Sentenza n. 259 del 2006

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SENTENZA N. 259

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                             MARINI                                            Presidente

-  Franco                                 BILE                                                    Giudice

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                       “

-  Francesco                            AMIRANTE                                             “

-  Ugo                                     DE SIERVO                                             “

-  Romano                              VACCARELLA                                       “

-  Paolo                                   MADDALENA                                        “

-  Alfio                                   FINOCCHIARO                                      “

-  Alfonso                               QUARANTA                                            “

-  Franco                                 GALLO                                                     “

-  Luigi                                   MAZZELLA                                             “

-  Gaetano                              SILVESTRI                                              “

-  Sabino                                 CASSESE                                                 “

-  Maria Rita                           SAULLE                                                   “

-  Giuseppe                             TESAURO                                                “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e 545, comma quarto, del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 27 aprile 2004 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Banco di Sicilia s.p.a. e Bellomo Pietro, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2004.

          Visto l’atto di costituzione del Banco di Sicilia s.p.a., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

          udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

          uditi l’avv. Paolo Tosi per il Banco di Sicilia s.p.a. e l’avv. dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

         1.– Nel corso di due processi riuniti, promossi ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile dal Banco di Sicilia s.p.a. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare al proprio ex dipendente P. B. la somma di lire 56.006.676, pari ai quattro quinti del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre spettanze di fine rapporto da questi maturate e, in via riconvenzionale, per la condanna dell’opposto a corrispondere la somma di lire 638.888.496 da lui illecitamente sottratta alla banca nello svolgimento delle mansioni alle quali era adibito, ovvero quella diversa risultante dalla compensazione c.d. «atecnica» oppure, ai sensi dell’art. 1243 del codice civile, fino a concorrenza delle somme dovute al P.B. a titolo di TFR e per altre spettanze di fine rapporto, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 aprile 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell’art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, per contrasto con l’art. 3, comma primo, e con l’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d’impiego.

         1.1.– Il giudice a quo riferisce che l’opposto, costituitosi in giudizio, ha obiettato che il credito vantato dal Banco di Sicilia s.p.a., per la sua natura extracontrattuale, non sarebbe opponibile in compensazione c.d. atecnica oltre i limiti del quinto e, in subordine, ha eccepito l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell’art. 545, commi terzo, quarto e quinto, cod. proc. civ., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente che la compensazione ed il pignoramento di quanto dovuto a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, operi nei limiti ivi previsti anche in relazione a crediti vantati dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro o di impiego.

         1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, premesso che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione l’azione per il risarcimento dei danni causati dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi quelli derivanti da una condotta di appropriazione indebita) ha natura contrattuale in conseguenza della violazione del dovere di diligenza imposto dall’art. 2104 cod. civ., osserva che, sempre in base ad un orientamento consolidato della Suprema corte, l’operazione che il datore di lavoro compie detraendo dalla retribuzione l’importo corrispondente ad un proprio credito verso il lavoratore nascente dal medesimo rapporto, non integrerebbe una vera e propria compensazione – la quale presuppone l’autonomia dei rapporti da cui originano i contrapposti crediti – ma un mero conguaglio dare-avere, in quanto tale non soggetto alle limitazioni previste dalle norme impugnate.

         Il giudice a quo osserva che il fondamento di tale operazione di accertamento contabile, denominata «compensazione atecnica», è stato ravvisato dalla giurisprudenza nella incompatibilità della compensazione tecnica con la funzione sinallagmatica del contratto a prestazioni corrispettive, volta a garantire a ciascun contraente la prestazione convenuta, ma dichiara di dissentire da questa impostazione che preserva la sinallagmaticità attraverso il requisito, non previsto dalla legge, della autonomia dei rapporti da cui originano i crediti.

         Se è vero, infatti, ad avviso del giudice rimettente, che il contratto a prestazioni corrispettive, liquide ed omogenee, per essere causalmente significativo, deve quantomeno prevedere che esse non siano contestualmente esigibili – con l’effetto che, in tal caso, non potrebbe comunque operare la compensazione in senso tecnico per la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1243 cod. civ. –, non sussisterebbero ragioni per escludere che la compensazione tecnica possa operare, con i limiti di cui agli artt. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell’art. 545, cod. proc. civ., anche nei rapporti di credito-debito aventi causa in un medesimo rapporto giuridico quale quello di lavoro, ancorché fondati, come nel caso di specie in cui si contrappone un credito risarcitorio ad uno retributivo, su fatti costitutivi diversi, ma pur sempre riconducibili al medesimo titolo costituito dal contratto di lavoro.

         Secondo il Tribunale di Palermo l’opposta conclusione – superabile ad avviso della Cassazione solo per effetto di un’espressa pattuizione del contratto collettivo o individuale di lavoro – imponendo il totale sacrificio del credito vantato dall’opposto a titolo di TFR e di altre spettanze di fine rapporto, impedirebbe l’avverarsi del contemperamento, cui è ispirato l’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., tra l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo che, a norma dell’art. 36 Cost., oltre a remunerare la qualità e quantità del lavoro prestato, assicura al lavoratore ed alla sua famiglia la possibilità di condurre un’esistenza libera e dignitosa.

         Il giudice a quo osserva, inoltre, che tali considerazioni, certamente non dirette a porre in discussione il principio generale per cui, in virtù della post-numerazione, non è possibile far discendere dall’art. 36 Cost. l’obbligo per il datore di lavoro di remunerare il lavoratore che non esegua la prestazione, sono volte invece a sottolineare che i limiti alla compensazione sono diretti all’attuazione del principio del solve et repete in relazione a crediti che, come quello retributivo, non ammettono remore alla loro soddisfazione, se non a prezzo di una lesione dell’art. 36 Cost.

         Il Tribunale di Palermo censura inoltre le norme in esame, come interpretate dalla Corte di cassazione, anche per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto fondano una ingiustificata disparità di trattamento tra il datore di lavoro e tutti gli altri creditori del lavoratore ai quali, invece, può essere opposta l’impignorabilità oltre il quinto dei crediti di lavoro.

         1.3.– Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente precisa di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame nel significato normativo attribuito dalla giurisprudenza dominante, in quanto ormai valutabile quale “diritto vivente”, essendo frutto di una serie continua di pronunce uniformi.

         2.– Si è costituito in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., opponente nel giudizio a quo, il quale ha, preliminarmente, invocato una pronuncia di manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Palermo, per essere diretta ad ottenere una mera revisione dell’interpretazione delle norme in esame effettuata dalla giurisprudenza di legittimità.

         2.1.– Nel merito, la parte privata ha dedotto l’infondatezza delle censure innanzitutto con riguardo all’art. 36 Cost., considerando che proprio la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che il principio per cui la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia  un’esistenza libera e dignitosa non è un principio assolutamente insuperabile, quantomeno con riguardo alle conseguenze di eventi che prescindono dal rapporto di lavoro, inteso come scambio di prestazione lavorativa e retribuzione (sentenza n. 209 del 1975).

         Osserva infatti il deducente che, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto la legittimità dell’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. anche nell’ipotesi in cui il pignoramento del quinto di uno stipendio modesto determini la contrazione della retribuzione in modo da non assicurare al lavoratore il minimo indispensabile per vivere, tenuto conto del principio per cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio e che il minimo vitale va in concreto individuato con riguardo al complesso dei beni oggetto del processo di esecuzione (sentenza n. 434 del 1997).

         Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale non condiviso dal rimettente si è formato proprio con riguardo ad ipotesi, identiche a quella oggetto del giudizio a quo, in cui, anche ad avviso del Tribunale di Palermo, risulterebbe manifestamente ingiusto l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dipendente licenziato per appropriazione indebita i quattro quinti del TFR senza poter defalcare quanto da questi illecitamente sottratto.

         2.2.– Quanto alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost., il Banco di Sicilia osserva che la posizione del datore di lavoro è affatto diversa da quella degli altri creditori del lavoratore, tenuto conto che, proprio per il continuo insorgere di posizioni contrapposte di debito e di credito nel corso del rapporto di lavoro, il primo è particolarmente esposto all’insolvenza del proprio dipendente con la conseguenza che l’applicabilità dei limiti posti in tema di compensazione gli impedirebbe di esercitare il diritto di autotutela che l’ordinamento riconosce a ciascuna delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive.

         3.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la manifesta inammissibilità ed infondatezza della questione.

         La difesa erariale deduce, in primo luogo, che l’ordinanza di rimessione, essendone stato comunicato il solo dispositivo, non è mai stata notificata, secondo il disposto dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne ha quindi avuto conoscenza solo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ragion per cui non si sarebbe validamente costituto il rapporto processuale.

         Nel merito, l’Avvocatura deduce che scopo delle norme censurate è quello di permettere al lavoratore subordinato una dignitosa disponibilità dei frutti del proprio lavoro e non anche quello di assicurargli i proventi di condotte penalmente rilevanti, ragion per cui risulterebbe in contrasto con gli intenti del legislatore la diversa interpretazione propugnata dal giudice a quo.

         4.− Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Banco di Sicilia s.p.a. ha puntualizzato le proprie difese, in particolare osservando che, ove fosse censurato di illegittimità costituzionale l’orientamento giurisprudenziale in esame, dovrebbero essere ritenute illegittime anche tutte le norme che, in casi predeterminati e rispondendo a scelte mirate, consentono la riduzione della retribuzione al di sotto dei quattro quinti, come quelle che stabiliscono un tetto agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di indennità di mobilità i quali, nel caso delle retribuzioni più alte, possono risultare fissati, infatti, ben al di sotto della soglia dei quattro quinti della normale retribuzione.

         Né, ad avviso della parte privata, avrebbe consistenza pratica il timore espresso dal giudice a quo, e cioè che la compensazione atecnica dei crediti da lavoro dipendente potrebbe consentire al datore di lavoro di rifiutarsi, mese per mese, di corrispondere la retribuzione al dipendente che continui a prestare la propria opera; occorre tener conto, infatti, che, a fronte di comportamenti integranti giusta causa di licenziamento, nessun datore di lavoro continuerebbe ad avvalersi dell’opera del dipendente inadempiente e, che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro di P. B. è già stato risolto, sicché il credito oggetto di compensazione atecnica è relativo al TFR e non anche a voci retributive mensili.

         Quanto alla disparità di trattamento denunciata dal Tribunale di Palermo, il Banco di Sicilia sottolinea la non comparabilità della posizione del datore di lavoro con quella di qualsiasi altro creditore del dipendente, tenuto conto che solo il primo è onerato in via esclusiva del debito retributivo nei confronti di questi, ragion per cui ad ogni altra posizione creditoria il limite del quinto potrà essere opposto dal lavoratore «solo nella fase esecutiva, quale limite al pignoramento, giammai quale limite alla compensazione».

         Infine, dopo aver negativamente valutato l’effetto che deriverebbe dalla parificazione tra il datore di lavoro e gli altri creditori sotto il profilo della deresponsabilizzazione del dipendente, il quale, pur essendo negligente o avendo dolosamente attentato al patrimonio datoriale, si vedrebbe comunque garantito il credito retributivo nei limiti dei quattro quinti, il Banco di Sicilia osserva come il richiamo effettuato dal giudice a quo al principio del solve et repete, quale fondamento della previsione dei limiti legali alla compensazione, risulterebbe improprio, tenuto conto che questo è stato da sempre ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale in quanto in violazione sia del principio di eguaglianza che del diritto di agire in giudizio senza limitazioni; l’invocata pronuncia di accoglimento costituirebbe pertanto, ad avviso della parte privata, una inammissibile reintroduzione nel sistema di una sorta di solve et repete, nel senso che il datore di lavoro, prima di poter agire per il recupero coattivo del proprio credito, dovrebbe adempiere al debito retributivo nei confronti del dipendente, «pur essendo pacifico che, una volta liquidata tale somma e confusasi con il patrimonio del dipendente, essa tornerebbe ad essere integralmente aggredibile da parte del datore di lavoro in sede di esecuzione forzata, con evidente vulnerazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.».

Considerato in diritto

         1.− Il Tribunale di Palermo dubita, in relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell’art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” risultante dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza della Corte di cassazione, non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione  abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d’impiego.

         2.− Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità della questione proposta dall’Avvocatura generale dello Stato in ragione della circostanza che l’ordinanza di rimessione è stata soltanto comunicata nel dispositivo, e non già notificata, al Presidente del Consiglio dei ministri.

         Premesso che la lamentata irregolarità del procedimento non determinerebbe, in sé, l’inammissibilità della questione ma la restituzione degli atti al giudice a quo perché provveda al compimento dell’atto prescritto dalla legge, deve rilevarsi che, non avendo l’Avvocatura dedotto alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa (che ha, peraltro, ritualmente esercitato), non sussiste impedimento di sorta all’esame nel merito della sollevata questione di legittimità costituzionale.

         3.− La questione non è fondata.

         3.1.− Il consolidato (anche se non totalmente univoco) orientamento giurisprudenziale, in relazione al quale il Tribunale di Palermo solleva la questione di legittimità costituzionale, muove dalla premessa secondo cui «l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti»; autonomia che non sussisterebbe «allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza» (così, ex multis, Cass. 17 aprile 2004, n. 7337).

         Di tale principio − elaborato al fine di non turbare l’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni nell’ambito di un unico rapporto − la giurisprudenza ha fatto applicazione ai rapporti di debito-credito tra datore di lavoro e suo ex dipendente, ed in particolare al caso − oggetto del giudizio a quo − di credito dell’ex dipendente per il TFR e di credito del datore di lavoro da delitto.

         3.2.− L’orientamento giurisprudenziale appena ricordato non può certamente ritenersi confliggente con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui vieta ingiustificate disparità di trattamento (qui, tra creditori).

         La circostanza che il credito del datore di lavoro abbia il suo fatto costitutivo in un delitto (nella specie, appropriazione indebita) non è idonea a rendere in toto equiparabile il credito del datore di lavoro a quello di qualsiasi altro creditore, e quindi a rendere privo di razionale giustificazione l’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la specificità di quel credito nella circostanza che l’obbligazione risarcitoria dell’ex dipendente scaturisce da un comportamento che non solo ha nell’esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma che costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore.

         3.3.− Non sussiste neanche la lamentata violazione dell’art. 36 della Costituzione, in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., dal momento che questa Corte ha statuito che la norma del codice di rito − se è vero che contempera l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo (sentenza n. 20 del 1968) − non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale contemperamento (ordinanza n. 302 del 1998) e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi prevista nei confronti di qualsiasi credito.

         Consegue da tale rilievo che le segnalate peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto nei confronti dell’ex dipendente ben possono giustificare il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., e cioè ad una norma della quale deve escludersi che costituisca − nel suo specifico contenuto − inderogabile attuazione del precetto di cui all’art. 36 Cost.: sicché la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, in realtà, sollevata sotto il profilo della insussistenza (da negarsi per quanto si è detto) di sufficienti ragioni a sostegno della disparità di trattamento sancita, in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., in favore del datore di lavoro creditore di somme risarcitorie ex delicto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile, e dell’articolo 545, comma quarto, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.