composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 38,
comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e),
della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di
promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14
luglio 2003, n.
Visto l’atto di costituzione della
Regione Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 5
dicembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato dello Stato Massimo
Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Salvatore Alberto Romano per
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 6
febbraio 2006 e depositato il 14 febbraio 2006 il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato gli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e
3, 8, comma 3, lettera e), e 11,
comma 6, lettera e), della legge
della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e
delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio
2003, n.
Premesso che la potestà legislativa
in materia di lavoro rientra, in linea generale, nella legislazione concorrente
di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. (tutela e sicurezza del lavoro),
nella quale allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali,
il ricorrente ricorda come specifici aspetti della materia possano rientrare
nella legislazione esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, Cost.,
laddove riguardino, caso per caso, l’immigrazione (lettera b), la tutela della concorrenza (lettera e), l’ordinamento e l’organizzazione dello Stato e degli enti
pubblici (lettera g), l’ordinamento
civile (lettera l), i diritti civili e
sociali per i quali è necessaria una uniformità su tutto il territorio
nazionale (lettera m), l’istruzione
(lettera n) e la previdenza sociale
(lettera o).
A sua
volta, lo statuto speciale per
Il
ricorrente sottolinea ancora che lo Stato, con la legge 14 febbraio 2003, n. 30
(Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), e con il
successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), ha regolamentato
organicamente la materia, dettando disposizioni nei settori di legislazione
esclusiva e stabilendo, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni,
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nonché determinando i principi fondamentali nei campi in
cui sussiste competenza concorrente con le Regioni.
Le
denunciate norme della legge regionale, secondo il ricorrente, vulnerano la
normativa in materia di lavoro, eccedendo la competenza regionale e,
specificamente, violano l’art. 33, sesto comma, e l’art. 117, secondo e terzo
comma, della Costituzione.
In particolare, l’art. 38, comma 2, della legge regionale impugnata, nell’ambito della
disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato, dispone che
«la formazione teorica da espletarsi nel corso dell’apprendistato deve essere
svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in
prevalenza, esternamente all’azienda».
Secondo il ricorrente, in primo luogo, tale disposizione, nel porre
principi di carattere generale e nel regolare le caratteristiche del contratto
di lavoro e della qualifica lavorativa, inciderebbe in materia di competenza
esclusiva statale, in quanto i profili formativi da detta disposizione
disciplinati rientrerebbero, più e prima che nella materia del lavoro, in
quella dell’istruzione (ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n, Cost., che attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione delle norme
generali) e in quella dell’ordinamento civile (parimenti rientrante nella
predetta competenza esclusiva, in base all’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
L’Avvocatura sostiene, poi, che la stessa disposizione sarebbe comunque
illegittima, poiché contrasterebbe con l’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003 che, nel
dettare i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della delega in
materia di contratti a contenuto formativo, espressamente dispone che venga
valorizzata l’attività formativa svolta in azienda. La medesima disposizione
contrasterebbe, infine, anche con l’art. 49, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003, che
prevede la possibilità di acquisire, al termine del rapporto di lavoro, una
qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale», senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione deve essere
svolta dall’apprendista. Tale disposizione legislativa detta, secondo il
ricorrente, «quanto meno», principi fondamentali in materia di legislazione
concorrente, come tali vincolanti anche
Il
ricorrente impugna, quindi, cumulativamente, gli artt. 5, commi 1 e 3, 8, comma
3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge regionale citata, i
quali – nel prevedere, rispettivamente, il coinvolgimento delle università,
insieme ad altri soggetti, nel sistema regionale dei servizi per il lavoro e la
partecipazione degli stessi nella Commissione regionale e nelle Commissioni
provinciali per i servizi e le politiche del lavoro – eccederebbero le
competenze regionali, intervenendo in una materia riservata, ai sensi dell’art.
33, sesto comma, Cost., alla competenza legislativa dello Stato e violerebbero
l’autonomia riconosciuta alle università dalla medesima norma costituzionale.
Le disposizioni impugnate, infatti, impongono specifici obblighi partecipativi
alle università e, prescrivendo la designazione di loro rappresentanti in organi regionali, le qualificano
unilateralmente come componenti necessarie di tali organi. Ciò senza indicare
alcun criterio di collegamento tra le singole università e gli organi ai quali
è imposto che esse partecipino, in contrasto con i principi enunciati da questa
Corte in materia di coordinamento e collaborazione tra le Regioni ed i diversi
organi dello Stato, applicabili anche nei confronti delle istituzioni
universitarie, la cui autonomia è costituzionalmente garantita.
2.— Si è costituita
Quanto alla censura relativa all’art. 38, comma 2, della legge regionale
impugnata, la resistente rileva che la disciplina ivi dettata va collocata
nell’ambito di materie nelle quali
Poiché la disciplina di un aspetto della formazione professionale nel contratto
di apprendistato deve correttamente collocarsi nell’ambito delle suddette
materie – e, fra esse, specificamente in quella della istruzione e della
formazione professionale – resterebbe in tal modo dimostrata l’infondatezza
della censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale.
Del resto, l’art. 48 del d.lgs. n. 276 del 2003, dettando i principi e i
criteri direttivi, affida alle Regioni la «regolamentazione dei profili
formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione», né sussiste un principio fondamentale, vincolante per
le Regioni, secondo il quale la formazione dell’apprendista deve realizzarsi in
prevalenza all’interno dell’azienda. Neanche potrebbe utilmente evocarsi la
norma della legge delega, viceversa richiamata in ricorso come norma
interposta: essa, infatti, non può essere considerata quale principio
fondamentale della materia operante nei confronti della legge regionale, ma
soltanto in riferimento al relativo decreto legislativo delegato, di talché
Peraltro, la preferenza indicata dalla norma regionale per la formazione
svolta all’esterno dell’azienda riguarda non già tutto l’aspetto formativo
dell’apprendistato, ma soltanto quella parte individuata come «formazione
teorica».
Con riguardo, poi, alle censure relative agli artt. 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), la resistente osserva che tali
previsioni non incidono in alcun modo sull’autonomia
statutaria delle università, che concerne soprattutto il loro assetto interno e
non, invece, la loro partecipazione ad organismi esterni ad esse. Non
trattandosi di limiti all’autonomia statutaria delle università, non verrebbe
nemmeno in gioco la riserva di legge statale di cui all’evocato art. 33, sesto
comma, della Costituzione. Peraltro, anche se le disposizioni denunciate potessero
in qualche modo coinvolgere detta autonomia, esse certo non ne costituirebbero
una violazione, limitandosi ad attribuire alle università la possibilità di
partecipare al sistema regionale dei servizi per il lavoro. Si tratterebbe,
perciò, di una facoltà riconosciuta a tali enti e non di una imposizione.
Ciò si desume, in particolare, dall’art. 5, commi 1 e 3, della legge
impugnata, ove la suddetta possibilità è subordinata alla acquisizione di un accreditamento,
rilasciato dalla giunta regionale, che le università sono libere di non
richiedere.
Tale previsione, quindi, non distoglie in alcun modo le università dalle
loro funzioni istituzionali, ma, anzi, attribuisce alle medesime uno strumento
ulteriore per raggiungere i propri obiettivi.
In sostanza, non vi sarebbe alcuna lesione dell’autonomia del sistema
universitario, che si vede anzi attribuita una possibilità di cui altrimenti
sarebbe privo: trattandosi di
partecipazione ad organismi collegiali facenti capo alla Regione o alle
Province, certamente le università non potrebbero unilateralmente,
nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevederla, in mancanza di una
norma espressa simile a quella oggi impugnata dallo Stato. Le disposizioni censurate,
dunque, sono volte ad ampliare l’autonomia universitaria, senza confliggere in
alcun modo con essa.
Considerato in diritto
1.— Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 38, comma 2, 5,
commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e),
e 11, comma 6, lettera e), della
legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di
promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14
luglio 2003, n.
Secondo il
ricorrente, la norma dell’art. 38, comma 2, che dispone la prevalenza della
formazione esterna rispetto alla formazione cosiddetta «formale»,
contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettere l) e n), della
Costituzione, che stabiliscono la competenza legislativa esclusiva dello Stato
rispettivamente in materia di ordinamento civile e di norme generali
sull’istruzione. Il ricorrente osserva, poi, che l’art. 5, lettere a) e b),
dello statuto della Regione Sardegna, adottato con legge costituzionale 28
febbraio 1948, n. 3, attribuisce alla Regione il potere di emanare norme
integrative e di attuazione in materia di istruzione e di lavoro.
Il
ricorrente sostiene, inoltre, che tutte le altre disposizioni, concernenti la
partecipazione di rappresentanti della scuola, della formazione e delle
università al sistema regionale dei servizi per il lavoro – e in particolare
alle Commissioni provinciali e a quella regionale per i servizi e le politiche
del lavoro – violano le attribuzioni dello Stato in materia di tutela e
sicurezza del lavoro.
2.—
Preliminarmente, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del
ricorso, sollevata dalla Regione Sardegna per carenze relative
all’identificazione del parametro, in quanto la qualità di Regione ad autonomia
differenziata comporta che, in primo luogo, si tenga conto delle norme
statutarie, potendosi fare riferimento alle disposizioni della Costituzione
soltanto ove le prime attribuiscano poteri più limitati di quelli spettanti
alle Regioni ordinarie.
Nel caso in
esame, infatti, il ricorrente non ha trascurato il parametro statutario, ma,
dopo aver rilevato che lo statuto, nelle materie in oggetto, non attribuisce
alla Regione se non poteri integrativi e attuativi e, quindi, implicitamente
non idonei, a suo avviso, a giustificare l’emanazione delle disposizioni
impugnate, ha evocato le disposizioni degli artt. 33, sesto comma, e 117,
secondo e terzo comma, della Costituzione.
3.— Nel
merito, le questioni non sono fondate.
Riguardo
alla disposizione di cui all’art. 38, comma 2, della legge regionale impugnata,
ribadendo quanto da questa Corte già affermato con la sentenza n. 425 del
2006, si deve ritenere che essa, nello stabilire che la formazione dalla
legge definita formale debba essere prevalentemente esterna, non alteri i
rapporti tra formazione interna, la cui disciplina compete allo Stato, e
formazione esterna di competenza regionale, mantenendosi perciò conforme al
sistema delle competenze concorrenti e del concorso di competenze che si
verifica in tema di apprendistato (sentenza n. 50 del
2005).
Del pari
non fondate sono le questioni, concernenti le altre disposizioni, sollevate per
contrasto con l’art. 33, sesto comma, Cost., in quanto implicano la doverosa
partecipazione di rappresentanti delle università al sistema dei servizi in
materia di lavoro e ad organismi provinciali e regionali istituiti dalla legge
impugnata, violando il principio dell’autonomia delle università.
Il ricorrente,
infatti, non tiene conto della circostanza che l’art. 5, comma 3, della legge
regionale n. 20 del 2005 stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 (tra i
quali la scuola, le università e gli enti di formazione) espletano le attività
del sistema dei servizi «previo accreditamento rilasciato dalla Giunta
regionale». Il comma 4 dello stesso articolo (non impugnato) prevede che «le
procedure, i presupposti e le modalità per l’ottenimento, il mantenimento e la
revoca dell’accreditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente, sentita
Ora,
ragioni logico-sistematiche e letterali – la disposizione parla di «ottenimento»
dell’accreditamento – inducono ad escludere che questo possa essere attribuito
d’ufficio. Tale accreditamento, al contrario, costituisce esplicazione
dell’autonomia delle università, che potranno richiederlo oppure no. Ne
consegue che il coinvolgimento delle medesime nel sistema dei servizi per il
lavoro non si configura come adempimento di un obbligo, illegittimamente loro
imposto dalla normativa regionale, di necessaria partecipazione ai detti organi
regionali, ma come mera facoltà di partecipazione.
Le
disposizioni impugnate, pertanto, da un lato costituiscono esercizio del potere
della Regione di emanare norme attuative e integrative in materia di istruzione
e in materia di lavoro (art. 5 dello statuto regionale), dall’altro non
contrastano con quanto stabilito dall’art. 33, sesto comma, della Costituzione.
per questi motivi
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della Regione Sardegna 5
dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
gennaio 2007.
F.to:
Depositata in