ORDINANZA N. 91
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10,
comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale di Patti,
sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, ha sollevato, con l’ordinanza di cui in
epigrafe, questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3
della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
che il rimettente censura la predetta norma, nella parte in cui prevede che l’applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell’art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento»;
che, secondo il giudice a quo, la censurata disposizione «introduce, di fatto, una diversità di trattamento dei processi già pendenti ed incardinati» (categoria alla quale appartiene – rileva il rimettente – il giudizio principale), rispetto a quelli «per i quali il dibattimento in primo grado non è ancora stato dichiarato aperto», donde la conseguente «violazione dell’art. 3 della Costituzione», atteso che i «benefici relativi alla maggiore brevità del termine prescrizionale» sono circoscritti «ad alcuni processi e, quindi ad alcuni cittadini».
Considerato che il Tribunale di Patti,
sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, ha sollevato, con l’ordinanza di cui in
epigrafe, questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3
della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
che – a prescindere dal rilievo che questa Corte, con la sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» – deve rilevarsi che il giudice a quo ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione, di talché la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (in tal senso, si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 49 del 2007 e n. 459 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 marzo 2007.
F.to:
Depositata
in