SENTENZA N. 172
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 aprile 2004, depositato in cancelleria il 6 maggio 2004 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2005 il
Giudice relatore Guido Neppi Modona;
uditi l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti
per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Romano Morra e
Andrea Manzi per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 30 aprile e depositato il 6 maggio 2004, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base della deliberazione adottata
il 29 aprile
Ad avviso del ricorrente, la norma invaderebbe l’ambito della legislazione
esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile e penale, come
stabilito dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La legge statale 27
marzo 2001, n. 97, che tra l’altro nell’art. 3 prevede, in caso di rinvio a
giudizio per taluni reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato,
concussione, corruzione), il trasferimento del dipendente ad altro ufficio, avrebbe
inoltre già dettato una compiuta disciplina in tema di rapporti tra
procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti
pubblici.
L’art. 3 della legge regionale denunciata,
quand’anche lo si volesse ritenere applicabile – come suggerito dalla stessa
Regione Veneto - ai soli reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli
elencati nella legge n. 97 del 2001, finirebbe perciò con l’introdurre
ulteriori effetti sanzionatori conseguenti a fatti reato, interferendo con attribuzioni
esclusive dello Stato.
Con atto in data 19 maggio 2004 si è costituita in giudizio
Non sarebbe inoltre dato ravvisare alcuna sovrapposizione con la legge n.
97 del
In ogni caso – precisa la difesa della Regione - i provvedimenti di cui
alla normativa regionale non rappresenterebbero un «effetto sanzionatorio
conseguente a fatti reato», integrando semplici «provvedimenti di mobilità»,
correlati al pregiudizio derivante dalla permanenza del dipendente condannato
con sentenza di primo grado nella medesima sede o con il medesimo incarico.
In una successiva memoria depositata il 9 novembre 2004
l’Avvocatura insiste sulla inammissibile sovrapposizione della normativa
regionale alla disciplina statale in tema di conseguenze del procedimento
penale sul rapporto di pubblico impiego e ribadisce che i provvedimenti
previsti dalla legge impugnata, presupponendo non la sola pendenza del
procedimento, ma la emissione di una sentenza di condanna, anche se non
definitiva, produrrebbero effetti non meramente cautelari, bensì sanzionatori,
caratterizzati dalla irreversibilità. Il trasferimento di sede e l’attribuzione
di altro incarico non avrebbero infatti effetti
provvisori, posto che non ne è prevista la cessazione con il venir meno della
condanna, ma si atteggerebbero a vere e proprie sanzioni adottate in via
anticipata rispetto alla condanna definitiva.
La disciplina impugnata sarebbe di conseguenza riferibile alla materia
degli effetti del processo penale (in particolare, della sentenza di condanna
in primo grado) sul rapporto di impiego e atterrebbe
al diritto penale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche
sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico.
Dal suo canto
Infine, infondata sarebbe anche l’argomentazione
dell’Avvocatura circa l’irreversibilità degli effetti del trasferimento, posto
che, da un lato, lo stesso art. 3 della legge regionale
fa «salvo quanto previsto dalle norme vigenti», così assicurando la piena applicazione della disciplina statale
e, conseguentemente, la provvisorietà degli effetti del provvedimento
cautelare; dall’altro, l’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, nel fare
«salva l’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti», riconosce
la possibile coesistenza di ulteriori e specifiche disposizioni a tutela degli
interessi pubblici fondamentali propri di ciascun ordinamento.
Nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2005 i
difensori delle parti hanno ribadito le argomentazioni
e le conclusioni sostenute in precedenza.
Considerato in diritto
1. - Oggetto della
questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal
Presidente del Consiglio dei ministri è l’art. 3 della
legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la trasparenza
dell’attività amministrativa regionale). La disposizione censurata stabilisce
che, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, «l’amministrazione
regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o all’attribuzione ad
altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica
amministrazione, con sentenza di primo grado».
Secondo il Governo, la norma regionale invade l’ambito della legislazione
esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile e penale, riconosciuta
dall’art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, sovrapponendosi alla legge statale 27 marzo 2001, n. 97,
relativa ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, che
in relazione ad alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione contempla
nell’art. 3, comma 1, il trasferimento ad altro
ufficio in caso di rinvio a giudizio e nell’art. 4 la sospensione dal servizio
in caso di condanna anche non definitiva.
2. - La questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri
non è fondata.
3. - Va preliminarmente rilevato
che l’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2004 si
apre con l’espressa clausola di salvezza di quanto previsto dalle norme
vigenti; la disciplina censurata non si sovrappone pertanto alle disposizioni
della legge statale, ma deve ritenersi operante, come sostenuto dalla Regione
Veneto, solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione diversi
da quelli previsti dalla legge statale n. 97 del 2001.
4. - Secondo il ricorrente
la legge regionale censurata, nel prevedere a seguito di sentenza di condanna
di primo grado il trasferimento ad altra sede del dipendente pubblico o
l’attribuzione ad altro incarico, introduce «ulteriori
effetti sanzionatori conseguenti a fatti reato», legati «non alla sola pendenza
del procedimento penale ma alla emissione di sentenze di condanna di primo
grado». Tale disciplina determinerebbe «effetti non meramente cautelari ma
sanzionatori, attesa la loro irreversibilità», e inciderebbe su una materia
che, oggettivamente, «è quella degli effetti del processo penale (e, anzi,
della sentenza penale di condanna di primo grado) nel rapporto di impiego» e, quindi, attiene al «diritto penale».
Sulla base di queste argomentazioni, e tenuto conto che il ricorso non contiene alcuna
motivazione a supporto del generico richiamo anche all’ordinamento civile, non
vi è quindi dubbio che la censura mossa dal Governo alla norma regionale si
riferisce esclusivamente all’invasione della competenza statale in materia di
ordinamento penale. Riguardo a tale sfera di competenza, questa Corte ha
peraltro già avuto occasione di affermare (v., da ultimo, sentenza n. 185 del
2004) che la materia penale deve essere «intesa come l’insieme dei beni e
valori ai quali viene accordata la tutela più intensa»
e che essa «nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici», mediante la configurazione delle
fattispecie, l’individuazione dell’apparato sanzionatorio e la determinazione
delle specifiche sanzioni.
Coerentemente a questa impostazione, in tema di sospensione cautelare
obbligatoria dal servizio prevista dall’art. 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di pubblici dipendenti che abbiano
riportato condanna, anche non definitiva, per delitti di criminalità
organizzata o per determinati delitti contro la pubblica amministrazione,
Deve pertanto escludersi che la meno incisiva misura del provvisorio
trasferimento di sede o dell’assegnazione ad altro incarico, prevista dalla
disposizione censurata, costituisca effetto penale della sentenza di condanna
per determinati fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia
dell’ordinamento penale.
5. – Le finalità che la norma intende perseguire, significativamente
inserita in una legge intitolata «Norme per la trasparenza dell’attività
amministrativa regionale», sono ravvisabili nell’esigenza di tutelare
l’immagine, la credibilità e, appunto, la trasparenza
dell’amministrazione regionale; interessi che, anche prima dell’eventuale
pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare
pregiudicati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che abbia commesso
nell’esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica amministrazione.
Alla luce del principio di buon andamento dei pubblici uffici e del dovere
dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di «adempierle con
disciplina ed onore» (artt. 97 e 54, secondo comma,
Cost.), la disposizione in esame offre dunque alla amministrazione regionale
uno strumento volto a realizzare l’interesse pubblico di garantire la
credibilità e la fiducia di cui l’amministrazione deve godere presso i
cittadini (v. sentenze
n. 206 del 1999 e n. 145 del 2002);
interesse leso dal discredito che la condanna, anche solo di primo grado, può
recare all’immagine del corretto funzionamento dei pubblici uffici, e certo
prevalente su quello individuale del dipendente alla permanenza nella medesima
sede o nel medesimo ufficio. La misura risulta
pertanto ispirata non già da ragioni punitive o disciplinari, quanto da
esigenze, lato sensu
cautelari, in funzione dell’organizzazione interna degli uffici (v. ancora sentenza n. 206 del
1999: p. 9 del Considerato, ove il trasferimento dell’impiegato ad
altra sede, ufficio o mansione, in contrapposizione con la misura cautelare
della sospensione dal servizio, viene significativamente definito «misura
organizzativa»), atteso che le esigenze di trasparenza e di credibilità della
pubblica amministrazione sono direttamente correlate al principio
costituzionale di buon andamento degli uffici.
per questi
motivi
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004,
n. 4 (Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale), sollevata,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.