ORDINANZA N. 60
ANNO 2003
Commento alla decisione di Riccardo Nobile: “La
sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente al vaglio
del giudice delle leggi: dalla sentenza 3/5/1999 n. 206 all’ordinanza della
Corte costituzionale 10/2/2003 n. 60. Note essenziali sull’istituto” (nella
Rivista telematica Lexitalia.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo
2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche), e degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, promossi con
ordinanze del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile
vertente tra Ragusa Francesco e il Consorzio per le autostrade siciliane e del
22 febbraio 2002 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra
Di Girolamo Nicolò e il Comune di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 311 e 357 del registro ordinanze 2002 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
26 e 34, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di costituzione di Di Girolamo Nicolò nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 gennaio
2003 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Messina, sezione lavoro,
con ordinanza emessa il 9 aprile
che
il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza della questione, dichiara
di condividere i motivi di illegittimità individuati dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania in un'ordinanza del 13 giugno 2001 ai
quali «per brevità» si riporta;
che
il Tribunale di Trapani, sezione lavoro, con ordinanza del 22 febbraio
che,
ad avviso del rimettente, l'art. 4 della legge n. 97 del 2001, precludendo
all'amministrazione qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento
di sospensione in relazione a vicende penali non definite, si porrebbe in
contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla
condanna definitiva, di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
nonché con i principi di ragionevolezza,
coerenza e proporzionalità desumibili dall'art. 3 della Costituzione;
che
il successivo art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute
nella stessa legge si applichino ai procedimenti penali in corso alla data
della sua entrata in vigore, a sua volta, contrasterebbe con il canone di
ragionevolezza oltre che con il principio di affidamento dei cittadini nella
normativa giuridica preesistente.
Considerato preliminarmente che i due giudizi, in
considerazione dell'evidente affinità delle questioni sollevate, vanno riuniti
per essere decisi con unico provvedimento;
che
nell'ordinanza del Tribunale di Messina la non manifesta infondatezza della
questione è motivata con integrale rinvio ad altra ordinanza di rimessione di diversa autorità giudiziaria;
che
la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile in quanto,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione
dell'ordinanza di rimessione deve essere
autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per relationem
il contenuto di altri atti o provvedimenti (ex multis,
sentenza n. 425
del 2000);
che
il Tribunale di Trapani dubita, tra l'altro, della legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in
cui, al comma 1, prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici
dipendenti nel caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti
contro la pubblica amministrazione;
che
questa Corte, con sentenza
n. 145 del 2002, successiva all'ordinanza di rimessione,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione,
dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, «nella parte in cui
dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a
quello di prescrizione del reato»;
che
– stante l'evidente connessione tra le disposizioni contenute nel primo e nel
secondo comma della norma impugnata – l'intervenuto mutamento del quadro
normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo
perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti
i giudizi,
dichiara
la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo
2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
di Messina con l'ordinanza in epigrafe;
ordina
la restituzione degli atti
al Tribunale di Trapani.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il
28 febbraio 2003.