ORDINANZA
N.370
composta
dai signori:
|
-
Cesare |
RUPERTO |
Presidente |
|
- Riccardo |
CHIEPPA |
Giudice |
|
-
Gustavo |
ZAGREBELSKY |
" |
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-
Valerio |
ONIDA |
" |
|
-
Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
|
-
Fernanda |
CONTRI |
" |
|
-
Guido |
NEPPI
MODONA |
" |
|
-
Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
|
-
Franco |
BILE |
" |
|
- Giovanni Maria |
FLICK |
" |
|
- Francesco |
AMIRANTE |
" |
|
- Ugo |
DE
SIERVO |
" |
|
- Romano |
VACCARELLA |
" |
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 410,
comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
settembre 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Venezia, iscritta al n. 929 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
47, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella
camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 18 settembre 2001, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Venezia - chiamato a delibare una richiesta di
archiviazione avanzata in un procedimento penale per i reati di cui agli artt.
612 e 594 cod.pen., nel quale risultava originariamente indagata una “persona
da identificare” - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di
procedura penale in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della
Costituzione;
che, secondo quanto premette il giudice
rimettente, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero - avanzata
«senza svolgere alcuna indagine e senza nemmeno iscrivere nel registro di cui
all’art. 335 cod.proc.pen. il nominativo della denunziata», e perciò non condivisibile
- era stata peraltro oggetto di opposizione del querelante: con conseguente
necessità di procedere alla fissazione
di un’apposita udienza in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 410,
comma 3, e 409, comma 2, cod.proc.pen., previa richiesta al pubblico ministero
di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335
cod.proc.pen., in violazione di numerosi parametri costituzionali ;
che
sarebbe violato, in primo luogo, il principio della ragionevole durata del
processo sancito dall’art. 111 Cost., in quanto la fissazione dell’udienza ex art. 410, comma 3, cod.proc.pen., si
risolverebbe «in una assolutamente
inutile perdita di tempo», essendo scontato il suo esito, e cioè l’indicazione
all’organo dell’accusa di effettuare ulteriori indagini;
che
sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., risultando la fattispecie disciplinata
in modo irragionevolmente diverso rispetto all’ipotesi – «sostanzialmente
eguale» - della richiesta di proroga
delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero: ipotesi nella quale
l’art. 406 cod.proc.pen. non prevederebbe
l’obbligatoria fissazione di un’udienza in camera di consiglio, ma solo
la notifica della richiesta alle parti interessate, con contestuale avviso della
facoltà di presentare memorie, consentendo così al giudice di provvedere «de plano», sulla scorta di un semplice
«contraddittorio cartolare»;
che
risulterebbe inoltre violato, sotto un duplice profilo, l’art. 97 Cost.: da un
lato, in quanto l’ «inutile lungaggine della procedura lamentata»
pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica amministrazione; dall’altro
lato, poiché, nella pratica impossibilità di approfondire, con la fissazione di
apposita udienza, tutte le richieste di archiviazione avanzate dall’organo
della accusa, verrebbero ad essere
privilegiati solo taluni procedimenti, ritenuti meritevoli di
approfondimento per la loro «importanza», ad insindacabile giudizio del
giudice: con conseguente compromissione del principio di imparzialità
dell’amministrazione;
che
da ciò discenderebbe altresì la violazione del principio della soggezione del
giudice esclusivamente alla legge, di cui all’art. 101, secondo comma,
Cost., in quanto – in presenza di un’
inerzia investigativa del pubblico ministero - il giudice obbedirebbe «alla
convenienza o peggio ancora alla immotivata discrezionalità» nella trattazione,
con udienza, solo di talune richieste di archiviazione: con conseguente lesione
anche del principio dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale, di cui
all’art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del pubblico
ministero di non esercitare l’azione penale;
che nel giudizio è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per
l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione.
Considerato
che il giudice rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale
dell’art. 410, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento ai vari parametri
costituzionali evocati, prospetta censure sostanzialmente identiche a quelle
già in precedenza scrutinate da questa Corte con la ordinanza n. 408
del 2001;
che,
in particolare, il giudice a quo
fonda i propri dubbi sull’assunto della superfluità della fissazione di
un’apposita udienza in camera di consiglio, prevista dalla norma impugnata
nell’ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla
persona offesa: udienza che, ad avviso del rimettente, si risolverebbe in un
intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari ed in un
fattore di dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti, anche in
rapporto ai conseguenti avvisi ed adempimenti;
che tuttavia, come già evidenziato da
questa Corte (v. la richiamata ordinanza n. 408
del 2001), tale premessa fondante appare «centrata più che su di una
intrinseca incompatibilità costituzionale del dispositivo processuale
censurato, sulle conseguenze di mero fatto che esso è in grado di generare, sul
piano dell’organizzazione del lavoro»;
che, in tale prospettiva, si rivela dunque
insussistente la pretesa violazione del principio della ragionevole durata del
processo di cui all’art. 111 Cost., in quanto essa viene collegata alla
peculiare e contingente situazione dell’ufficio giudiziario in cui opera il
rimettente - situazione che impedirebbe la sollecita fissazione dell’udienza in
questione - piuttosto che essere dedotta quale conseguenza astratta e generale
dell’applicazione della norma impugnata ;
che, del pari, si rivelano manifestamente insussistenti le dedotte
violazioni dell’art. 97 Cost., posto
che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - pur
concernendo anche gli organi
dell’amministrazione della giustizia - secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte (v. ordinanze
n. 204 del 2001 e n. 490 del 2000),
si riferisce esclusivamente alle leggi relative all’ordinamento degli uffici
giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l’aspetto amministrativo,
risultando del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale;
che
appare priva di fondamento altresì la dedotta violazione dell’art. 101 Cost.,
considerato che il meccanismo procedurale conseguente al mancato accoglimento
della richiesta di archiviazione - soprattutto in caso di opposizione della persona offesa - non implica, in sé,
alcuna elusione del principio di soggezione del giudice solo alla legge,
risultandone, anzi, piena espressione;
che, infine, appare infondata la denuncia
di violazione dell’art. 3 Cost., avuto riguardo non solo alla palese
eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto alla
mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie
doglianze;
che
- come già evidenziato nella più volte
richiamata ordinanza
n. 408 del 2001- «quanto al primo aspetto, basta infatti osservare che,
mentre nella procedura della proroga delle indagini preliminari la verifica del
giudice, concentrandosi sul tema della durata delle indagini, è limitata ad un
riscontro di legittimità dei presupposti per autorizzare la proroga stessa; nel
procedimento di archiviazione il giudice, attraverso l’esame di profili di
merito, è invece chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della
richiesta dell’accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso procedimento,
“evitando il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà”
(v. sentenza n.
88 del 1991)»;
che,
quanto al secondo profilo, occorre rammentare come - nel caso in cui il giudice
ritenga, allo stato degli atti, di non poter concedere la proroga richiesta -
il modello evocato quale tertium
comparationis divenga del tutto
coincidente con quello oggetto della censura, essendo ugualmente previste la
fissazione dell’udienza camerale e l’effettuazione degli avvisi a norma
dell’art. 406, comma 5, cod.proc.pen.;
che, pertanto, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 18 luglio 2002.