ORDINANZA N. 49
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art.
173 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dal
decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'articolo 173 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974,
n. 588, nonché dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), promosso con
ordinanza del 19 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Teano nel procedimento
civile vertente tra Poste Italiane Spa e Mario Mancino, iscritta al n. 321 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il
Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Giudice di pace di Teano, con ordinanza del 19 gennaio 2006,
emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha
sollevato, con riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460
(Modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1974, n. 588, nonché dell’art.
7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della
Cassa depositi e prestiti, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59);
che, come riferisce
il rimettente, il giudizio a quo trae
origine dal fatto che il signor Mario Mancino, intestatario di un buono postale
fruttifero emesso nel 1981 e da questo portato per l’incasso presso l’ufficio
postale emittente nel marzo del 2005, si era visto offrire dall’ufficio, quale
controvalore, non l’importo da lui atteso di euro 2.525,45 (comprensivo degli
interessi calcolati secondo le indicazioni riportate sul retro del documento),
ma quello minore di euro 2.377,83;
che a questo punto
il signor Mancino, prosegue testualmente il rimettente, «con ricorso per
concessione di decreto ingiuntivo, chiedeva al Giudice di pace adito di
ingiungere alla Spa Poste Italiane di corrispondergli l’importo di euro
che, aggiunge il
rimettente, avverso il concesso decreto ingiuntivo proponeva opposizione
che, riferisce
ancora il rimettente, l’opponente aggiungeva che, sebbene l’art. 173 del d.lgs.
n. 156 del 1973 fosse stato abrogato con d.lgs. n. 284 del 1999, esso
continuava a trovare applicazione, secondo l’espressa previsione contenuta
nell’art. 7, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 284 del
che il creditore
opposto, sempre secondo quanto espone il rimettente, contestata la fondatezza
della opposizione, ne chiedeva il rigetto, eccependo, in subordine, la
incostituzionalità del predetto art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 e dell’art.
7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, quest’ultimo nella parte in cui
consentiva, nonostante la disposta abrogazione, la perdurante applicazione ai
rapporti già in essere dell’art. 173 citato;
che il Giudice di
pace di Teano, ritenutane la non manifesta infondatezza, ha quindi sollevato
questione di costituzionalità delle dette disposizioni, rilevando che, come
diverse disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 già in passato erano state
oggetto di pronunzie di incostituzionalità a causa della disparità di
trattamento normativo riscontrabile tra i servizi resi in regime di bancoposta
e quelli analoghi resi dagli istituti di credito, così si deve ora ritenere
illegittimo l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973;
che, secondo il
giudice rimettente, in particolare, la disparità di trattamento, significativa
ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, emergerebbe raffrontando l’art. 173
del d.P.R. n. 156 del 1973 con gli artt. 117 e 118 del d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
che il primo di tali
articoli prevede che i contratti bancari siano redatti per iscritto, che siano
in essi indicati gli interessi e le altre condizioni ed i prezzi praticati e
che la possibilità di variare in senso sfavorevole per il cliente i saggi degli
interessi o le altre condizioni o prezzi deve essere espressamente indicata nel
contratto con clausola specificamente approvata, mentre il secondo prevede, a
sua volta, che le variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente debbono essere
comunicate al medesimo, il quale, nei 15 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione scritta della variazione, può recedere dal contratto senza
penalità e con l’applicazione delle condizioni precedenti;
che, ad avviso del
rimettente, poiché la disciplina contenuta nell’art. 173 del d.P.R. n. 156 del
1973 non prevede, a differenza di quella applicabile agli istituti di credito,
gli evidenziati limiti alla variazione delle condizioni contrattuali,
emergerebbe la illegittimità costituzionale di tale norma, stante la
ingiustificata ed irragionevole «disparità di trattamento in capo ai cittadini
utenti di analoghi servizi resi dalle banche»;
che tale
illegittimità, aggiunge il giudice a quo,
residuerebbe anche successivamente alla emanazione del d.lgs. n. 284 del 1999,
il quale, sebbene abbia disposto l’abrogazione delle disposizioni contenute nei
capi V e VI del titolo I del libro III del d.P.R. n. 156 del 1973 (fra le quali
è compreso l’art. 173), all’art. 7, comma 3, tuttavia prevede che «i rapporti
già in essere (…) continuano ad essere regolati dalle norme anteriori»,
consentendo così il protrarsi della denunciata disparità di trattamento in
danno della tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell’individuo,
penalizzando, altresì, il risparmiatore di ieri rispetto a quello di oggi,
ancorchè entrambi siano fruitori dei medesimi servizi di risparmio postale;
che è intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso, con riserva di
meglio argomentare, nel senso della inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio a quo;
che, nell’imminenza
della camera di consiglio, l’interveniente Avvocatura dello Stato ha depositato
memoria illustrativa insistendo nelle già rassegnate conclusioni;
che, in particolare,
la difesa erariale, ribadita la inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza, rileva che il rimettente, pur avendo evocato a parametro anche gli
artt. 43, 47 e 97 della Costituzione, ha
motivato le censure esclusivamente con riferimento all’art. 3 della medesima;
che, riguardo al
solo parametro effettivamente preso a riferimento, l’Avvocatura osserva come
sia incongruo richiamare, quale tertium
comparationis, il combinato disposto degli artt. 117 e 118 del testo unico
in materia bancaria, dato che questo, al momento sia della emissione dei buoni
postali de quibus che della adozione
del decreto ministeriale con il quale è stato variato il saggio di redditività
dei buoni già in circolazione, ancora non era stato emanato, né se ne può
ipotizzare l’efficacia retroattiva, sia pure a soli fini di comparazione;
che, peraltro,
rileva ancora la difesa erariale, la raccolta del risparmio organizzata dalla
Cassa depositi e prestiti è sottoposta a disciplina diversificata rispetto a
quella bancaria e che, comunque, le norme indicate come parametro di
comparazione non prevedono la immutabilità dei tassi di interesse, ma la
subordinano a determinate condizioni che, in realtà, non sono molto diverse da
quelle previste, al medesimo fine, per i buoni postali fruttiferi;
che l’Avvocatura
precisa, ancora, che il risparmiatore, il quale si fosse avveduto della
variazione in peius del saggio degli
interessi, avrebbe potuto immediatamente portare all’incasso i buoni, esercitando
in tal modo il diritto di recesso dal rapporto con l’emittente e che, infine,
stante la mancanza di una anagrafe dei titolari dei buoni postali, sarebbe
stato materialmente impossibile per l’emittente raggiungere personalmente i
titolari medesimi onde comunicare loro l’avvenuta variazione dei tassi.
Considerato che il giudice di pace di Teano dubita, in relazione agli artt. 3, 43,
47 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 173 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni), come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n.
460 (Modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1974, n. 588, nonché dell’art.
7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della
Cassa depositi e prestiti, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59);
che il rimettente,
in sostanza, censura l’art. 173 del d.P.R. n. 156 del
che il rimettente
non ha assolutamente motivato in ordine alla rilevanza della sollevata
questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione da assumere nel
giudizio a quo;
che la motivazione
della rilevanza della questione tanto più sarebbe stata necessaria ove si
consideri che nel giudizio a quo si
controverte sulla effettiva debenza da parte di Poste Italiane Spa di una somma
di danaro (euro 1.000,00) il cui importo, secondo quanto riferito dal giudice
rimettente, è inferiore non solo al controvalore del buono postale fruttifero
calcolato sulla base del saggio degli interessi originariamente previsto (euro
2.525,45) ma anche a quello che risulterebbe dovuto applicando al predetto
buono postale il saggio degli interessi diminuito in applicazione delle
disposizioni legislative censurate (euro 2.377,83), sicché la definizione del
giudizio a quo appare, primo visu, indipendente dalla
definizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dal rimettente;
che, pertanto, la
questione, in assenza di motivazione sulla sua rilevanza, va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dal
decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'articolo 173 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1974, n. 588, nonché dell’art. 7, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa
depositi e prestiti, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione dal
Giudice di pace di Teano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il 5
febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in