ORDINANZA N. 84
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), promossi con n. 13 ordinanze del 22 giugno 2005
dal Giudice di pace di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. da
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che con tredici ordinanze di identico contenuto, depositate il 22 giugno
2005 e pronunciate nel corso di altrettanti procedimenti relativi alla
convalida dei decreti di espulsione emessi nei confronti di diversi cittadini
extracomunitari, il Giudice di pace di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7,
del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui
non prevede la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali
al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione;
che, a parere del rimettente, la norma censurata
violerebbe l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe
sufficiente, a garanzia del diritto di difesa del destinatario del decreto di
espulsione, la mera informativa del diritto ad essere assistito da un difensore
di fiducia;
che la lesione del diritto di difesa, sempre secondo il
rimettente, sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che il provvedimento di
espulsione e quelli ad esso connessi incidono sulla libertà personale dello
straniero destinatario di tali atti, non potendosi confinare la tutela di detto
diritto al solo ed eventuale successivo giudizio di convalida;
che, sempre in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, il rimettente, evocando l’art. 13 della Costituzione, osserva che
la garanzia del diritto di difesa assume maggior rilievo in tutti quei casi in
cui un soggetto risulti destinatario di un provvedimento limitativo o,
comunque, restrittivo della libertà personale;
che, per il giudice a
quo, la norma denunciata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza
sancito dall’art. 3 della Costituzione, poiché il decreto di espulsione,
sebbene sia un atto amministrativo, in considerazione degli effetti che da esso
derivano, deve essere equiparato agli atti aventi natura penale e, per tale
motivo, deve contenere la nomina di un difensore per il destinatario;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, in via preliminare, la difesa erariale, rilevato
che il rimettente non ha fornito alcuna descrizione delle fattispecie
sottoposte al suo giudizio, eccepisce l’irrilevanza della questione, in quanto,
da un lato, la norma censurata attiene ad una fase del procedimento di
espulsione anteriore al giudizio di convalida, risultando quindi inidonea ad
influenzarne l’esito e, dall’altro, rientra tra i poteri del giudice a quo,
proprio nel corso del suddetto giudizio, verificare la legittimità del
procedimento;
che, nel merito, l’Avvocatura ritiene la questione
manifestamente infondata, poiché la norma denunciata è espressione della
discrezionalità del legislatore che, nel disciplinare il fenomeno
dell’immigrazione, tenuto conto dei diversi interessi pubblici coinvolti, ha
inteso privilegiare l’effettività del decreto emesso dal prefetto, essendo,
comunque, l’intero procedimento di espulsione assistito da idonea tutela
giurisdizionale;
che proprio la richiesta del rimettente di anticipare al
momento dell’emissione del decreto di espulsione, avente natura di atto
amministrativo, le garanzie tipiche delle fasi giurisdizionali determinerebbe
una disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti restrittivi della
libertà personale, come l’arresto e il fermo, non assistiti da identica
garanzia.
Considerato che il Giudice di pace di Roma dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede la nomina di
un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell’emissione
del decreto prefettizio di espulsione;
che le ordinanze di rimessione propongono la medesima
questione, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
un’unica decisione;
che, in via preliminare, vanno disattese le eccezioni
di inammissibilità prospettate dalla difesa erariale, avendo il rimettente
fornito una sufficiente descrizione delle fattispecie sottoposte al suo
giudizio, dovendo, altresì, il giudice a
quo fare applicazione della norma impugnata;
che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 24,
secondo comma, della Costituzione, il diritto di difesa, quale diritto
inviolabile, è garantito nella sua effettività nell’ambito di qualsiasi
procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica
sostanziale tutelata dall’ordinamento (sentenza n. 12 del 1997),
laddove la norma censurata disciplina una fase amministrativa; pertanto,
essendo solo eventuale il ricorso all’autorità giudiziaria, la disciplina
impugnata non può ritenersi in contrasto con il dedotto parametro, in quanto il
destinatario del decreto di espulsione è posto nelle condizioni di potersi
avvalere dei rimedi giurisdizionali che l’ordinamento appresta a difesa dei
suoi diritti;
che il richiamo all’art. 13 della Costituzione – e alla
necessità che il diritto di difesa sia maggiormente garantito nei casi in cui
vengano in esame provvedimenti che incidono sulla libertà personale – non
sostiene, per come prospettato dal rimettente, una autonoma censura, ma deve
intendersi riferito alla più ampia questione relativa alla violazione dell’art.
24 della Costituzione;
che, quanto alla presunta violazione dell’art. 3 della
Costituzione, il rimettente, denunciando l’ingiustificata disparità di
trattamento che la norma censurata determinerebbe per il destinatario del
decreto di espulsione rispetto al destinatario di un atto avente natura penale,
pone a raffronto fattispecie assolutamente eterogenee;
che, quindi, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Giudice di pace di Roma va dichiarata manifestamente infondata,
in quanto nessuno dei parametri evocati risulta violato dalla norma censurata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 marzo
2007.