SENTENZA N. 3
ANNO 2006
Commento alla decisione
di
Carlo Padula
(per gentile concessione del Forum di Quaderni
Costituzionali)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 6, comma 2, 7, comma 2, 21, 25, commi 2, 3 e 4,
lettera a), della legge della Regione
Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e
del Presidente della Giunta regionale), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 7 febbraio 2005, depositato il 15
febbraio 2005 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto
di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza
pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato
dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per
1.
– Con ricorso notificato il 7 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, in via principale, l’art. 4 [«e le disposizioni ad esso
connesse: quali l’art. 6, comma 2, e 25, comma 4, lettera a)»], l’art. 7, comma
2, l’art. 21 e l’art. 25, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 16
dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale).
Il
ricorrente osserva che la potestà legislativa prevista dall’art. 122, primo comma, della Costituzione incontra, oltre ai
limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato,
anche i limiti derivanti da «riserve di statuto» [che al momento della
proposizione del ricorso non risulta(va) ancora promulgato] e dagli
insegnamenti dati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del
2003. E, poiché la legge regionale impugnata prevede, all’art. 25, comma 3,
che «Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo statuto regionale», alla difesa erariale
«appare doveroso» – in previsione dell’imminente svolgimento della
consultazione elettorale – dare della legge impugnata (ed in particolare del
combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 25, commi 3 e
Altre
censure riguardano l’art. 4, comma 1, della legge, che prevede un Consiglio
regionale «composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale».
Secondo il ricorrente – essendo la composizione del Consiglio regionale
riservata dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale – il numero dei componenti
del Consiglio regionale deve rimanere, fino all’entrata in vigore del «nuovo»
statuto, quello definito dalla normativa statale vigente. Inoltre la norma
neppure sarebbe coerente con il «nuovo» statuto, che, agli artt. 7, comma 1, e
11, comma 2, stabilisce il numero dei componenti del Consiglio regionale in
quarantadue, e non quarantatre.
Pertanto
l’art. 4, comma 1 – e le norme ad esso connesse di cui all’art. 6, comma 2 (dal
quale dovrebbe essere eliminata la parola «quarantadue»), all’art. 25, comma 4,
lettera a) (che dovrebbe essere soppressa), e all’art. 21 (che,
riguardando la supplenza dei consiglieri sospesi, dovrebbe essere «ospitata
dallo statuto») – contrastano con la «riserva di statuto» prevista dall’art.
123 Cost., e con gli artt. 122 Cost. e 5 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1.
Infine,
l’art. 25, comma 2, della legge (in particolare l’aggettivo «necessarie»
riferito alle «intese con i competenti organi dello Stato» che il Presidente
della Giunta promuove per l’applicazione della legge stessa) violerebbe l’art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la disposizione – per
come è formulata – impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, così
invadendo la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.
2.
– In ragione della «sopravvenuta legge della Regione Marche 1 febbraio 2005, n.
5», con atto depositato il 15 febbraio 2005, la difesa erariale ha rinunciato
all’istanza di sospensione formulata nel ricorso introduttivo, «fermo restando
il ricorso».
3.
–
Altrettanto
infondate, per
4.
– Nell’imminenza dell’udienza, l’Avvocatura
generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa in cui – preso atto dell’intervenuta modifica della
disciplina transitoria dell’art. 25 della legge regionale impugnata e della
entrata in vigore del nuovo statuto regionale ed abbandonata la questione
relativa all’art. 21 – modifica le
conclusioni formulate nel ricorso, chiedendo la declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 4 e consequenzialmente
dell’art. 6, comma 2, della medesima legge.
5. – Anche
Preso
atto della delimitazione della materia del contendere,
Nel
merito,
1.
– Il presente giudizio di costituzionalità riguarda la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per
l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).
Di
essa il Governo ha impugnato: a) l’art. 7, comma 2 (secondo cui «Il
decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima
del giorno delle elezioni»), per contrarietà «a principio fondamentale della
legislazione statale», ove non venga interpretato – in combinato disposto con
il successivo art. 25, commi 3 e 4 – nel senso della sua inapplicabilità prima
dell’entrata in vigore del nuovo statuto della Regione Marche (all’epoca non
ancora promulgato); b) l’art.
4, comma 1 (secondo cui «il Consiglio regionale è composto da 42 consiglieri e
dal Presidente della Giunta regionale»), per contrasto con la «riserva di
statuto» prevista dall’art. 123 della Costituzione, con l’art. 122 Cost. e con
l’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, assieme alle «connesse» norme
dell’art. 6 comma 2 (dal quale si dovrebbe eliminare la parola «quarantadue»),
dell’art. 25, comma 4, lettera a) (da sopprimere), e dell’art.
2.
– La delibera del 28 gennaio 2005, con cui il
Consiglio dei ministri ha autorizzato l’impugnazione della legge regionale n.
27 del 2004, richiama la relazione del Ministro per gli affari regionali, che
muove rilievi di incostituzionalità ai soli artt. 4, comma 1, 25, comma 2, e
25, comma 4, lettera a), della
legge.
La scelta politica del Governo di impugnare
norme regionali si esprime nell’indicazione delle specifiche disposizioni
ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l’autonomia tecnica
dell’Avvocatura dello Stato nell’individuazione dei motivi di censura (sentenza n. 533 del
2002).
Pertanto
le questioni proposte nei confronti di norme non considerate da tale scelta
politica sono inammissibili (sentenze n. 106 del
2005, n. 166
del 2004 e n.
338 del 2003): nella specie si tratta delle questioni relative agli artt. 6, comma 2, 7, comma 2, 21 e 25, commi 3 e
4, della legge regionale impugnata.
2.1.
– Per quanto concerne in particolare il
citato art. 25, l’originario testo della norma, prima della
proposizione del giudizio, è stato radicalmente modificato (in senso ampiamente
satisfattivo delle pretese del ricorrente) dall’art.
1 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 5 (pubblicata nel bollettino
ufficiale della Regione Marche del 2 febbraio 2005, n. 12), entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 3).
Il
ricorso introduttivo è stato notificato alla Regione Marche in data 7 febbraio
2005. Pertanto – a parte la già rilevata
inammissibilità delle questioni riguardanti i commi 3 e 4 dell’art. 25 – la
questione relativa al secondo comma di tale
articolo è inammissibile, in quanto riferita ad una norma non più in
vigore, che non risulta avere avuto nel frattempo alcuna applicazione, con
conseguente difetto originario di interesse a ricorrere.
3. – Questa
Corte deve dunque pronunciarsi solo sulle censure concernenti il comma 1
dell’art. 4 della legge regionale impugnata, secondo cui «Il Consiglio
regionale è composto da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta
regionale».
3.1.
– Di tali censure
L’eccezione
è infondata. Incontestata essendo la possibilità per
3.2.
– Nel merito, la questione non è fondata.
La
norma è censurata (in relazione agli artt. 122 e 123 Cost. e all’art. 5 della
legge cost. 22 novembre 1999, n. 1) sotto un duplice profilo.
Innanzi
tutto il ricorrente deduce che la composizione del Consiglio regionale è
materia riservata alla fonte statutaria, onde fino all’entrata in vigore del
«nuovo» statuto non può formare oggetto di una legge regionale ordinaria.
Ma l’art. 25 della legge impugnata (nel testo vigente al momento
della proposizione del ricorso, risultante dalle modifiche già apportate
dall’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005) prevede
espressamente che le disposizioni della legge medesima si applicano solo «a
seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto regionale». Neppure in
astratto avrebbe, dunque, potuto porsi un problema di determinazione
dell’ambito della potestà regionale in materia, secondo i canoni del regime
transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che ha efficacia
vincolante solo fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (sentenza n. 196 del
2003).
3.3.
– Sotto un secondo profilo, la norma impugnata non sarebbe coerente con il
«nuovo» statuto, che (agli artt. 7, comma 1, e 11, comma 2) fissa il numero dei
componenti del Consiglio medesimo in quarantadue, e non quarantatre.
La norma impugnata non contraddice gli evocati parametri
statutari, ma è coerente con essi.
Legittimamente esercitando la propria competenza in ordine alla
scelta politica sottesa alla determinazione della «forma di governo» della
Regione (art. 123, primo comma, Cost.), il legislatore statutario delle Marche
ha infatti stabilito che «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale e diretto in concomitanza con l’elezione del Consiglio
regionale e fa parte dell’organo consiliare» (art. 7, comma 1) e che «Il
Consiglio [regionale] è composto da quarantadue consiglieri» (art. 11, comma
2). Inoltre ha soggiunto che «Sono organi della Regione il Consiglio regionale,
L’interpretazione letterale e sistematica di tali norme
statutarie – in particolare della previsione della «concomitanza» delle due
diverse elezioni dei due organi – porta ad escludere che il legislatore
statutario della Regione Marche abbia inteso considerare il Presidente della
Giunta regionale un componente del Consiglio regionale come gli altri membri di
esso, come viceversa è espressamente previsto per il Presidente del medesimo
Consiglio, la cui elezione avviene tra i consiglieri (art. 13, comma 1).
per questi motivi
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, dell’art. 7, comma 2,
dell’art. 21 e dell’art. 25, commi 3 e 4, lettera a), della legge della
Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e
del Presidente della Giunta regionale), sollevate – in riferimento agli artt.
122 e 123 della Costituzione ed all’art. 5 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, della citata legge della
Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il medesimo ricorso;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della stessa legge della
Regione Marche n. 27 del 2004, sollevata – in riferimento agli artt. 122 e 123
della Costituzione ed all’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1 – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il predetto ricorso.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 9 gennaio
2006.
Franco BILE, Presidente
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio
2006.