Ordinanza n. 443 del 2006

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ORDINANZA N. 443

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Franco                                          BILE                                      Presidente

-         Giovanni Maria                            FLICK                                   Giudice

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                                    SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

-         Paolo Maria                                  NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in combinato disposto con l’art. 58-quater della legge 25 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedono l'esclusione del beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena nei confronti dei soggetti cui è stata revocata una misura alternativa alla detenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, con ordinanza del 10 dicembre 2005, il Magistrato di sorveglianza aveva negato al condannato (la cui pena termina il 6 marzo 2007) la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge n. 207 del 2003;

che tale provvedimento era giustificato dal fatto che il 22 luglio 2004 il soggetto aveva subito la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale;

che il condannato ha proposto reclamo sostenendo di non aver beneficiato di alcuna misura alternativa alla detenzione, essendo stato l'affidamento revocato sin dal suo inizio, ed invocando la sentenza n. 278 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003;

che la citata sentenza della Corte costituzionale ha determinato «l’abrogazione in toto» del citato art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003, con la conseguente possibilità ed, anzi, in presenza degli altri presupposti di legge, la doverosità, stante l’assenza di discrezionalità del Magistrato di sorveglianza nella concessione del beneficio, dell’accesso alla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena da parte di chi ha subito la revoca di una misura alternativa per «fatto colpevole»;

che, secondo il rimettente, la normativa risultante dalla predetta declaratoria di incostituzionalità risulta confliggente con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che sarebbe infatti irragionevole, e perciò in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, il sistema derivante dal combinato disposto dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 e dell’art. 1, comma 3, della legge n. 207 del 2003, dal momento che la revoca della misura ai sensi dell'art. 51-ter della legge n. 354 del 1975, da un lato, impedisce l'accesso, fra le altre misure alternative, a quella costituita dall’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 della stessa legge, e, dall’altro, impone la concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena, misura, peraltro, più favorevole;

che detto sistema, inoltre, vanificherebbe la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante dal momento che, ove venisse dichiarata l’incostituzionalità del combinato disposto delle norme censurate, il beneficio in esame, altrimenti concedibile sussistendo gli altri presupposti di legge, non sarebbe applicabile al caso di specie.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede, come causa ostativa del beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena, la revoca di una misura alternativa alla detenzione, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevolezza del sistema che si viene a determinare dal momento che, in caso di revoca di misura ai sensi dell’art. 51-ter della legge n. 354 del 1975, da un lato è impedito l’accesso, fra le altre misure alternative, a quella costituita dall’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 della stessa legge, e dall’altro si impone la concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena, misura più favorevole; nonché dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché sarebbe vanificata la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale, in quanto ogni misura alternativa alla detenzione, accanto alla funzione di rieducazione, risponde all’esigenza “specialpreventiva” di impedire nuovi comportamenti illeciti attraverso la predisposizione di una griglia di prescrizioni più o meno cogenti, esigenza che sarebbe frustrata dalla concessione della sospensione condizionata della esecuzione della pena di cui all’art. 1 della legge n. 207 del 2003 al condannato che, proprio per avere violato quelle prescrizioni , abbia subìto la revoca della misura alternativa;

che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell’automatismo che si rinviene nella norma denunciata con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena;

che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della predetta sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex plurimis, ordinanze n. 326 del 2006, n. 346, n. 229 e n. 206 del 2005).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 6 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2006.