SENTENZA N. 456
ANNO 2005
Commento alla decisione
di
Tommaso F. Giupponi
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge
della Regione Puglia 4 novembre 2004, n.
20 (Nuove norme
in materia di riordino delle Comunità montane), e degli artt. 1 e 4 della legge
della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”,
promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 3
e il 31 gennaio 2005 e depositati in cancelleria rispettivamente l’11 gennaio e
l’8 febbraio 2005 ed iscritti ai nn. 5 e 18 del
registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 3
gennaio 2005, depositato il successivo 11 gennaio ed iscritto al n. 5 del
registro ricorsi 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino
delle Comunità montane), per contrasto con gli artt. 114 e 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione.
Il ricorrente – dopo avere esposto il
contenuto essenziale dell’intera legge regionale – assume la illegittimità
costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui prevede la
incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo con quella di
parlamentare, consigliere regionale e sindaco. Ciò in quanto sarebbe stata
invasa la competenza legislativa statale in materia di “legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.), e sarebbe stato leso il «principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali» e «le
prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni».
Più in particolare, la difesa
erariale ritiene che le Comunità montane – da qualificarsi quali enti
costituzionalmente non necessari appartenenti alla categoria degli enti locali
a carattere associativo intercomunale – rinvengono nell’art. 27 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), la norma che disciplina le regole di incompatibilità con
termini e modalità compiutamente prefissati e non suscettibili di integrazioni
o modificazioni da parte del legislatore regionale. La disposizione da ultimo
richiamata – stabilendo al comma 2 che «la comunità montana ha un organo
rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con
quella di sindaco di uno dei comuni della comunità (…)» – avrebbe un contenuto
precettivo diverso da quello espresso dalla disposizione censurata.
Inoltre, il
legislatore regionale, sottolinea la difesa erariale, «si spinge a sancire
incompatibilità con la carica di parlamentare sulla quale non ha alcuna
competenza ad intervenire».
Secondo la difesa erariale quanto
esposto troverebbe conferma nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), che, nel disporre la revisione delle disposizioni in
materia di enti locali per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce
la persistente validità del d.lgs. n. 267 del 2000.
2.—
Con successivo ricorso notificato il 31 gennaio 2005, depositato il
successivo 8 febbraio ed iscritto al n.
18 del registro ricorsi del 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha,
altresì, impugnato gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29
novembre 2004, n. 68 recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”, per contrasto con gli artt. 3,
97, 114 e 117 della Costituzione.
L’art. 1 della predetta legge ha
inserito il comma 3-bis all’art. 11
della legge 28 dicembre 2000, n. 82, prevedendo che «in caso di rinnovo,
l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentati dei comuni
raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito
espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei
comuni (…)».
Secondo la difesa erariale, sulla
base di quanto disposto dagli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000,
2.1.— Per quanto attiene, invece,
all’art. 4 della stessa legge della Regione Toscana n. 68 del 2004, tale norma,
dettando «disposizioni transitorie per
2.2.— Si è costituita
3.— Nell’imminenza
dell’udienza pubblica la difesa erariale ha depositato una memoria, in
riferimento al ricorso n. 5 del 2005, insistendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Regione
Puglia n. 20 del
L’Avvocatura ritiene che le conclusioni
esposte non potrebbero essere diverse anche a seguito della sentenza n. 244
del 2005, con cui questa Corte ha escluso che possano rientrare nell’àmbito applicativo degli artt. 114 e 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, le Comunità montane, per le quali,
pertanto, non opererebbe né il principio di equiordinazione,
né la competenza legislativa esclusiva dello Stato in relazione ai profili ordinamentali.
Ciò in quanto il legislatore regionale, «sia pure legiferando in materia di sua
esclusiva competenza (…), ha ugualmente esorbitato dai limiti della sua potestà
legislativa perché ha invaso settori di esclusiva competenza della legislazione
statale, sia per espressa disposizione del d.lgs. n.
267 del 2000, sia per quanto desumibile dai principi generali dell’ordinamento
(quali espressi anche dagli artt. 65-66 Cost.)». In definitiva, gli artt. 114 e
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, risulterebbero
comunque violati, atteso che
Infine, la
difesa erariale richiama le sentenze n. 60 del
1966 e n.
127 del 1987 di questa Corte, che avrebbero
affermato il principio secondo cui spetta alla legge statale disciplinare i
casi di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
3.1.—
L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’imminenza dell’udienza
pubblica, una memoria anche con
riferimento al ricorso n. 18 del 2005, sottolineando, in premessa, che i
profili di incostituzionalità degli artt. 1 e 4 della
legge della Regione Toscana n. 68 del 2004 permarrebbero anche a seguito
dell’emanazione della citata sentenza n. 244 del
2005.
In particolare,
con riferimento all’art. 1 della predetta legge si ribadiscono le censure di
violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione secondo l’ordine delle
argomentazioni già illustrato nel ricorso.
Per quanto attiene, invece, all’art.
4, si rileva come la disposta protrazione transitoria dell’attuale àmbito territoriale di operatività della Comunità montana
Area Lucchese si porrebbe in contrasto con il
principio di equiordinazione di cui all’art. 114
della Costituzione, in quanto verrebbe compromessa «l’autonoma capacità di
ciascun singolo Comune, di decidere riguardo all’adesione alla costituenda
Comunità montana», senza che siano neanche previsti «meccanismi di
consultazione e concertazione». In definitiva, dunque, il
legislatore regionale, pur legiferando in una materia di sua competenza,
secondo quanto già riconosciuto con la citata sentenza n. 244 del
2005, avrebbe nondimeno invaso settori disciplinati dalla legislazione
statale e violato i principi generali desumibili dal combinato disposto degli
artt. 114 e 117 della Costituzione, nonché «dall’intero nuovo titolo V
della parte seconda della Costituzione».
4.—
4.1.— Per quanto attiene
all’impugnazione relativa all’art. 4 della stessa legge della Regione Toscana
n. 68 del 2004, la difesa regionale argomenta l’asserita infondatezza delle
censure muovendo dalla ratio che giustificherebbe la norma in esame,
diretta ad evitare che la immediata rideterminazione
dell’àmbito territoriale comporti l’esclusione di
alcuni Comuni dalla Comunità montana. Per tale ragione, si sottolinea nella
memoria, sono stati proprio i Comuni interessati a chiedere che venisse
rinviata la individuazione del nuovo àmbito
territoriale in attesa di ulteriori verifiche e ciò attesterebbe,
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che la disposizione impugnata sarebbe
stata emanata «non già per ledere l’autonomia dei Comuni, ma proprio per
rispondere ad una loro specifica istanza». In ogni caso, si aggiunge, la
censura sarebbe comunque infondata, non contemplando gli artt. 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra i soggetti di
autonomia destinatari del precetto in essi contenuto, anche le Comunità
montane.
Considerato in diritto
1.— I due ricorsi indicati in
epigrafe, stante la loro connessione oggettiva, devono essere riuniti ai fini
di un’unica decisione.
2.— Con il primo ricorso (n. 5 del 2005) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane), il quale prevede l’incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di parlamentare, di consigliere regionale e di sindaco.
Il ricorrente
— richiamandosi anche alla disciplina in materia prevista dalla legislazione statale (art. 27 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”), la quale troverebbe conferma nell’art. 2
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.
3) — ha lamentato che la normativa impugnata sarebbe invasiva della competenza
statale esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.)
e lederebbe, inoltre, il «principio di equiordinazione
tra Stato, Regioni ed Enti locali» (art. 114 Cost.). Nel ricorso si sottolinea,
altresì, come il legislatore regionale si sia “spinto” fino «a sancire una
incompatibilità con la carica di parlamentare sulla quale non ha alcuna
competenza ad intervenire».
2.1.— Con il secondo ricorso (n. 18
del 2005) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4
della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche
alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità
montane)”, per contrasto con gli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione.
L’art. 1 della citata legge ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 11 della legge della stessa Regione Toscana 28 dicembre 2000, n. 82, il quale ha disposto che «in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni (…)».
Dopo aver ricordato che, in forza degli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32,
comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000,
Quanto all’art. 4 della legge regionale in questione, pure oggetto di
impugnazione, esso – dettando «disposizioni transitorie per
3.— Entrambi i ricorsi prospettano, in termini sostanzialmente analoghi, una prima questione di costituzionalità, la quale postula che si stabilisca se ed in quali àmbiti spetti allo Stato, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva in ordine alla struttura ed alle funzioni delle Comunità montane.
In particolare, si tratta di verificare se possano trovare applicazione nei confronti delle suddette Comunità i parametri costituzionali (artt. 114 e 117, comma 2, lettera p, Cost.) previsti specificamente per i Comuni, sul presupposto della equiordinazione delle prime ai secondi.
In base alla tesi prospettata nei due ricorsi dalla difesa erariale, ove
fosse data risposta positiva a tale preliminare quesito, le norme regionali
impugnate sarebbero lesive di àmbiti riservati alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, con violazione dei parametri
costituzionali di cui agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione.
Agli enunciati profili comuni, si
aggiungono, nel ricorso proposto contro la legge regionale della Toscana, le
censure di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
4.— Con riferimento ai suddetti parametri, le
questioni non sono fondate.
Questa Corte, in una fattispecie per molti aspetti analoga, ha di recente affrontato la tematica concernente le Comunità montane (sentenza n. 244 del 2005), esaminando, in linea di principio, come esse si collocano nell’àmbito dell’attuale sistema delle autonomie.
Si tratta, dunque, di un caso
speciale di unioni di Comuni, «create in vista della
valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più
adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani,
“funzioni proprie”, “funzioni conferite” e funzioni comunali» (sentenza n. 229 del
2001, richiamata dalla sentenza n. 244 del
2005).
La predetta qualificazione pone in
evidenza l’autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni,
come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà
statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge n. 131 del 2003).
5.— Sulla base delle suindicate argomentazioni, che vanno ribadite anche in
relazione alla questione in esame, può escludersi la sussistenza della dedotta
violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione.
Al riguardo, deve innanzitutto
ritenersi – in linea con quanto affermato con la citata sentenza n. 244 del
2005 – non conferente il richiamo alla disposizione costituzionale da
ultimo citata, nella parte in cui prevede, tra l’altro, che rientra nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla
“legislazione elettorale” e agli “organi di governo” degli enti territoriali
subregionali. Ciò in quanto in essa si fa espresso riferimento ai Comuni, alle
Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve ritenersi tassativa.
Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza
della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs.
n. 267 del 2000, rientra ora nella competenza legislativa residuale delle
Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Allo stesso
modo, inconferente deve ritenersi il riferimento,
contenuto nei due ricorsi, all’art. 114 della Costituzione, non contemplando quest’ultimo le Comunità montane tra i soggetti di
autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.
Ciò comporta che, ai fini dello
scrutinio di costituzionalità delle norme regionali in questione, non può
neanche farsi utile riferimento, come dedotto dalla difesa erariale, ai
principi fondamentali che sarebbero desumibili dalla legislazione statale, e
segnatamente dal d.lgs. n. 267 del
6.— Orbene, alla luce delle
considerazioni che precedono, le disposizioni della legge della Regione
Toscana n. 68 del 2004 (artt. 1 e 4) relative, da un lato, alla composizione
dell’organo di governo delle Comunità montane e, dall’altro, alle norme
transitorie specificamente dettate per quella dell’Area Lucchese,
si sottraggono alla censura di violazione degli indicati parametri
costituzionali. E inoltre, devono ritenersi infondate anche le censure
formulate in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, a
prescindere dal difetto di una idonea motivazione, non è dato ravvisare alcuna
violazione di tali parametri con riferimento a disposizioni normative che,
nell’esercizio di una competenza legislativa caratterizzata da un elevato grado
di autonomia,
7.— Per quanto attiene alla norma contenuta nell’art. 16, comma 1,
della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, la quale ha disposto la
incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo delle Comunità
montane pugliesi con quelle di parlamentare, consigliere regionale o sindaco,
la censura di violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, deve ritenersi non fondata per le medesime ragioni innanzi
esposte.
Fondata è, invece, la censura con la
quale l’Avvocatura dello Stato, nel ricorso introduttivo, ha dedotto che il
legislatore regionale non ha «alcuna competenza» ad intervenire nella materia
relativa alle «incompatibilità con la carica di parlamentare». Detta censura è
stata poi ribadita e sviluppata, anche con riferimento espresso all’art. 65
della Costituzione, più approfonditamente nella successiva memoria difensiva.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare
che l’art. 65 della Costituzione – stabilendo che «la legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore» –
pone una precisa riserva di legge statale e che, quindi, è precluso al
legislatore regionale, anche se fornito, come nel caso di specie, di potestà
legislativa residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane, di
determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità) con
l’ufficio di deputato o di senatore (sentenze n. 127 del
1987 e n. 60
del 1966). Non essendo, pertanto, consentito che una fonte diversa da
quella statale possa vietare il cumulo di due cariche, delle quali una sia
quella di membro del Parlamento, l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della
legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che «la carica di
presidente dell’organo esecutivo è incompatibile con quella di parlamentare».
per questi motivi
riuniti i giudizi,
a) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4
novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità
montane), nella parte in cui prevede
che «la carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile con quella
di parlamentare»;
b) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto previsto dal precedente capo a), la
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 16, comma 1, secondo
periodo, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in
riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso (n. 5 del 2005) indicato in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29
novembre 2004 n. 68 recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 82 (Norme in
materia di Comunità montane)”, sollevata in riferimento agli artt. 3,
97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso (n.
18 del 2005) indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 dicembre
2005.
Annibale
MARINI, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 dicembre 2005.