SENTENZA N. 324
ANNO 2003
Commenti alla decisione di
I. Tommaso
F. Giupponi, Potestà regolamentare regionale, riserva di
legge e principio di legalità dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: Repetita… consolidant (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Sergio Foà, Illegittimi i
regolamenti della Giunta autorizzati ''in bianco''dalla
legge regionale, legittimi quelli di esecuzione anche
senza copertura statutaria? (per gentile concessione della Rivista
telematica federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Riccardo CHIEPPA Presidente
Valerio ONIDA “
Carlo MEZZANOTTE “
Guido NEPPI MODONA “
Piero Alberto CAPOTOSTI “
Annibale MARINI “
Franco BILE “
Giovanni Maria FLICK “
Ugo DE SIERVO “
Romano VACCARELLA “
Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 recante <<Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.>>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per
1. – Con ricorso depositato il 12
settembre 2002 ed iscritto al registro ricorsi n. 55 del 2002, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1°
luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato
Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.). Tale disposizione stabilisce che
2. – Dal momento che per il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione la materia “ordinamento della comunicazione” appartiene alla competenza legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, l’Avvocatura dello Stato afferma che costituirebbe principio fondamentale della materia la previsione di cui all’ art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo”), secondo la quale spetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere un piano nazionale, nel cui ambito, sentite le Regioni, si individua la localizzazione degli impianti e la attribuzione dei siti. Pertanto la norma regionale censurata, assegnando alla Giunta regionale il potere di disciplinare la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione, violerebbe il principio fondamentale contenuto nella legge statale, e si porrebbe così in contrasto con l’art. 117 della Costituzione.
3. – E’ intervenuta
4.
- In data 27 febbraio 2003
In
secondo luogo, nella memoria si sostiene che, qualora si ritenesse di
individuare nell’“ordinamento della comunicazione” la materia nella quale
interviene la legge regionale, collocando dunque tale intervento in un ambito
di competenza concorrente, si dovrebbe ritenere la normativa statale eccedente
il compito di dettare i “principi fondamentali” della materia, ove davvero
attribuisse ad una amministrazione statale il compito
di individuare concretamente i siti. Pertanto, secondo la difesa regionale, la
legge impugnata non inciderebbe in quell’ambito
dell’“ordinamento della comunicazione” riservato al legislatore statale.
Da
ultimo, nella memoria si sostiene che – nella misura in cui la normativa
statale disporrebbe l’attribuzione delle funzioni amministrative di
localizzazione degli impianti ad una autorità statale
– essa sarebbe in contrasto con l’art. 118 della Costituzione. Tale
disposizione, infatti, escluderebbe che, nelle materie di competenza
concorrente, lo Stato possa regolare l’attribuzione di funzioni amministrative.
1. - Il Governo ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1°
luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato
Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.) perché eccederebbe dalla
competenza legislativa regionale di cui all’art. 117 della Costituzione. La
disposizione censurata stabilisce che
2.
- La questione è fondata nei termini di seguito precisati.
L’Avvocatura
dello Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata sulla
base di una lettura solo parziale della legislazione vigente in materia.
Infatti la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale quale fonte dei principi fondamentali della materia “ordinamento della comunicazione”, integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive) prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Questo assetto normativo è stato successivamente modificato ed integrato nel senso di un parziale ampliamento del ruolo delle Regioni nella materia.
Infatti la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all’art. 8, primo comma, lettere a) e c), attribuisce esplicitamente alla competenza delle Regioni – seppur “nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti” – in particolare “l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 ...”, nonché “le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo in conformità a criteri di semplificazione amministrativa ...”.
Al tempo stesso, il quarto comma
dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n.36,
riconosce alle Regioni un potere di definire “le competenze che spettano alle
Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio
1997, n.
A sua volta, il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito con modificazioni in legge dall’art. 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede all’art. 2, commi 1 e 1-bis, alcuni poteri pianificatori di Regioni e Comuni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Questo esplicito riconoscimento, già nella legislazione statale vigente prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, di poteri – seppur limitati e parziali – delle Regioni e degli enti locali in tema di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione, trova conferma anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di frequenze adottati dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani, infatti, non solo fanno riferimento all’integrazione dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme successive, ma prevedono espressamente la possibilità che i siti individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze possano subire variazioni “a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni successive all’adozione del Piano” e disciplinano in termini specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano con “siti equivalenti” (si veda, in particolare, la delibera n. 249/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
3. - In conclusione, già nella legislazione precedente la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi ancor più innegabile sulla base dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie di legislazione concorrente, non soltanto il “governo del territorio” e la “tutela della salute”, ma anche l’“ordinamento della comunicazione”. Conseguentemente, non può escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell’attribuzione dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4.
- Non può peraltro sfuggire che la disposizione impugnata, attribuisce
l’esercizio di questa competenza, “se il Consiglio non provvede con proprio
atto legislativo”, ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale,
“sentita
Una
previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova
disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni, in
particolare in quanto esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo quanto
questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del
2003).
Inoltre,
nella disposizione impugnata l’esercizio del potere regolamentare, in funzione
“suppletiva” del mancato esercizio del potere legislativo, viene
meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non delimita o
indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che
l’ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad
incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto
alla fonte legislativa regionale, risulti caratterizzato da riserve di legge
che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2003.