SENTENZA N. 257
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 30 quater della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall’articolo 7 della legge 5
dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
giugno 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1. – Con l’ordinanza indicata in
epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Livorno – chiamato a pronunciarsi
sulla richiesta di permesso premio avanzata da un condannato – ha sollevato, in
riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 30-quater della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), introdotto dall’art. 7 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
In
punto di rilevanza, il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a
provvedere sull’istanza di permesso premio avanzata da una persona condannata
alla pena di dodici anni di reclusione per delitto compreso nella rassegna
operata dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (spaccio di
sostanze stupefacenti, con l’aggravante del quantitativo ingente prevista
dall’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), con valutazioni «molto positive» circa il
percorso penitenziario sinora compiuto e in assenza di elementi dai quali
dedurre l’esistenza di collegamento con la criminalità organizzata,
terroristica od eversiva. Dei dodici anni, che costituiscono la pena inflitta,
l’interessato, tenendo conto del presofferto e delle riduzioni di pena per
liberazione anticipata, risulta aver espiato la metà della pena stessa – vale a
dire il limite di pena sufficiente per il riconoscimento del beneficio del
permesso premio, secondo la normativa previgente – ma non ancora i due terzi;
limite, questo, invece previsto dalla normativa sopravvenuta per i recidivi,
come nel caso del condannato in questione. Il giudice rimettente puntualizza che
nei confronti di tale persona era stata contestata – nel giudizio cui si
riferisce la condanna in oggetto – la recidiva specifica e reiterata (a suo
carico risultavano, infatti, lontani precedenti per rapina, detenzione e porto
illegale di armi e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti), ed essa era
stata ritenuta sussistente dal giudice della cognizione, ancorché dichiarata
equivalente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti
generiche. La rilevanza della questione sarebbe, dunque, evidente, giacché – a
seguito della applicazione retroattiva della nuova e più rigorosa disciplina –
l’istanza formulata dall’interessato, «per quanto ammissibile al momento della
sua proposizione, non lo è più al momento della decisione, proprio per effetto
del mutato quadro legislativo».
Nel merito, il giudice rimettente
evidenzia come nella giurisprudenza di
legittimità sia assolutamente prevalente la tesi per la quale l’applicazione di
disposizioni più restrittive in tema di benefici penitenziari non incontrerebbe
limiti in forza del principio di irretroattività sancito dall’art. 25 Cost.,
posto che quel principio si riferirebbe esclusivamente alle norme penali
sostanziali (vale a dire: fattispecie e pene), ma non anche alle disposizioni
inerenti alle modalità di esecuzione delle pene ed alla applicazione di quei
benefici, per le quali varrebbe l’ordinaria discrezionalità legislativa.
Malgrado ciò, il giudice a quo – nel rammentare come la tematica sia
rimasta res integra nella giurisprudenza costituzionale, giacché nella sentenza n. 273 del
2001 la questione proposta, che pur evocava ex professo quella
tematica, fu risolta lasciando impregiudicato il problema – ritiene che «tutte le disposizioni che
prevedono quelli che vengono definiti “benefici penitenziari” e che, in realtà,
descrivono modalità di esecuzione della pena, incidendo sulla quantità e
qualità della stessa, non siano estranee alla sfera di applicazione
dell’articolo 25, comma 2, della Costituzione, in quanto disposizioni
intrinseche al sistema delle norme penali intese in senso lato, ossia in un
senso che comprende anche le norme incidenti sulle modalità di esecuzione
penale».
Inoltre,
ad avviso del rimettente, sarebbe rinvenibile «un filo conduttore nella giurisprudenza della Corte
costituzionale relativa all’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354», secondo cui le disposizioni restrittive non si applicherebbero
nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore della
disciplina più rigorosa, abbiano raggiunto – come si puntualizza nella sentenza n. 445 del
1997, in tema di semilibertà, e nella sentenza n. 137 del
1999, in materia di permessi premio – un grado di rieducazione adeguato al
beneficio richiesto. Come affermato in quest’ultima sentenza, infatti, «non si può ostacolare il raggiungimento
della finalità rieducativa, prescritta dalla Costituzione nell’art. 27, con il
precludere l’accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative
in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva,
abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di
quelle misure». Donde la relativa censura di costituzionalità, che il giudice
a quo solleva, appunto, «ove non si voglia condividere l’interpretazione più estensiva, di cui
sopra si è detto, dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione e del
principio di irretroattività della legge penale ivi affermato».
2. – Nel
giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Con successiva memoria, l’Avvocatura erariale – nel precisare le proprie
conclusioni sollecitando una declaratoria di rigetto, e dopo aver escluso che
il divieto sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione operi anche
in riferimento alle misure previste dall’ordinamento penitenziario – ha
sottolineato come il legislatore, nel rendere più rigoroso l’accesso ai
benefici penitenziari nei confronti dei recidivi, abbia operato una scelta di
politica criminale esente da irragionevolezza.
Considerato in diritto
1. –
Il Magistrato di sorveglianza di Livorno − investito della richiesta di
permesso premio formulata da un detenuto nei confronti del quale è stata
ritenuta sussistente, in sede di condanna, la recidiva reiterata e specifica; e
dopo aver sottolineato come la richiesta fosse ammissibile alla luce del quadro
normativo esistente all’atto della presentazione della relativa domanda – ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall’art. 7 della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
«Ove non si voglia condividere –
sottolinea il giudice a quo - l’interpretazione
più estensiva, di cui sopra si è detto, dell’art. 25, secondo comma, della
Costituzione», viene dedotta questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 30-quater
dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che il beneficio
del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che,
prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 della citata legge n. 251 del 2005,
abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. La
norma impugnata, infatti, si porrebbe in contrasto, in parte qua, con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in
quanto – come affermato da questa Corte nelle sentenze n. 445 del
1997 e n. 137
del 1999 – «non si può ostacolare il raggiungimento della finalità
rieducativa, prescritta dalla Costituzione nell’art. 27, con il precludere
l’accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore
di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già
realizzato tutte le condizioni per usufruire di quel beneficio o di quelle
misure».
2.
– La questione è fondata in riferimento all’art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Preliminarmente,
occorre ribadire che tra le finalità che
In
tanto può concretamente parlarsi di una sostanziale non elusione delle funzioni
costituzionali della pena, in quanto il sacrificio dell’una sia il “minimo
indispensabile” per realizzare il soddisfacimento dell’altra, giacché soltanto
nel quadro di un sistema informato ai paradigmi della “adeguatezza e proporzionalità”
delle misure (per mutuare principi tipici delle cautele personali) è possibile
sindacare la razionalità intrinseca (e, quindi, la compatibilità
costituzionale) degli equilibri normativi prescelti dal legislatore. In tale
cornice questa Corte ha sottolineato come, a proposito delle misure di “rigore”
che, in tema di ordinamento penitenziario, furono adottate – dopo i tragici fatti
di Capaci – con il d. l. n. 306 del 1992, dovesse ritenersi non in linea con la
finalità rieducativa della pena la scelta di precludere l’accesso ai benefici
penitenziari in ragione del semplice nomen
juris per il quale era stata pronunciata la condanna. «Ed infatti» – si
osservò – «la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi
di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il
trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante – venne ancora
puntualizzato – la tendenza alla configurazione normativa di “tipi di autore”,
per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere
perseguita» (v. la già citata sentenza n. 306 del
1993).
3. – Tali rilievi valgono anche con
riferimento alla disposizione oggetto di impugnativa; la linea perseguita con
essa dal legislatore ha chiaramente privilegiato – inasprendo i presupposti per
la concessione dei permessi premio ai recidivi – una scelta general-preventiva,
obliterando l’iter di
risocializzazione già concretamente perseguito. È evidente, infatti, che,
accomunando fra loro le posizioni dei recidivi reiterati – senza alcuna valutazione
della “qualità” dei comportamenti, del tipo di devianza, della lontananza nel
tempo fra le condanne ed altri possibili parametri “individualizzanti” – l’opzione repressiva finisce per relegare
nell’ombra il profilo rieducativo; quest’ultimo viene ad essere addirittura
vanificato per quanti abbiano – come nella ipotesi dedotta dal giudice a quo – già raggiunto un grado di
risocializzazione adeguato al godimento del beneficio penitenziario, all’atto
della entrata in vigore della nuova e più restrittiva normativa. Un percorso di
emenda, quindi, che il legislatore ha bruscamente interrotto, al di fuori di
qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti.
In
tale quadro di riferimento risulta perciò pertinente il richiamo che il giudice
rimettente opera alla sentenza n. 173 del
1999, correttamente evocata quale precedente “specifico”, in considerazione
del fatto che i relativi dicta
appaiono sovrapponibili alla peculiare situazione generata dalla nuova
disposizione oggetto del presente scrutinio di costituzionalità. Con tale
sentenza, infatti, venne dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art.
4-bis dell’ordinamento penitenziario,
nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del permesso premio potesse
essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell’entrata in vigore
dell’art. 15, comma 1, del già citato d.l. n. 306 del 1992 – introduttivo del
nuovo e più rigoroso testo dell’art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario in tema di misure alternative, permessi
premio e lavoro all’esterno per i condannati di reati (lato sensu) di criminalità organizzata – avessero realizzato le
condizioni per usufruire del beneficio richiesto, e per i quali non fosse
accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità
organizzata.
Nella
pronuncia innanzi richiamata,
L’identica ratio decidendi deve, perciò, valere anche con riferimento alle
misure di rigore stabilite per i condannati recidivi, posto che la preclusione
alla fruizione di benefici scaturita dal nuovo regime, ove applicata nei
confronti di quanti abbiano già raggiunto, all’atto della relativa entrata in
vigore, uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento dei permessi
premio, finirebbe per tradursi in un incoerente arresto dell’iter trattamentale, in violazione del
principio sancito dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione. D’altra parte,
la «funzione “pedagogico-propulsiva” assolta dal permesso premio ha indotto
questa Corte ad individuare – rimarcando il decisivo valore della computabilità
del periodo trascorso in permesso nella durata della detenzione – una
progressione nella premialità, cui fa da contrappunto una regressione nella
medesima» in ipotesi di «gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non
si è dimostrato meritevole del beneficio» (v. sentenza n. 504 del
1995). Così da rendere evidente come l’introduzione di una sostanziale
“regressione” nella fruizione del permesso premio, non collegata ad una
corrispondente “regressione comportamentale” da parte del condannato, si pone
in evidente frizione rispetto alla stessa logica di progressività che, come si
è detto, muove l’intero (e individualizzato) programma trattamentale.
Resta conseguentemente assorbito il
dubbio di costituzionalità che il giudice rimettente formula in riferimento
all’art. 25 della Costituzione, giacché, al di là della enunciazione formale,
non si tratta di questione autonoma, né di censura correlata all’altra da
vincolo di pregiudizialità logica o di subordinazione in senso tecnico, ma di
semplice diverso profilo dell’unico quesito di legittimità.
per questi motivi
dichiara
l’illegittimità costituzionale
dell’art. 30-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall’art. 7
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 4 luglio 2006.