SENTENZA N. 26
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 10 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 71 del registro dei ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione
della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del
16 novembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato dello Stato
Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Fabio Lorenzoni per
Ritenuto in
fatto
1.— Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42
(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro), pubblicata il 13 agosto 2003,
che aggiungono, rispettivamente, gli artt. 22-bis e 22-ter, commi 1, 2
e 3, nella legge regionale n. 32 del 2002.
Sottolinea il ricorrente che
il citato art. 22-ter – introdotto
dall’impugnato art. 2 – nel disciplinare, al comma 1, il reclutamento del
personale, indica tra i destinatari anche «le sedi centrali e gli uffici
periferici di amministrazione ed enti pubblici a carattere nazionale o
pluriregionale presenti nel territorio regionale». Poiché l’ordinamento e
l’organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali è materia
assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma,
lettera g, Cost.), la norma sarebbe
palesemente illegittima.
Inoltre, quand’anche si
vertesse in tema di potestà concorrente, la norma risulterebbe parimenti
illegittima per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla
previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che, nel
conferire alle Regioni le funzioni in materia di mercato del lavoro, ha escluso
espressamente avviamento e selezione riguardanti le amministrazioni centrali
dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, così esprimendo un
principio fondamentale.
Sarebbero
altresì illegittimi, secondo il ricorrente, anche il secondo ed il terzo comma
dell’art. 2 (recte: i commi 1 e 2
dello stesso art. 22-ter): l’uno, nel
disciplinare la richiesta di avviamento a selezione, richiama le
amministrazioni di cui al primo comma, mentre l’altro prevede un regolamento
che, in quanto destinato alla attuazione della disciplina legislativa anche
nella materia di legislazione esclusiva statale, violerebbe l’art. 117, sesto
comma, della Costituzione.
Risulterebbe infine in
contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto lesiva della riserva
statale del potere regolamentare in una materia di potestà legislativa
esclusiva, anche la norma di cui all’art. 22-bis – introdotto dall’art. 1 della legge regionale n. 42 del 2003 –
secondo cui un regolamento regionale dovrà attuare la legge nell’intera sua
sfera normativa e quindi anche quando siano interessati enti nazionali.
Osserva poi il ricorrente,
in una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, come tra le pubbliche
amministrazioni individuate nell’art. l, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, siano comprese le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dal mancato accoglimento del ricorso
conseguirebbe che l’organizzazione degli enti pubblici nazionali e le modalità
di accesso al rapporto di impiego potrebbero essere diverse da Regione a
Regione per cui gli interessati, pur essendo unico l’ente pubblico,
incontrerebbero discipline diverse in ragione della collocazione territoriale
degli uffici a cui dovrebbero accedere (in violazione dell’art. 3 della
Costituzione). Né, infine, si potrebbe pensare ad un effetto non voluto,
prodotto dalla tecnica redazionale della norma, poiché
2.— Si è costituita
Inoltre, poiché fin dal
decentramento amministrativo le Regioni si sono viste riconoscere le competenze
per gli interventi sul mercato del lavoro ed hanno esercitato funzioni
promozionali a favore dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
dell’orientamento, dell’inserimento al lavoro e degli incentivi alle
assunzioni, non sarebbe ora consentito circoscrivere tali competenze entro
ambiti più limitati.
Né, del resto, il mancato
esercizio del potere regolamentare di cui al citato art. 1, comma 2, del d.P.R.
n. 442 del 2000 da parte dello Stato potrebbe vincolare sine die l’esercizio del potere legislativo delle Regioni, in
attesa della determinazione dei principî fondamentali.
Infine, il richiamo
dell’Avvocatura dello Stato all’art. 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 469 del 1997 confermerebbe
la tesi difensiva dell’estraneità della materia al tema dell’organizzazione
dello Stato e degli enti pubblici nazionali: altrimenti la riserva contenuta in
detta norma non avrebbe riguardato i soli uffici centrali delle amministrazioni
statali, ma anche gli uffici periferici. Del resto anche l’art. 35, comma 3, del
d.lgs. n. 165 del 2001 espressamente prevede il principio del decentramento
delle procedure di reclutamento.
Considerato in
diritto
1.–– Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione
Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 – Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i
quali inseriscono gli artt. 22-bis e
22-ter nella legge della Regione
Toscana n. 32 del 2002.
Il ricorrente si duole che l’art. 22-ter –
nel disciplinare, rinviando anche ad un regolamento previsto dall’articolo 22-bis, il reclutamento del personale delle
pubbliche amministrazioni per le qualifiche ed i profili per i quali sia
richiesta la sola scuola dell’obbligo facendo riferimento, per identificare le
pubbliche amministrazioni, all’elencazione contenuta nel comma 2 dell’art. 1
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – abbia
espressamente ricompreso tra queste le amministrazioni statali e gli enti
pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.
Secondo il ricorrente
In subordine il Presidente del Consiglio dei ministri
assume che, quand’anche le norme censurate rientrassero in materia di
competenza concorrente, sussisterebbe comunque la lesione delle attribuzioni
statali perché la legge regionale non si sarebbe limitata a dettare norme di
dettaglio, ma avrebbe determinato principi fondamentali.
2.–– Si rileva, in via preliminare, che nelle
conclusioni del ricorso si chiede la caducazione per illegittimità
costituzionale degli articoli censurati nella loro totalità, articoli che, come
si è detto, hanno una sfera soggettiva di applicazione molto vasta che include
tutte le pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, poiché gli atti devono essere interpretati nel
loro complesso e quindi le conclusioni vanno considerate alla luce della
ragione addotta, l’evocazione da parte del ricorrente di un parametro
costituzionale – art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. – che riguarda soltanto le amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nazionali induce a ritenere che il ricorrente abbia chiesto
la dichiarazione di illegittimità delle norme in oggetto in quanto applicabili
appunto alle amministrazioni ed agli enti suindicati.
Tutto ciò anche per quanto concerne la domanda
subordinata, dal momento che il ricorrente, evocando il parametro costituito
dall’art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost., ha di mira pur sempre le norme in quanto includenti nel loro campo di
applicazione i soggetti indicati.
Lo scrutinio e la decisione della Corte trovano quindi
precisi limiti nei termini reali in cui il ricorso, al di là della suo tenore
letterale, è stato proposto.
3.–– La questione, precisata nel modo che si è detto, è
fondata.
Questa Corte ha già affermato che per individuare i
contenuti delle “materie” elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117
Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, utili
elementi possono trarsi anche dalla normativa precedente la modifica stessa,
considerata nelle sue sistemazioni e nelle sue valutazioni (cfr. sentenze n. 9 del 2004 e
n. 324 del 2003).
Occorre allora richiamare anzitutto le norme, contenute
nell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e nell’art. 1, comma 2, del
d.P.R. n. 442 del 2000, che già in precedenza riservavano alla pubblica
amministrazione il reclutamento del proprio personale disciplinando il relativo
avviamento a selezione. Restringendo l’indagine ai dati meno risalenti, la
disciplina del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni è
oggetto dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui comma 1, lettera b), riguarda proprio il personale per il
quale «è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo».
D’altra parte, per quanto concerne il più recente
complesso normativo costituito dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), contenente anche
la disciplina dei servizi per l’impiego ed in particolare del collocamento,
espressamente ne è esclusa l’applicabilità al personale delle pubbliche
amministrazioni, salvo il caso di esplicito richiamo (v. art. 6 della legge n.
30 del 2003). La formazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni costituisce quindi – come regola generale – oggetto di
disciplina autonoma, rispetto alle norme dei suindicati provvedimenti
legislativi.
L’art. 22-ter,
oggetto delle doglianze logicamente prioritarie del ricorrente, non si limita
ad adeguare la disciplina del testo unico regionale alle più recenti previsioni
ed in particolare a quelle relative agli elenchi anagrafici, sostitutivi delle
liste di collocamento, ed all’efficacia di autorizzazione dell’atto di
avviamento, né regola soltanto la fase dell’incontro tra domanda ed offerta.
Essa incide direttamente sui modi del reclutamento e, mediante il regolamento,
sui contenuti e sugli effetti di tale reclutamento in relazione al personale
delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese – ed è ciò che rileva ai fini
della questione di costituzionalità come proposta – le sedi centrali e gli
uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale.
Si deve, pertanto, ritenere che la norma impugnata
incida sulla organizzazione amministrativa delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali.
Né vale osservare che la disposizione regionale non si
discosta dal contenuto dell’art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la novazione della fonte con
intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della
norma.
In aderenza ai termini in cui la questione è stata posta
dal ricorrente, come sopra precisati, deve essere dunque dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 42 del 2003,
che inserisce l’art. 22-ter nella
legge della Regione Toscana n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i
destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali
esistenti nel territorio regionale.
Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità
costituzionale risulta inammissibile la censura proposta contro l’art. 1 della
legge della Regione Toscana n. 42 del
per questi motivi
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge
della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 – Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro), che inserisce l’art. 22-ter,
commi 1, 2 e 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui
include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli
enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 42 del 2003,
sollevata, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera g), terzo e sesto, della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24
gennaio 2005.