale di Genova, pur non potendosi negare la necessità di un bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell’immigrazione, ciò nondimeno, nel caso oggetto del giudizio a quo, l’inserimento complessivo nel territorio italiano del nucleo familiare, composto, oltre che dal coniuge, anche da figli minori, renderebbe «astratta e, pertanto, non proponibile», l’ipotesi che l’unità familiare possa essere realizzata dal ricorrente in un Paese diverso dall’Italia;

che l’espulsione dello straniero in questione determinerebbe, ad avviso del rimettente, l’inevitabile traumatica rottura di un nucleo familiare coeso, negando al ricorrente la possibilità di svolgere le sue funzioni genitoriali, con conseguente violazione delle norme costituzionali ed internazionali richiamate;

che, pertanto, il giudice a quo sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione non prende in considerazione la posizione degli stranieri, titolari del diritto all’unità familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti coabitanti con il proprio coniuge in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti»;

che, per le stesse ragioni, ad avviso del rimettente risulterebbe non manifestamente infondata anche la questione relativa agli artt. 29 e 30 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, «nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari anche i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito»;

che, in particolare, risulterebbe del tutto irrazionale che il diritto al ricongiungimento dello straniero che versi nella situazione sopra descritta possa essere esercitato esclusivamente dall’estero e non anche dallo straniero che si trovi già sul territorio dello Stato;

che, anche in questo secondo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo affinché la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata;

che, preliminarmente, la difesa erariale delimita la questione di legittimità costituzionale sollevata al solo art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, assegnando mero valore argomentativo a quella avente ad oggetto gli artt. 29 e 30 del medesimo decreto legislativo;

che, quanto alla questione relativa all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per l’ipotizzata lesione degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, l’Avvocatura osserva che proprio l’istituto del ricongiungimento familiare, per come delineato dal d.lgs. n. 286 del 1998, offre una specifica tutela del diritto dello straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l’unità del suo nucleo familiare e che tale diritto può essere legittimamente limitato dalla preminente esigenza di garantire la sovranità dello Stato;

che, peraltro, sotto il profilo della asserita violazione dell’art. 3 Cost., la difesa erariale rileva l’impossibilità di comparare la situazione dello straniero coniugato con altro straniero – sia pur munito di permesso di soggiorno – con quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee;

che, quanto alla questione concernente gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, l’Avvocatura ne eccepisce anzitutto l’irrilevanza, atteso che il giudizio a quo ha ad oggetto la legittimità del decreto di espulsione;

che, in ogni caso, la censura sarebbe infondata, considerato che la lamentata impossibilità del ricongiungimento troverebbe giustificazione nel fatto che il ricorrente è entrato nel territorio irregolarmente.

Considerato che, con una prima ordinanza (iscritta al n. 695 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non prende minimamente in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all’unità familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti ancora a carico di parenti coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti», nonché dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto legislativo, «nella parte in cui limita la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale, senza estendere tale previsione anche ai giovani adulti, ancora a carico dei familiari, per ragioni oggettive», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, con una seconda ordinanza (iscritta al n. 696 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 d.lgs n. 286 del 1998, nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non prende in considerazione la posizione degli stranieri, titolari del diritto all’unità familiare, nella misura in cui si tratti «di soggetti coabitanti con il proprio coniuge in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, con la stessa ordinanza, il Tribunale di Genova ha inoltre dubitato della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo decreto legislativo, «nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari anche i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito», per violazione dei medesimi parametri costituzionali;

che, trattandosi di questioni connesse, in quanto concernenti l’asserita violazione del diritto all’unità familiare da riconoscere allo straniero comunque soggiornante sul territorio nazionale, i giudizi possono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia;

che le questioni relative all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, così come prospettate nelle ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili, dal momento che il giudice rimettente formula una richiesta di pronuncia additiva senza individuarne con precisione il contenuto, ma evidenziando – al contrario – la pluralità di soluzioni che potrebbero in astratto soddisfare il ragionevole bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell’immigrazione, come tali necessariamente rimesse alla discrezionalità del legislatore (ex plurimis, ordinanze n. 163 del 2007, n. 123 del 2007n. 35 del 2007, n. 9 del 2006);

che le questioni concernenti gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998 sono parimenti manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi a quibus, dal momento che il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,      

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.