ORDINANZA N. 12
ANNO 1997
composta dai signori:
Dott. Renato GRANATA Presidente
Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
Prof. Francesco GUIZZI "
Prof. Cesare MIRABELLI "
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
Avv. Massimo VARI "
Dott. Cesare RUPERTO "
Dott. Riccardo CHIEPPA "
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
Prof. Valerio ONIDA "
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
Avv. Fernanda CONTRI ²
Prof. Guido NEPPI MODONA ²
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ²
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ((Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e del Lazio s. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S, coop. a r.l.;
udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Renato Granata.
Ritenuto che nel corso di giudizio promosso dal
Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. contro
che secondo
che quindi sarebbe violato il principio di ragionevolezza per essere i limiti temporali di esperibilità dell'azione revocatoria agganciati, in caso di consecuzione delle due procedure, all'Amministrazione controllata, pur essendo il rimedio della revocatoria previsto soltanto nell'ambito del fallimento;
che si è costituita
Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che «le situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo fondamentale comune» che ne rende non irragionevole l'equiparazione agli effetti suddetti;
che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n.224 del 1995;
che
che quindi la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.