SENTENZA N. 461
ANNO 2005
Commento alla decisione di
Federico Girelli
L’inammissibilità
utiliter data
(nella Rubrica Studi di Consulta
OnLine)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 25 febbraio 1992, n.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
1.– Il Tribunale di Trento, in funzione
di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza depositata il 23 luglio
2004, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
dell’art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
Il Tribunale
premette in fatto di essere stato investito di un ricorso volto ad ottenere il
riconoscimento del diritto di percepire l’indennizzo di
cui alla legge n. 210 del 1992 da parte di una persona affetta da epatite
cronica C da HCV correlata, manifestatasi nel 1991 e
confermata a seguito di biopsia epatica nel 1993.
Il giudice rimettente aggiunge che, a detta della ricorrente, la patologia in questione è ascrivibile al contagio da parte del marito, anch’egli portatore di epatopatia cronica HCV, contratta a seguito di trasfusioni e trattamento con emoderivati; in particolare, l’infezione sarebbe stata trasmessa alla ricorrente per via parentale inapparente dal marito, con il quale, all’epoca del contagio, conviveva more uxorio e con il quale si è poi sposata in data 3 settembre 1994.
Il Tribunale di Trento precisa che alla ricorrente è stato negato (in
data 10 settembre 2002) dalla Commissione medica ospedaliera di Verona il diritto
all’indennizzo di cui alla legge n. 210 del
Il rimettente precisa, inoltre, che il Ministero della salute, resistente nel giudizio a quo, ha fatto proprie le ragioni ostative enunciate dalla CMO di Verona, evidenziando sia l’esistenza di un fattore di rischio intrafamiliare (derivante dal fatto che anche il padre della ricorrente è portatore dello stesso virus), «cui dovrebbe essere attribuito rilievo causale preminente», sia la circostanza che il convivente more uxorio non è compreso tra i soggetti beneficiari delle provvidenze contemplate dalla legge n. 210 del 1992, nonostante l’allargamento del campo di applicazione della suddetta legge da parte della Corte costituzionale (sentenze numeri 27 del 1998, 423 del 2000 e 476 del 2002).
La ricorrente, oltre a ribadire che l’epatite cronica C da HCV sarebbe stata da lei contratta a seguito di contagio dal marito, ha chiesto, nel corso del giudizio a quo, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 6, della legge n. 210 del 1992, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.
Il giudice rimettente al riguardo osserva che è stato già accertato, a seguito di autonomo ricorso, e non è in contestazione tra le parti, che il marito della ricorrente abbia contratto l’epatite cronica HCV correlata in conseguenza di trasfusioni e trattamento con emoderivati; in secondo luogo, dichiara che non può essere accolta l’eccezione relativa alla scadenza del termine per la proposizione della domanda di indennizzo (previsto in tre anni dall’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992), in quanto, per il caso di epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2003, n. 6500). Il Tribunale di Trento aggiunge inoltre che, a seguito di CTU medico legale, è risultato che la fonte del contagio della ricorrente «deve individuarsi con ogni ragionevole certezza nell’attuale coniuge». Infine, afferma che, a seguito di deposizioni testimoniali, è stato accertato che, in epoca antecedente al matrimonio ed in particolare all’epoca in cui la ricorrente contrasse il virus HCV, tra la stessa e l’attuale marito vi era «un rapporto di vera e propria convivenza more uxorio caratterizzato dai connotati della stabilità, continuità e regolarità, ossia una vera e propria “famiglia di fatto”».
Premesso quanto sopra, il rimettente ritiene applicabile nel giudizio a quo l’art. 1, comma 6, della legge n. 238 del 1997, argomentando, altresì, l’impossibilità di dare alla disposizione in parola un’interpretazione analogica o estensiva in grado di ricomprendere tra i beneficiari dell’indennizzo anche il convivente more uxorio.
Rileva,
inoltre, come la questione di legittimità costituzionale del
detto art. 1, comma 6, non sia manifestamente infondata.
Sarebbe, innanzitutto, rinvenibile un contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto, nonostante la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia più volte ribadito l’impossibilità di assimilare la convivenza di fatto al rapporto di coniugio, la posizione del convivente more uxorio, a detta del rimettente, «merita in determinati casi riconoscimento, anche se i vincoli affettivi e solidaristici che ne scaturiscono troveranno tutela non già nell’art. 29 della Cost. ma nell’ambito della protezione, offerta dall’art. 2 Cost., dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali».
Inoltre, la mancata estensione al convivente more uxorio dei benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 pregiudicherebbe il diritto alla salute, rectius: il diritto a non subire menomazioni della propria sfera psicofisica per effetto di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati; diritto, questo, riconducibile al novero dei diritti inviolabili dell’uomo.
Infine, sarebbe violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto, pur essendo diversa la condizione del coniuge da quella del convivente more uxorio, parrebbe irragionevole che gli stessi benefici che la legge n. 210 del 1992 riconosce al coniuge non debbano essere riconosciuti anche al convivente.
2.– è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità della questione.
La difesa erariale rileva che il giudice rimettente, censurando la portata della norma denunciata nella parte in cui non prevede l’estensione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, «mira» ad una sentenza di tipo additivo, tale da recare immediati maggiori oneri a carico della finanza pubblica senza l’indicazione, ex art. 81 Cost., delle relative fonti di finanziamento; per questa stessa ragione l’Avvocatura dello Stato ritiene che siano privi di rilevanza i richiami alle precedenti pronunzie di questa Corte che hanno esteso anche ai conviventi more uxorio la tutela di taluni diritti fondamentali.
La questione
sarebbe inoltre inammissibile in quanto, secondo la difesa statale, non
potrebbe escludersi la possibilità di una diversa interpretazione della norma
censurata, tale da dare rilievo all’esistenza del rapporto di coniugio, non nel
momento in cui si è verificato il contagio, ma in quello della richiesta
dell’indennizzo.
Infine, la questione sarebbe infondata, «se non addirittura
manifestamente infondata». In proposito, il richiamo
alla sentenza
n. 404 del 1988 – fatto dal rimettente – non pare, all’Avvocatura
dello Stato, pertinente, trattandosi nell’un caso
della tutela del diritto all’abitazione, nell’altro (qui preso in esame) di una
«prestazione meramente patrimoniale esulante dall’area dell’inviolabilità, per
non essere, tra l’altro, correlabile all’invocato diritto alla salute,
tutelabile in generale per vie diverse da quella di natura indennitaria».
1.– Il Tribunale di Trento,
sezione lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione, dell’art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
2.– Occorre preliminarmente
ricostruire la successione temporale di leggi che ha
determinato una variazione nella portata della tutela, al fine di verificare il
quadro normativo da cui partire per ogni valutazione inerente al presente
giudizio.
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) istituiva un indennizzo per coloro che
avessero riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (art. 1,
comma 3). La stessa legge prevedeva un termine di decadenza di tre anni nel
caso di vaccinazioni e di dieci anni nel caso di infezioni
da HIV decorrenti dal momento della presentazione della domanda in via
amministrativa. Poiché nulla era previsto in modo specifico per i danneggiati
da emotrasfusione, la giurisprudenza ha stabilito che
non potesse essere esteso per analogia il termine
previsto per le vaccinazioni e per le infezioni da HIV per il carattere
eccezionale delle norme sulla decadenza, secondo il principio contenuto
nell’art. 14 disp. prel.
cod. civ., con la
conseguenza dell’applicabilità alla fattispecie del termine ordinario di
prescrizione di dieci anni (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2001, n. 6130 e 23 aprile 2003, n. 6500).
Dopo una serie di decreti-legge, tutti non convertiti,
che hanno apportato alla legge n. 210 del 1992
modifiche non rilevanti in questa sede, è intervenuto l’art. 6 del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e di sanità), che ha apportato al testo originario
dell’art. 2 della legge suddetta una modifica in base alla quale i benefici
previsti venivano estesi altresì a coloro che risultassero contagiati dai
soggetti di cui all’art. 1 (vaccinati, infettati da HIV ed emotrasfusi).
Il medesimo articolo (comma 2) stabiliva che la nuova disciplina si applicasse per gli anni 1995 e 1996. Anche
questo decreto-legge non è stato convertito, ma il suo contenuto è stato
«riversato» in una serie di decreti-legge successivi ed infine gli effetti
prodottisi sono stati fatti salvi dall’articolo unico della legge 17 gennaio
1997, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria). Tali
decreti-legge, che contengono norme identiche a quella introdotta
dal decreto-legge n. 362 del 1995, sono il decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
448 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità) e
il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553 (Disposizioni urgenti in materia di
assistenza farmaceutica e di sanità). Anche gli
effetti prodotti da tali decreti-legge non convertiti sono stati fatti salvi
dalla citata legge n. 4 del 1997.
È intervenuto successivamente
l’art. 6 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 89 (Disposizioni urgenti in
materia di assistenza farmaceutica e di sanità), che ha ristretto la portata
soggettiva della tutela, limitandola al coniuge contagiato da uno dei soggetti
di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992, nonché al figlio contagiato
durante la gestazione. È stata inoltre mantenuta la previsione di applicabilità per gli anni 1995 e 1996. Identico
contenuto è presente nel decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224 (Disposizioni
urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di
sanità). Questi ultimi due decreti-legge non sono stati convertiti ed i loro
effetti sono stati anch’essi sanati dal citato articolo unico della legge n. 4
del 1997. Si sono quindi succeduti l’art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1996,
n. 344 (Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive
internazionali, nonché modifiche alla legge 25
febbraio 1992, n. 210) e l’art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450
(Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive
internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), di
contenuto identico ai due precedenti. È intervenuto ancora l’art. 7 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (Interventi per le aree depresse e
protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché
modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), di identico contenuto,
convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641 (Conversione in legge con
modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi
per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali,
nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), che ha fatto salvi
altresì gli effetti degli ultimi due decreti-legge non convertiti (nn. 344 e 450). Il decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
3.– Di tale complessa
concatenazione di norme non v’è alcun cenno nell’ordinanza di rimessione. Sarebbe stato invece necessario che il giudice a quo avesse motivato, sia pure per
escluderla, in ordine all’applicabilità ad una domanda
presentata nel 1996 delle norme di legge vigenti in quell’anno,
che risultano peraltro contenere una diversa estensione soggettiva della
tutela. A partire dal decreto-legge n. 362 del 1995
fino al decreto-legge n. 89 del 1996, il diritto all’indennizzo spettava a
tutti i terzi contagiati dagli emotrasfusi; dopo
l’entrata in vigore di tale ultimo atto normativo, la tutela è stata limitata
al coniuge ed al figlio contagiato durante la gestazione. Gli effetti di tutti
i decreti-legge citati sono stati sanati dalle successive leggi n. 641 del 1996
e n. 4 del 1997. Di conseguenza il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare
se una domanda, in ipotesi presentata prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge n. 89 del 1996, ricadesse sotto la previsione più ampia del
regime giuridico precedente a tale atto normativo o dovesse essere valutata
alla stregua della più restrittiva disciplina susseguente.
Dall’ordinanza di rimessione
non si evince la data esatta della presentazione della suddetta domanda, che
potrebbe essere anteriore o successiva al 26 febbraio 1996. Ove fosse
anteriore, sarebbe ulteriormente necessario valutare quale interazione debba riconoscersi tra le disposizioni che dichiarano
applicabili i decreti-legge n. 362 del 1995, n. 448 del 1995 e n. 553 del 1995
agli anni 1995 e 1996 e l’identica disposizione, contenuta nel decreto-legge n.
89 del 1996, che dichiara parimenti applicabile il medesimo atto normativo agli
anni 1995 e 1996. Ciò anche in considerazione del disposto dell’articolo unico
della legge n. 4 del 1997, che fa salvi indiscriminatamente gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sia sotto la
più estensiva normativa precedente, che sotto quella più restrittiva
susseguente, entrambe recate peraltro da decreti-legge non convertiti.
3.1.– Dalla
soluzione del dubbio interpretativo di cui sopra discende la spettanza o meno
del diritto all’indennizzo alla presentatrice della domanda. Le ricadute di tale
soluzione interpretativa sulla rilevanza della questione sono evidenti.
Poiché il giudice rimettente non si fa carico di alcuna argomentazione sui criteri di individuazione della
norma applicabile alla fattispecie, pur in presenza delle suesposte rilevanti
problematiche di successione di leggi nel tempo, la questione deve essere
dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.