ORDINANZA N. 35
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-ter, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sulle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con
ordinanza del 2 marzo 2005 dalla Corte di appello di Perugia, iscritta al n.
287 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 10
gennaio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 2005,
che il rimettente è investito
del giudizio di appello proposto da un cittadino straniero, arrestato in data
29 novembre 2002 per il reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del
che la difesa dell’imputato,
secondo quanto riferisce il giudice a quo,
ha riproposto, con i motivi di appello, l’eccezione formulata nel corso del
giudizio di primo grado in merito alla illegittimità costituzionale del citato
art. 14, comma 5-ter, nella parte in
cui detta disposizione prevede «l’immediata espulsione dello straniero rimesso
in libertà nell’ambito del procedimento che interessa, per contrasto con l’art.
24 Cost.»;
che il rimettente procede
alla disamina della normativa in tema di arresto ed espulsione dello straniero,
a partire dalla norma censurata, la quale stabiliva (all’epoca dell’ordinanza de qua) che lo straniero, trattenutosi
nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai
sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, fosse punito
con l’arresto da sei mesi ad un anno, e che, in tal caso, si procedesse ad una
nuova, immediata espulsione, con accompagnamento alla frontiera a mezzo di
forza pubblica;
che il giudice a quo richiama, inoltre, l’art. 14,
comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286
del 1998, ove è prevista l’obbligatorietà sia dell’arresto dello straniero
responsabile del reato indicato, sia della celebrazione del giudizio a suo
carico secondo il rito direttissimo, nonché l’art. 13, comma 3, del medesimo
decreto, nel quale è previsto che, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione
dello straniero sottoposto a procedimento penale – ma non anche in stato di
custodia cautelare in carcere –, il questore debba richiedere il nulla osta
all’autorità giudiziaria procedente;
che, a tale ultimo riguardo, il
rimettente si sofferma sui poteri che il legislatore ha attribuito al giudice
procedente, segnalando come, a norma del citato art. 13, comma 3, il rilascio
del nulla osta possa essere negato soltanto ove ricorrano inderogabili esigenze
processuali indicate, dalla stessa norma, nella necessità di accertare la responsabilità
di concorrenti o di imputati in procedimenti connessi, o, ancora,
nell’interesse della persona offesa, mentre, per l’ipotesi di arresto in
flagranza o di fermo, il comma 3-bis del
medesimo art. 13, stabilisce che il rilascio del nulla osta sia escluso quando
il giudice disponga la custodia cautelare in carcere dell’arrestato o del
fermato;
che il rimettente evidenzia come
tale ultima previsione non possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’arresto
dello straniero sia avvenuto, come nella specie, in relazione alla condotta di indebito
trattenimento nel territorio dello Stato, in ragione della natura
contravvenzionale del reato configurato dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto
dalla legge n. 189 del 2002, sicché in tale ipotesi il rilascio del nulla osta
all’espulsione risulta sostanzialmente automatico;
che, in definitiva, a parere
del giudice a quo, la previsione dell’obbligo
di nuova ed immediata espulsione dello straniero arrestato per il reato di
indebito trattenimento, considerata congiuntamente all’automatismo che connota
il procedimento di rilascio del nulla osta in seguito all’arresto per il reato
di cui all’art. 14, comma 5-ter, e
alla previsione dell’obbligatorietà del rito direttissimo, risulterebbe in
contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto impeditiva della partecipazione
dell’imputato al processo che si svolge a suo carico, con conseguente
menomazione del diritto alla piena difesa e al «giusto processo»;
che, inoltre, secondo il
giudice a quo, il prospettato vulnus ai
principi costituzionali non sarebbe impedito dalla disposizione contenuta nell’art.
17 del d.lgs. n. 286 del 1998 – la quale autorizza il rientro in Italia dello
straniero sottoposto a procedimento penale ai fini dell’esercizio del diritto
di difesa e per la partecipazione al giudizio –, atteso che il procedimento a
tal fine delineato nel medesimo art. 17 risulta incompatibile, sotto il profilo
temporale, con i termini particolarmente ristretti che scandiscono la
celebrazione del giudizio con il rito direttissimo;
che, infine, il rimettente enuncia
la rilevanza della questione sotto il profilo della (altrimenti insussistente)
possibilità di garantire all’imputato «l’esercizio del diritto di difesa
presenziando al dibattimento celebrato con il rito direttissimo».
Considerato che
che il giudice a quo segnala un problema di effettività
del diritto di difesa alla stregua di una normativa che prevede contemporaneamente
l’espulsione coattiva dello straniero ed il rito direttissimo obbligatorio;
che tuttavia il giudice
rimettente si limita a invocare una soluzione del problema stesso, senza
formulare un petitum specifico,
lasciando così indeterminato il possibile intervento – tra i tanti
astrattamente ipotizzabili, di tipo caducatorio o additivo – di questa Corte;
che l’indeterminatezza del petitum rende la questione manifestamente inammissibile (ex plurimis, ordinanze n. 98 del 2006, n. 188 del 2005, n. 361 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per
questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dalla Corte d’appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in