Sentenza n. 182 del 2007

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SENTENZA N. 182

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                         ”

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 5 maggio 2005 dal Tribunale di Mantova, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. − Con ordinanza del 5 maggio 2005, il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall’art. 316-ter del codice penale».

Il rimettente procede, per i delitti di cui agli artt. 640 e 316-ter del codice penale, nei confronti di un imputato la cui difesa ha sollevato questione circa l’attribuzione della cognizione dei fatti al giudice collegiale, anziché monocratico.

Ritiene il giudice a quo che l’eccezione sia tempestiva, pur se proposta per la prima volta nel dibattimento: l’originaria imputazione comprendeva, infatti, anche un reato di sicura attribuzione del tribunale in composizione collegiale, per il quale il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, e pertanto l’eccezione riguardante la composizione dell’organo giudicante non avrebbe potuto essere utilmente sollevata entro il termine indicato dall’art. 33-quinquies cod. proc. pen.

Nel merito, il rimettente rileva come la fattispecie prevista nell’art. 316-ter, inserita nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione), non sia compresa nel novero dei reati che l’art. 33-bis, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. sottrae espressamente all’attribuzione del tribunale in composizione collegiale. D’altra parte, il carattere eccezionale della norma che disciplina il riparto delle attribuzioni impedirebbe, a parere del giudice a quo, l’estensione in via interpretativa del novero delle esclusioni.

Su tale premessa, il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale di detta norma processuale, ritenendola in contrasto con il canone della ragionevolezza e con il principio del giudice naturale.

Sotto il primo profilo, il giudice a quo rileva come il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) sia generalmente considerato ipotesi sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie principale prevista nell’art. 640-bis cod. pen., della quale costituisce un minus anche con riferimento agli aspetti sanzionatori (si citano, al riguardo, Cass., 15 ottobre 2004, n. 43202; Corte costituzionale, ordinanza n. 95 del 2004), senza alcun profilo specializzante, atteso che entrambe le previsioni configurano reati contro la pubblica amministrazione che possono essere commessi da chiunque. Tuttavia, per effetto della norma censurata, la cognizione della fattispecie sussidiaria e meno grave appartiene al tribunale in composizione collegiale, mentre la fattispecie più ampia e più grave è attribuita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con le correlate conseguenze sul piano del trattamento processuale.

Tale differente attribuzione, a parere del rimettente, comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata e priva di ragionevolezza, e ciò sia per quanto evidenziato nella comparazione tra le fattispecie sostanziali, sia perché la norma censurata introdurrebbe una deroga immotivata al più importante tra i criteri adottati dal legislatore per individuare le ipotesi criminose da riservare alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, vale a dire il «particolare allarme sociale e disvalore connesso al reato per cui si procede».

Secondo il giudice a quo, la prospettata irragionevolezza troverebbe conferma, sul piano sistematico, nel rilievo che tutti i reati «compresi nel novero delle esclusioni di cui all’art. 33-bis, lettera b), cod. proc. pen., […] pur essendo inseriti nel capo I del titolo II del libro secondo del cod. pen. sono reati comuni e non propri del pubblico ufficiale, così come quello di cui all’art. 316-ter cod. pen.».

I profili di contrasto evidenziati con riferimento all’art. 3 Cost. inciderebbero, di riflesso, sul principio sancito nell’art. 25 Cost., posto che il rispetto della garanzia del giudice naturale implicherebbe la necessità che la legge sul riparto delle attribuzioni sia improntata a criteri di ragionevolezza.

2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

A parere della difesa erariale, la ripartizione della «competenza per materia» rientrerebbe nell’ambito delle valutazioni discrezionali del legislatore, come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, sicché non potrebbe determinarsi disparità di trattamento tra i cittadini in conseguenza della diversa natura o composizione dell’organo giudicante. L’assunto sarebbe ancor più evidente là dove, come nella sollevata questione, si discuta di ripartizione delle attribuzioni dell’organo giudicante, nella diversa composizione collegiale ovvero monocratica.

Quanto alla prospettata violazione dell’art. 25 Cost., la difesa dello Stato segnala l’incongruenza dell’invocato parametro, sul rilievo che il principio della precostituzione del giudice naturale richiederebbe esclusivamente che il giudice sia predeterminato in base a criteri fissati a priori.

Considerato in diritto

1. − Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall’art. 316-ter del codice penale».

2. – La questione è inammissibile.

2.1. – Il petitum dell’ordinanza di rimessione consiste nella richiesta di una sentenza additiva di questa Corte, che inserisca, tra le eccezioni alle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale previste dalla lettera b) dell’art. 33-bis cod. proc. pen., il reato di cui all’art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Tale ultima disposizione è stata aggiunta al codice penale dall’art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.

Il motivo dell’inserimento della nuova fattispecie penale è stato quello di prevedere un’idonea sanzione per quei fatti di illecita percezione di contributi pubblici che non potevano rientrare nella fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640-bis cod. pen. La nuova norma – a differenza di quella che prevede la truffa aggravata – prescinde dagli artifizi o raggiri e limita la condotta incriminata all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o all’omissione di informazioni dovute; inoltre, non è necessario l’evento del danno per il soggetto passivo, ma è sufficiente che l’agente consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, a fronte della pena da uno a sei anni comminata dal citato art. 640-bis cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità, confortata dall’ordinanza di questa Corte n. 95 del 2004, considera la fattispecie dell’art. 316-ter cod. pen. come sussidiaria e residuale rispetto a quella di cui all’art. 640-bis dello stesso codice. Da ciò nasce il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal giudice rimettente, il quale ritiene irragionevole che la cognizione di un reato sussidiario e residuale sia attribuita al tribunale in composizione collegiale, mentre quella del reato principale (truffa aggravata) rimane di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2.2. – Occorre mettere in rilievo che l’art. 316-ter cod. pen. è stato introdotto nell’ordinamento quando l’art. 33-bis, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. già esisteva ed attribuiva al tribunale in composizione collegiale, salvo alcune eccezioni, tutti i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale – che raggruppa le previsioni concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – ove la nuova disposizione è stata inserita, sebbene configuri un reato comune, come si evince in modo chiaro dal termine «chiunque» utilizzato per qualificare il soggetto agente.

La conseguenza della singolare collocazione della norma suddetta è stata che il nuovo reato ha seguito le sorti processuali di tutti i reati propri dei pubblici ufficiali, a proposito dei quali il legislatore aveva in precedenza scelto in blocco la competenza del tribunale in composizione collegiale, salvo alcune marginali eccezioni, già tassativamente indicate nel codice di rito.

3. – La richiesta formulata dal giudice rimettente a questa Corte di trasferire, mediante una pronuncia additiva, la cognizione del reato di cui all’art. 316-ter dal tribunale in composizione collegiale a quello in composizione monocratica è basata sulla ritenuta anomalia sistematica della collocazione della suddetta disposizione nel corpo del codice penale, cui è seguita la conseguenza processuale reputata irragionevole. La denunciata irragionevolezza, con la connessa violazione dell’art. 3 Cost., consiste ― nella prospettazione del giudice a quo ― esclusivamente in una asimmetria del trattamento processuale del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. rispetto a quello riservato al delitto previsto dall’art. 640-bis dello stesso codice.

Il Tribunale rimettente non spiega, tuttavia, quali principi costituzionalmente protetti sarebbero lesi per effetto della prospettata asimmetria.

Non è compito di questa Corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, senza che si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati.

Peraltro, un eventuale intervento additivo, come quello invocato dal giudice rimettente, avrebbe l’effetto di eliminare un’asimmetria, ma, nello stesso tempo, ne introdurrebbe un’altra, giacché la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. sarebbe devoluta alla cognizione del giudice monocratico con pochissime altre del capo I (quelle previste dagli artt. 329, 331, primo comma, 334 e 335 cod. pen.), pur non presentando, rispetto ad esse, alcuna analogia di struttura e funzione. Il che rende ancor più evidente l’inammissibilità della questione.

4. – Poiché l’evocazione dell’art. 25, primo comma, Cost. è basata anch’essa sulla presunta irragionevolezza della scelta legislativa del giudice competente, valgono per tale ulteriore censura le considerazioni svolte nei precedenti punti in ordine all’inammissibilità della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Mantova, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.