SENTENZA
N. 79
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
Udito nella camera di consiglio del 7
febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
1. − Con ordinanza
del 6 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
In punto di rilevanza, il
giudice rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere sull’istanza,
proposta in data 2 maggio 2005, di applicazione dell’affidamento in prova al
servizio sociale con riguardo all’esecuzione della pena di mesi nove di
reclusione. Tale pena è stata inflitta al richiedente per il reato di evasione,
con sentenza del Tribunale di Catania in data 12 dicembre 2001, che ha ritenuto
sussistente la recidiva reiterata. Il rimettente precisa, inoltre, che
l’istante ha già fruito di un precedente affidamento in prova al servizio
sociale, disposto con ordinanza in data 24 marzo 2004 e concluso, con esito
positivo, in data 13 settembre 2004.
La rilevanza della
questione sarebbe evidente in quanto, per effetto del mutamento di quadro
normativo seguito all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, l’istanza,
per quanto ammissibile all’atto della proposizione, non lo è più al momento
della decisione, risultando ostativi sia il titolo del reato per il quale è
stata inflitta la condanna da eseguire, sia la precedente ammissione alla
misura alternativa, di cui l’istante, recidivo reiterato, ha fruito
relativamente ad altra pena.
Il rimettente ritiene, in
particolare, che sia applicabile al procedimento in corso la più rigorosa
disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, osservando come l’art. 10 di
tale legge preveda una particolare disciplina transitoria soltanto per le disposizioni
contenute nell’art. 6, relative ai termini di prescrizione, limitandosi, per
tutte le altre, a richiamare l’art. 2 cod. pen.,
norma generale in materia di successione delle leggi penali nel tempo, la quale
sancisce, al terzo comma (oggi, quarto), la prevalenza della legge più
favorevole al reo, salvo il limite derivante dal giudicato.
Secondo il giudice a quo tale ultima disposizione,
riguardando le norme penali sostanziali, non troverebbe applicazione nella fase
esecutiva della pena. Né sarebbe utilmente invocabile il principio di
irretroattività della legge meno favorevole, posto che l’orientamento
consolidato della giurisprudenza costituzionale circoscriverebbe alle sole
norme penali incriminatici l’ambito di operatività dell’art. 25, secondo comma,
Cost.
Il rimettente richiama
nondimeno la giurisprudenza della Corte costituzionale circa i limiti che il
legislatore incontra nell’adottare norme dotate di efficacia retroattiva, le
quali devono trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza»
e non possono porsi in contrasto «con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti».
Tali limiti, a parere del
giudice a quo, risulterebbero
travalicati dalle disposizioni censurate, con le quali il legislatore,
modificando con efficacia retroattiva l’art. 58-quater della legge n. 354 del
Il rimettente evidenzia
come nel caso di specie, per effetto delle disposizioni censurate, l’istante
incorrerebbe in una «sopravvenuta inammissibilità» della nuova richiesta di
affidamento, pur riguardando detta richiesta una pena irrogata per un fatto
risalente nel tempo, coevo a quello in relazione al quale l’interessato ha già
fruito, con esito positivo, di analoga misura alternativa.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di
sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
2. –
La questione è fondata.
2.1. – Va ribadito che –
secondo un orientamento giurisprudenziale costante ed univoco di questa Corte –
la finalità rieducativa della pena, stabilita
dall’art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la
legislazione penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi
idonei a realizzare l’emenda e la risocializzazione
del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro
varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere
nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e
dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della
rieducazione.
La massima valorizzazione
dei percorsi rieducativi compiuti da chi deve espiare una pena mal si concilia
con la vanificazione, in tutto o in parte, degli stessi, per effetto di una
mera successione delle leggi nel tempo. Le diverse valutazioni di carattere
generale e preventivo, operate dal legislatore in ordine alla previsione di
misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, non possono
incidere negativamente sui risultati già utilmente raggiunti dal condannato.
Nell’ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda
da un beneficio una data categoria di soggetti, l’applicazione della nuova
restrizione a chi aveva già maturato, secondo la previgente
disciplina, le condizioni per godere del beneficio stesso, rappresenta,
rispetto all’iter rieducativo,
«una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un
comportamento colpevole del condannato» (sentenza n. 445 del 1997).
Tale interruzione pone nel nulla le positive esperienze già registrate ed
ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa
della pena prescritta dalla Costituzione (sentenza n. 137 del
1999). In tal modo «l’opzione repressiva finisce per relegare nell’ombra il
profilo rieducativo […] al di fuori di qualsiasi
concreta ponderazione dei valori coinvolti» (sentenza n. 257 del
2006).
2.2. – Le norme censurate
– da intendersi circoscritte, secondo la motivazione dell’ordinanza di
rimessione, alle previsioni contenute nell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n.
251 del 2005 – incorrono nel medesimo vizio di legittimità costituzionale già
riscontrato da questa Corte nelle norme che hanno formato oggetto delle
pronunce sopra citate, in quanto escludono i condannati per il reato di
evasione (art. 385 cod. pen.) dalla possibilità di
ottenere i benefici di cui all’art. 47 dell’ordinamento penitenziario ed
escludono, altresì, che l’affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e la semilibertà possano essere concessi più di una
volta ai recidivi reiterati. Non è previsto infatti che i benefici in questione
possano essere concessi, sulla base della normativa previgente,
nei confronti dei condannati i quali, prima dell’entrata in vigore della legge
n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al
beneficio richiesto.
L’identità della ratio decidendi
comporta che si debba dichiarare, come nelle pronunce di questa Corte sopra
citate, l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nella presente
sede, per violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.
dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater
della legge 26 luglio 1975 n. 375 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), introdotti
dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 marzo
2007.