ORDINANZA N. 219
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria
Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4
giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza del 31 dicembre 2005, il Tribunale
di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
che il Tribunale rimettente è chiamato a
provvedere sull’istanza, presentata in data 7 luglio 2005, di applicazione
della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione
all’esecuzione della pena complessiva di anni uno, mesi due e giorni ventotto
di reclusione, risultante dal provvedimento di cumulo emesso in data 9 giugno
2005, e già sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura
penale;
che, secondo quanto riferisce il
rimettente, con una delle sentenze di condanna cui si riferisce il
provvedimento di cumulo è stata applicata, nei confronti del soggetto istante,
l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale;
che l’interessato, il quale risulta
― secondo il Tribunale ― ben integrato nel contesto socio-familiare
di riferimento, ha già beneficiato della misura dell’affidamento in prova al
servizio sociale, disposta in data 3 ottobre 2000 e conclusasi positivamente,
con dichiarazione di estinzione della pena, in data 19 febbraio 2003;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva come, per effetto
dell’introduzione del comma 7-bis dell’art.
58-quater della legge n. 354 del
1975, operata dall’art. 7, comma 7, della legge n. 251 del 2005, legge entrata
in vigore mentre l’istruttoria era in corso, l’istanza di affidamento in prova
al servizio sociale «per quanto ammissibile nel momento della sua
proposizione», non lo è più al momento della decisione, risultando l’aggravante
della recidiva ostativa alla concessione per la seconda volta del beneficio
richiesto;
che, a parere del rimettente, le
disposizioni che regolano la fase di esecuzione della pena, per effetto del
disposto dell’art. 10 della legge n. 251 del 2005, rimangono soggette al
principio tempus regit actum, così risultando
applicabili anche ai soggetti condannati per fatti commessi anteriormente
all’entrata in vigore della stessa legge;
che il giudice a quo sollecita una revisione dell’orientamento, prevalente nella
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’ambito di applicazione del
principio di irretroattività sarebbe circoscritto alle sole norme penali
sostanziali, sul presupposto che il principio
sancito nell’art. 25, secondo comma, Cost. si riferisca unicamente alle norme
incriminatici in senso stretto, e non anche alle norme che incidono sulle
modalità di esecuzione e sulla quantità e qualità della pena da espiare in
concreto;
che, infatti, le misure alternative alla
detenzione, per quanto regolate da una legge ad hoc e sottratte al governo del giudice della cognizione,
andrebbero considerate «intrinseche» al sistema delle norme penali in senso
lato;
che, infine, il rimettente rammenta come
la tematica in oggetto sia rimasta res
integra nella giurisprudenza costituzionale e richiama l’immediato
precedente costituito dalla sentenza della
Corte n. 273 del 2001, la quale risolse la questione allora sollevata senza
investire il quesito di fondo, oggi riproposto.
Considerato
che
il Tribunale di sorveglianza di Firenze
dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25, secondo
comma, della Costituzione, dell’art. 58-quater,
comma 7-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall’art. 7, comma 7,
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
che, successivamente alla proposizione
della questione, questa Corte, con la sentenza n. 79 del
2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 21 marzo
che, pertanto, va ordinata la restituzione
degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della
rilevanza della questione sollevata.
ordina
la restituzione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno
2007.
F.to:
Maria
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